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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 18669/2025

Testo disponibile della fonte

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a: [OSCURATO:PERSONA] Presidente N. SEZ. 823/2025 [OSCURATO:PERSONA] MessiniD’Agostini rel.

Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N. 8677/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 8 / 03 / 2000 (CUI 058NVPW) avverso la sentenza del 08/01/2025 del la Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 8 gennaio 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti exart. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in due anni, undici mesi di reclusione e seicento euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, entrambi aggravati, di rapina e lesione personale.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’annullamento della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione e sostenendo la illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente.

3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1,lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di rito, che esclude la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso percassazione avversoqualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell ’ albo speciale della Corte di cassazione» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272011 – 01).

Con la stessa pronuncia è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.Le Sezioni Unite hanno osservato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole la esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

4. All’inammissibilità della impugnazion e propost a segue, ai sensi d ell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 06/05/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: [OSCURATO:PERSONA] Presidente N. SEZ. 823/2025 [OSCURATO:PERSONA] MessiniD’Agostini rel. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N. 8677/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 8 / 03 / 2000 (CUI 058NVPW) avverso la sentenza del 08/01/2025 del la Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 8 gennaio 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti exart. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in due anni, undici mesi di reclusione e seicento euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, entrambi aggravati, di rapina e lesione personale. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’annullamento della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione e sostenendo la illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente. 3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1,lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di rito, che esclude la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso percassazione avversoqualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell ’ albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272011 – 01). Con la stessa pronuncia è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.Le Sezioni Unite hanno osservato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole la esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. 4. All’inammissibilità della impugnazion e propost a segue, ai sensi d ell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18669/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris