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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04973/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0571C1G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte confermato la decisione del Giudice di primo grado valorizzando la gravità dei fatti e il corretto comportamento processuale degli imputati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0571C1G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte confermato la decisione del Giudice di primo grado valorizzando la gravità dei fatti e il corretto comportamento processuale degli imputati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 04973/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris