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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25986/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natot/a PALERMO 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina di cui all'art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Giovanna [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati giudicati con undici sentenze di condanna, riconosceva il vincolo della continuazione limitatamente a reati giudicati con tre coppie di sentenze (indicate, rispettivamente, in ordinanza, con i nn. 3 e 4, 7 e 8, 9 e 10).

Rigettava, invece, la suddetta istanza in relazione ai reati giudicati con le seguenti decisioni: 1) sentenza di condanna alla pena di sei anni, sei mesi e quindici giorni di reclusione e 2.800,00, euro di multa, emessa in data 3 ottobre 2019 dalla Corte di appello di Catania (irrevocabile il 7 ottobre 2020) per delitti contro il patrimonio (quattro furti in abitazione e una rapina) commessi in Catania tra il 28 giugno 2016 e il 5 ottobre 2016; 2) sentenza di condanna alla pena di due anni e quattro mesi reclusione e 1.000,00 euro di multa, emessa in data 23 novembre 2017 dal G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, 61, nn. 5 e 7, cod. pen., nonché per il reato di cui agli artt.61, n. 2, 110 e 494 cod. pen., entrambi commessi in Caltanissetta il 20 luglio 2016; 5) sentenza di condanna alla pena di tre anni e sei mesi reclusione e 1.200,00 euro di multa, emessa in data 31 marzo 2010 dal Tribunale di Siracusa (confermata dalla sentenza della Corte di appello di Catania del 1° marzo 2018, irrevocabile il 23 ottobre 2019) per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen., in relazione all'art. 625, nn. 1, 2 e 4, cod. pen. commesso in Siracusa il 30 marzo 2000; 6) sentenza di condanna alla pena di diciotto mesi reclusione e 500,00 euro di multa, emessa in data 23 settembre 2002 dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre (confermata dalla sentenza della Corte di appello di Catania del 16 maggio 2003, irrevocabile il 29 gennaio 2004), per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 1 e 61, n. 5, cod. pen., commesso in Milo il 4 aprile 2000.

Rigettava, inoltre, la richiesta (avanzata in udienza) di estendere il vincolo della continuazione anche alla sentenza di condanna alla pena di tre anni di reclusione e 300,00 euro di multa, emessa in data 28 aprile 2014 dal Tribunale di Brindisi (irrevocabile il 23 gennaio 2019) per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 5 e 61, n. 5 cod. pen., commesso in Fasano il 17 marzo 2009.

I giudici dell'esecuzione ritenevano di non uniformarsi alla ordinanza SIGE n. 289/2021 - che aveva riconosciuto la continuazione fra le sentenze sub nn. 1-2 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SESTA (figlia ed abituale correa dell'odierna ricorrente) - pervenendo alla decisione di escludere, anche con riferimento ai reati giudicati con la coppia di sentenze sub nn. 5-6, alla luce della distanza geografica tra i luoghi di commissione dei reati e della diversità delle persone offese, che la richiedente, al momento della commissione del primo delitto, avesse già programmato di eseguire anche gli altri reati.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, per il tramite del difensore, articolando due distinti motivi.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in quanto i giudici dell'esecuzione avrebbero omesso di considerare che il reato sub n. 2, commesso il 27 luglio 2016, si inserisce all'interno del periodo di commissione dei delitti di cui alla pronuncia n. 1 (dal 28 giugno 2016 al 5 ottobre 2016), considerazione, questa, che aveva portato la Corte d'appello di Catania a riconoscere nei confronti della coimputata la continuazione fra i reati giudicati con le suddette pronunce.

Inoltre, si contesta l'ordinanza impugnata laddove si attribuisce rilevanza decisiva alla distanza geografica tra i luoghi di commissione dei reati e si omette, invece, la valutazione degli altri indicatori di un disegno criminoso unitario, ben dettagliati nell'istanza (le identiche modalità di commissione dei delitti, eseguiti con la medesima correa, nonché la necessaria programmazione preventiva di questo tipo di reati, per l'esecuzione dei quali è necessario individuare le circostanze favorevoli ed il soggetto passivo).

Si censura, inoltre, la mancata concessione del beneficio della continuazione in relazione ai reati di cui alle pronunce sub nn. 5-6, commessi a distanza di soli tre giorni e con modalità pressoché identiche in due diverse località siciliane.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura come contraddittoria la motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto la Corte avrebbe escluso la sussistenza di un'unitaria programmazione dei delitti sub nn. 1 e 2 sulla sola base della diversità del iocus commissi delicti e dei soggetti passivi, senza confrontarsi con l'avvenuto riconoscimento, in fase di cognizione, del vincolo della continuazione fra reati commessi in un lasso di tempo compreso tra giugno e ottobre 2016 (fatti giudicati con la sentenza sub n. 1).

Si chiede, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al diniego della continuazione in ordine ai suddetti reati.

3. Il ricorso, destinato alla Settima sezione in fase di esame preliminare, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., veniva restituito a questa Prima sezione in esito all'udienza camerale del 10 novembre 2022, non avendo ravvisato il Collegio alcuna causa di inammissibilità dell'impugnazione.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

2. Va, in primo luogo, ricordato, a proposito degli indicatori sintomatici dell'unico disegno criminoso, che questa Corte ha sovente affermato il principio, che il Collegio condivide e ribadisce, secondo cui l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, Sentenza n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale).

Va, poi, rammentato il consolidato principio per cui il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; conformi: n. 20471 del 2001 Rv. 219529, n. 19358 del 2012 Rv. 252781).

3. Venendo al caso in esame, la Corte di appello di Catania, nell'adottare, in adesione a quanto richiesto dalla stessa interessata, il metodo di valutazione per "gruppi", ha, come detto, accolto l'istanza limitatamente ai reati giudicati con tre coppie di sentenze (indicate, rispettivamente, in ordinanza, con i nn. 3-4, 7-8 e 9-10), rigettandola nel resto.

Nella sua parte reiettiva, tuttavia, la motivazione non risulta adeguata laddove focalizza l'attenzione, apprezzandoli come fattori risolutivamente ostativi all'identità del disegno criminoso, sulla diversità delle persone offese e sulla "distanza geografica tra le località di commissione dei reati".

Quanto alla diversità delle vittime, questa Corte ha già affermato (Sez. 1, n. 11359 del 3/4/2020, Hrustic, n.m.) che essa (la diversità delle vittime) «non costituisce affatto un elemento logicamente valorizzabile per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso poiché il progetto attiene soltanto alla persona del colpevole e non alla vittima».

Quanto alla diversità dei luoghi di commissione dei reati, trattasi di elemento che, per assumere un valore significativo, non può essere isolato dagli altri indicatori tradizionali che attestino, viceversa, la sussistenza di un'unica matrice delittuosa, come, ad esempio, il fattore temporale; esso, quindi, deve essere apprezzato in concreto, quale sostanziale momento di cesura tra i fatti, facendo riferimento alla condotta materiale e all'ambito temporale entro cui si è esplicata.

3.1. Tali ultimi elementi non sono stati adeguatamente valutati dal giudice dell'esecuzione, il quale, in particolare, ha omesso di considerare: a) che il reato giudicato con la sentenza sub n. 2 si inscrive, temporalmente, nella stessa cornice che abbraccia i reati giudicati con la sentenza sub n. 1 e unificati dalla continuazione "interna"; b) che, nel negare la continuazione tra i fatti appena richiamati, il giudice a quo si è irragionevolmente discostato dal provvedimento con il quale altro giudice dell'esecuzione aveva, al contrario, riconosciuto la continuazione, fra gli stessi fatti, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] SESTA, figlia e correa della [OSCURATO:PERSONA]; t) che i reati oggetto delle sentenze sub nn. 5-6 sono stati commessi in località diverse, ma a distanza di soli cinque giorni l'uno dall'altro (il primo in data 30 marzo 2000, il secondo il 4 aprile 2000); d) che entrambe le "coppie" di sentenza hanno avuto ad oggetto reati di furto.

4. Fermo restando, ovviamente, l'esito favorevole alla interessata quanto al riconoscimento del beneficio richiesto in relazione ai fatti giudicati con le "coppie" di sentenze sub nn. 3-4, 7-8, 9-10, l'ordinanza impugnata deve essere annullata nella parte - esclusivo oggetto di ricorso - in cui ha negato la continuazione in riferimento ai fatti giudicati con le "coppie" di sentenze sub nn. 1-2 e 5-6, in quanto inficiata dai vizi motivazionali evidenziati, che il giudice del rinvio, in diversa composizione (C.

Cost. n. 183/2013), è chiamato ad emendare attenendosi ai principi enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natot/a PALERMO 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina di cui all'art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Giovanna [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati giudicati con undici sentenze di condanna, riconosceva il vincolo della continuazione limitatamente a reati giudicati con tre coppie di sentenze (indicate, rispettivamente, in ordinanza, con i nn. 3 e 4, 7 e 8, 9 e 10). Rigettava, invece, la suddetta istanza in relazione ai reati giudicati con le seguenti decisioni: 1) sentenza di condanna alla pena di sei anni, sei mesi e quindici giorni di reclusione e 2.800,00, euro di multa, emessa in data 3 ottobre 2019 dalla Corte di appello di Catania (irrevocabile il 7 ottobre 2020) per delitti contro il patrimonio (quattro furti in abitazione e una rapina) commessi in Catania tra il 28 giugno 2016 e il 5 ottobre 2016; 2) sentenza di condanna alla pena di due anni e quattro mesi reclusione e 1.000,00 euro di multa, emessa in data 23 novembre 2017 dal G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, 61, nn. 5 e 7, cod. pen., nonché per il reato di cui agli artt.61, n. 2, 110 e 494 cod. pen., entrambi commessi in Caltanissetta il 20 luglio 2016; 5) sentenza di condanna alla pena di tre anni e sei mesi reclusione e 1.200,00 euro di multa, emessa in data 31 marzo 2010 dal Tribunale di Siracusa (confermata dalla sentenza della Corte di appello di Catania del 1° marzo 2018, irrevocabile il 23 ottobre 2019) per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen., in relazione all'art. 625, nn. 1, 2 e 4, cod. pen. commesso in Siracusa il 30 marzo 2000; 6) sentenza di condanna alla pena di diciotto mesi reclusione e 500,00 euro di multa, emessa in data 23 settembre 2002 dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre (confermata dalla sentenza della Corte di appello di Catania del 16 maggio 2003, irrevocabile il 29 gennaio 2004), per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 1 e 61, n. 5, cod. pen., commesso in Milo il 4 aprile 2000. Rigettava, inoltre, la richiesta (avanzata in udienza) di estendere il vincolo della continuazione anche alla sentenza di condanna alla pena di tre anni di reclusione e 300,00 euro di multa, emessa in data 28 aprile 2014 dal Tribunale di Brindisi (irrevocabile il 23 gennaio 2019) per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 5 e 61, n. 5 cod. pen., commesso in Fasano il 17 marzo 2009. I giudici dell'esecuzione ritenevano di non uniformarsi alla ordinanza SIGE n. 289/2021 - che aveva riconosciuto la continuazione fra le sentenze sub nn. 1-2 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SESTA (figlia ed abituale correa dell'odierna ricorrente) - pervenendo alla decisione di escludere, anche con riferimento ai reati giudicati con la coppia di sentenze sub nn. 5-6, alla luce della distanza geografica tra i luoghi di commissione dei reati e della diversità delle persone offese, che la richiedente, al momento della commissione del primo delitto, avesse già programmato di eseguire anche gli altri reati. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, per il tramite del difensore, articolando due distinti motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in quanto i giudici dell'esecuzione avrebbero omesso di considerare che il reato sub n. 2, commesso il 27 luglio 2016, si inserisce all'interno del periodo di commissione dei delitti di cui alla pronuncia n. 1 (dal 28 giugno 2016 al 5 ottobre 2016), considerazione, questa, che aveva portato la Corte d'appello di Catania a riconoscere nei confronti della coimputata la continuazione fra i reati giudicati con le suddette pronunce. Inoltre, si contesta l'ordinanza impugnata laddove si attribuisce rilevanza decisiva alla distanza geografica tra i luoghi di commissione dei reati e si omette, invece, la valutazione degli altri indicatori di un disegno criminoso unitario, ben dettagliati nell'istanza (le identiche modalità di commissione dei delitti, eseguiti con la medesima correa, nonché la necessaria programmazione preventiva di questo tipo di reati, per l'esecuzione dei quali è necessario individuare le circostanze favorevoli ed il soggetto passivo). Si censura, inoltre, la mancata concessione del beneficio della continuazione in relazione ai reati di cui alle pronunce sub nn. 5-6, commessi a distanza di soli tre giorni e con modalità pressoché identiche in due diverse località siciliane. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura come contraddittoria la motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto la Corte avrebbe escluso la sussistenza di un'unitaria programmazione dei delitti sub nn. 1 e 2 sulla sola base della diversità del iocus commissi delicti e dei soggetti passivi, senza confrontarsi con l'avvenuto riconoscimento, in fase di cognizione, del vincolo della continuazione fra reati commessi in un lasso di tempo compreso tra giugno e ottobre 2016 (fatti giudicati con la sentenza sub n. 1). Si chiede, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al diniego della continuazione in ordine ai suddetti reati. 3. Il ricorso, destinato alla Settima sezione in fase di esame preliminare, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., veniva restituito a questa Prima sezione in esito all'udienza camerale del 10 novembre 2022, non avendo ravvisato il Collegio alcuna causa di inammissibilità dell'impugnazione. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Va, in primo luogo, ricordato, a proposito degli indicatori sintomatici dell'unico disegno criminoso, che questa Corte ha sovente affermato il principio, che il Collegio condivide e ribadisce, secondo cui l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, Sentenza n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale). Va, poi, rammentato il consolidato principio per cui il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; conformi: n. 20471 del 2001 Rv. 219529, n. 19358 del 2012 Rv. 252781). 3. Venendo al caso in esame, la Corte di appello di Catania, nell'adottare, in adesione a quanto richiesto dalla stessa interessata, il metodo di valutazione per "gruppi", ha, come detto, accolto l'istanza limitatamente ai reati giudicati con tre coppie di sentenze (indicate, rispettivamente, in ordinanza, con i nn. 3-4, 7-8 e 9-10), rigettandola nel resto. Nella sua parte reiettiva, tuttavia, la motivazione non risulta adeguata laddove focalizza l'attenzione, apprezzandoli come fattori risolutivamente ostativi all'identità del disegno criminoso, sulla diversità delle persone offese e sulla "distanza geografica tra le località di commissione dei reati". Quanto alla diversità delle vittime, questa Corte ha già affermato (Sez. 1, n. 11359 del 3/4/2020, Hrustic, n.m.) che essa (la diversità delle vittime) «non costituisce affatto un elemento logicamente valorizzabile per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso poiché il progetto attiene soltanto alla persona del colpevole e non alla vittima». Quanto alla diversità dei luoghi di commissione dei reati, trattasi di elemento che, per assumere un valore significativo, non può essere isolato dagli altri indicatori tradizionali che attestino, viceversa, la sussistenza di un'unica matrice delittuosa, come, ad esempio, il fattore temporale; esso, quindi, deve essere apprezzato in concreto, quale sostanziale momento di cesura tra i fatti, facendo riferimento alla condotta materiale e all'ambito temporale entro cui si è esplicata. 3.1. Tali ultimi elementi non sono stati adeguatamente valutati dal giudice dell'esecuzione, il quale, in particolare, ha omesso di considerare: a) che il reato giudicato con la sentenza sub n. 2 si inscrive, temporalmente, nella stessa cornice che abbraccia i reati giudicati con la sentenza sub n. 1 e unificati dalla continuazione "interna"; b) che, nel negare la continuazione tra i fatti appena richiamati, il giudice a quo si è irragionevolmente discostato dal provvedimento con il quale altro giudice dell'esecuzione aveva, al contrario, riconosciuto la continuazione, fra gli stessi fatti, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] SESTA, figlia e correa della [OSCURATO:PERSONA]; t) che i reati oggetto delle sentenze sub nn. 5-6 sono stati commessi in località diverse, ma a distanza di soli cinque giorni l'uno dall'altro (il primo in data 30 marzo 2000, il secondo il 4 aprile 2000); d) che entrambe le "coppie" di sentenza hanno avuto ad oggetto reati di furto. 4. Fermo restando, ovviamente, l'esito favorevole alla interessata quanto al riconoscimento del beneficio richiesto in relazione ai fatti giudicati con le "coppie" di sentenze sub nn. 3-4, 7-8, 9-10, l'ordinanza impugnata deve essere annullata nella parte - esclusivo oggetto di ricorso - in cui ha negato la continuazione in riferimento ai fatti giudicati con le "coppie" di sentenze sub nn. 1-2 e 5-6, in quanto inficiata dai vizi motivazionali evidenziati, che il giudice del rinvio, in diversa composizione (C. Cost. n. 183/2013), è chiamato ad emendare attenendosi ai principi enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte
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