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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19510/2026

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e –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1637/2023depositata il 21/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] citava innanzi al Tribunale di Avezzano, tra glialtri, il fratello [OSCURATO:PERSONA] esponendo di possedere un terreno sitoin Avezzano, di proprietà degli eredi del nonno Sabantonio IacoboniNumero registro generale 12244/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 19510/2026Data pubblicazione 12/06/2026(tutti citati in giudizio unitamente al fratello e al padre, FlavioIacoboni), che lo aveva acquistato a titolo originario per usucapione,dichiarata dal Tribunale di Avezzano con sentenza del 02.03.2000.Sosteneva l’attrice di avere edificato, fin dagli anni ‘80 con l'aiutodel padre, una porzione di fabbricato di civile abitazione sito al pianosecondo, con annesso locale magazzino posto al piano terreno, e chetale fabbricato era stato da lei stessa rifinito dal 1987 a sue spese,quindi utilizzato da lei e dalla sua famiglia in via esclusiva, mentre sulmedesimo fondo il fratello Fabio aveva realizzato - sempre con l'aiutodel padre - un'altra porzione di fabbricato sul medesimo terreno, postoal piano primo.Il Tribunale di Avezzano rigettava la domanda dell'attrice, inaccoglimento dell'eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c. sollevata dalconvenuto, risultando accertato sulla base delle testimonianze che ilpossesso del terreno era stato esercitato dal nonno delle parti.

Il primogiudice riconosceva l’usucapione del terreno in favore del nonno,deceduto il 28.02.1992, e dei suoi eredi; condannava l’attrice al rilasciodell’immobile, chiesto dal convenuto in virtù del testamento olografodel nonno che lo designava unico erede del terreno usucapito, nonchéal pagamento di una indennità di occupazione pari a €. 200,00 mensilidecorrenti dal 10.03.2010 fino all’effettiva riconsegna.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.del primo giudizio.La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 488/2016, rigettaval'impugnazione e accoglieva l’appello incidentale, riformando il capodelle spese in senso più favorevole all’appellante incidentale.Utilizzando - ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. - le sole deposizioni resenel procedimento che accertava l’avvenuta usucapione del terreno aNumero registro generale 12244/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 19510/2026Data pubblicazione 12/06/2026favore del nonno, [OSCURATO:PERSONA], il secondo giudice ritenevaprovato che il possesso del terreno, almeno sino al 1989, era statoesercitato dal nonno delle parti al fine della maturazionedell'usucapione in suo favore.

Doveva, pertanto, ritenersi smentital'allegazione di parte attrice secondo la quale avrebbe iniziato apossedere il terreno sin dagli anni ‘80, e comunque dal 1984-85.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza.Questa Corte, con ordinanza n. 21933 del 30/07/2021, inaccoglimento dei primi due motivi di ricorso osservava che nellasentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila non aveva tenutoconto del complessivo contenuto della domanda di [OSCURATO:PERSONA].

Laricorrente, infatti, aveva chiesto accertarsi il possesso ventennale nonsolo del terreno, ma anche della porzione di fabbricato costruito sulfondo usucapito da [OSCURATO:PERSONA], consistente in unappartamento posto al secondo piano, oltre al magazzino ubicato alpiano terreno e alla corte circostante, quest’ultima in comunione proindiviso con il fratello Fabio.

Ritenuta sussistente la violazione dell’art.112 c.p.c. per la totale pretermissione della domanda relativa allecostruzioni sul terreno, questa Corte cassava la pronuncia e rinviava ilgiudizio alla medesima Corte d’Appello ai fini dell’esame della domandasotto il profilo omesso, tenendo conto della giurisprudenza di legittimitàa mente della quale il principio dell’accessione non opera a favore delproprietario del fondo, nel caso in cui l'autore di una costruzioneeseguita (con materiali propri) sul fondo altrui l'abbia posseduta utidominus per il tempo necessario ad usucapire; in tal caso, si verifica ilsuccessivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, in virtùdell'usucapione, a favore del costruttore (Cass. Sez. 2, n. 5739 del10/03/2011; Sez. 2, n. 3191 del 14/05/1980, Rv. 406990 - 01).Numero registro generale 12244/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 19510/2026Data pubblicazione 12/06/20262.

Tempestivamente riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA] ex art.392 c.p.c., con sentenza n. 1613 del 2023, la Corte d’Appello di L’Aquilain sede di rinvio accoglieva il gravame, ritenendo fondata la domandadi usucapione sugli immobili di cui è causa.Osservava la Corte territoriale che, alla stregua del compendioprobatorio acquisito, doveva ritenersi accertato il possesso uti dominusesercitato da [OSCURATO:PERSONA] sugli immobili oggetto di causa, per averloricevuto dal padre [OSCURATO:PERSONA] il quale, costruendo una struttura allo statogrezzo, aveva realizzato, nell’anno 1985, un fabbricato sul terrenousucapito da [OSCURATO:PERSONA], destinando le due abitazioni da essoricavate a due figli, attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] l'appartamento sito al secondopiano (con il locale magazzino al piano terra) e a Fabio quello al primopiano (con locale garage al piano terra).

Ciascuno di essi, cominciandoa possedere uti dominus le rispettive unità abitative, le avevaautonomamente rifinite.

In particolare, l'attrice in riassunzione,terminati lavori in epoca anteriore al 03.05.1990, iniziava nel 1993 adabitare indisturbata nel suddetto appartamento con la famiglia, sinoalla data in cui (03.05.2010) il fratello – dopo averle intimato conraccomandata il rilascio del fabbricato, del quale si dichiaravaproprietario unitamente al terreno in virtù del testamento olografo delnonno – si era costituito nel giudizio di primo grado incardinato dallasorella.3.

La suddetta pronuncia viene impugnata per la cassazione daResiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].A seguito di proposta di definizione accelerata a cura del ConsigliereDelegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente ha depositato istanzadi decisione.Numero registro generale 12244/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 19510/2026Data pubblicazione 12/06/2026In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1,n. 3) c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1164 e1102 c.c. (anche in rapporto a Cass. Sez. 2, n. 22448 del 09/09/2019,Cass.

Sez. 2, n. 966 del 16/01/2019 e Cass. Sez. 2, n. 10512 del03/05/2018).Sostiene il ricorrente che nella delicata materia del compossessocongiuntamente esercitato dai coeredi si rivela necessaria edimprescindibile la prova del possesso ad excludendum, non fornitadall’odierna resistente.

Esclusa la valenza probatoria irritualmenteassegnata dalla Corte di merito alle istanze di sanatoria presentateseparatamente dai due coeredi, neanche possono dirsi sufficienti leprove testimoniali, aventi quale unico oggetto la durata del periodo didetenzione dell’immobile da parte della [OSCURATO:PERSONA] senza nulla conferirecirca l’animus possidendi e/o quanto meno circa la reale esistenza diun atto di interversione del possesso (del quale in effetti non si trovatraccia documentale per tutta la durata del giudizio di merito).La doglianza è manifestamente infondata.Innanzitutto, preme sgombrare il campo dall’equivoco determinatoda una lettura inconferente di alcune pronunce di questa Corte, fornitadal ricorrente a seguito della proposta di definizione accelerata delricorso.Da un rapido confronto con alcune massime citate in ricorso e nellasuccessiva proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] non è ipotizzabile alcuncontrasto.

Le massime menzionate, infatti, ribadiscono il medesimoprincipio di diritto: «Il coerede che dopo la morte del "de cuius" siarimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione,Numero registro generale 12244/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 19510/2026Data pubblicazione 12/06/2026usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione deltitolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" eda titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in terminidi esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modoinconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziareuna inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uticondominus", non essendo sufficiente che gli altri partecipanti siastengano dall'uso della cosa comune».

Così la massima più risalentedi questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 7221 del 25/03/2009, Rv. 607651- 01), citata in ricorso (nonché nell’istanza di decisione e in memoria);ripresa pressoché letteralmente da [OSCURATO:PERSONA]. 2, Ordinanza n. 9359 del08/04/2021, Rv. 660860 – 01, citata nella proposta di definizioneaccelerata del ricorso: «Il coerede che, dopo la morte del "de cuius",sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione,usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione deltitolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animoproprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere talepossesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalitàincompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziareun'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uticondominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altripartecipanti dall'uso della cosa comune».

In entrambe le pronunce,come del resto in tutte le altre decisioni che sostengono il suddettoprincipio (in particolare, si fa riferimento alle ordinanze menzionate dalricorrente: Cass. Sez. 2, n. 966 del 16/01/2019 e Cass. Sez. 2, n.10512 del 03/05/2018) si afferma che il coerede, al fine di usucapirela quota degli altri coeredi, non è tenuto ad un mutamento del titolo,ma solo ad una estensione dei limiti del suo possesso uti dominus.Numero registro generale 12244/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 19510/2026Data pubblicazione 12/06/2026Tanto chiarito, il ricorrente non offre alcun elemento di conoscibilitàal fine di potersi affermare che egli avrebbe posseduto uti dominus.Neanche è dato, invero, comprendere a quale situazione di«compossesso esercitato dai coeredi» egli faccia riferimento: non ilterreno, del quale era unico proprietario lo stesso ricorrente per viatestamentaria; non gli appartamenti, tutti in proprietà esclusiva dei duefratelli.

Né può essere d’aiuto l’esistenza di una corte pertinenziale pro-indiviso, trattandosi di una porzione del fabbricato che cade incondominialità per legge (ex art. 1117 c.c.).2.

In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, come dadispositivo.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata, e il giudizio definito in conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata alpagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., semprecome liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento dellasomma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delleAmmende: Cass.

S.U. n. 27195/2023).Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.Numero registro generale 12244/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 19510/2026Data pubblicazione 12/06/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 8.000,00 percompensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nellamisura del 15%, IVA e CPA;condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.,al pagamento a favore della parte controricorrente di una sommaulteriore di €. 5.000,00 equitativamente determinata, nonché – ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di €.3.000,00 in favore della Cassa delle AmmendeAi sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 9 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1637/2023depositata il 21/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] citava innanzi al Tribunale di Avezzano, tra glialtri, il fratello [OSCURATO:PERSONA] esponendo di possedere un terreno sitoin Avezzano, di proprietà degli eredi del nonno Sabantonio IacoboniNumero registro generale 12244/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 19510/2026Data pubblicazione 12/06/2026(tutti citati in giudizio unitamente al fratello e al padre, FlavioIacoboni), che lo aveva acquistato a titolo originario per usucapione,dichiarata dal Tribunale di Avezzano con sentenza del 02.03.2000.Sosteneva l’attrice di avere edificato, fin dagli anni ‘80 con l'aiutodel padre, una porzione di fabbricato di civile abitazione sito al pianosecondo, con annesso locale magazzino posto al piano terreno, e chetale fabbricato era stato da lei stessa rifinito dal 1987 a sue spese,quindi utilizzato da lei e dalla sua famiglia in via esclusiva, mentre sulmedesimo fondo il fratello Fabio aveva realizzato - sempre con l'aiutodel padre - un'altra porzione di fabbricato sul medesimo terreno, postoal piano primo.Il Tribunale di Avezzano rigettava la domanda dell'attrice, inaccoglimento dell'eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c. sollevata dalconvenuto, risultando accertato sulla base delle testimonianze che ilpossesso del terreno era stato esercitato dal nonno delle parti. Il primogiudice riconosceva l’usucapione del terreno in favore del nonno,deceduto il 28.02.1992, e dei suoi eredi; condannava l’attrice al rilasciodell’immobile, chiesto dal convenuto in virtù del testamento olografodel nonno che lo designava unico erede del terreno usucapito, nonchéal pagamento di una indennità di occupazione pari a €. 200,00 mensilidecorrenti dal 10.03.2010 fino all’effettiva riconsegna.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.del primo giudizio.La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 488/2016, rigettaval'impugnazione e accoglieva l’appello incidentale, riformando il capodelle spese in senso più favorevole all’appellante incidentale.Utilizzando - ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. - le sole deposizioni resenel procedimento che accertava l’avvenuta usucapione del terreno aNumero registro generale 12244/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 19510/2026Data pubblicazione 12/06/2026favore del nonno, [OSCURATO:PERSONA], il secondo giudice ritenevaprovato che il possesso del terreno, almeno sino al 1989, era statoesercitato dal nonno delle parti al fine della maturazionedell'usucapione in suo favore. Doveva, pertanto, ritenersi smentital'allegazione di parte attrice secondo la quale avrebbe iniziato apossedere il terreno sin dagli anni ‘80, e comunque dal 1984-85.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza.Questa Corte, con ordinanza n. 21933 del 30/07/2021, inaccoglimento dei primi due motivi di ricorso osservava che nellasentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila non aveva tenutoconto del complessivo contenuto della domanda di [OSCURATO:PERSONA]. Laricorrente, infatti, aveva chiesto accertarsi il possesso ventennale nonsolo del terreno, ma anche della porzione di fabbricato costruito sulfondo usucapito da [OSCURATO:PERSONA], consistente in unappartamento posto al secondo piano, oltre al magazzino ubicato alpiano terreno e alla corte circostante, quest’ultima in comunione proindiviso con il fratello Fabio. Ritenuta sussistente la violazione dell’art.112 c.p.c. per la totale pretermissione della domanda relativa allecostruzioni sul terreno, questa Corte cassava la pronuncia e rinviava ilgiudizio alla medesima Corte d’Appello ai fini dell’esame della domandasotto il profilo omesso, tenendo conto della giurisprudenza di legittimitàa mente della quale il principio dell’accessione non opera a favore delproprietario del fondo, nel caso in cui l'autore di una costruzioneeseguita (con materiali propri) sul fondo altrui l'abbia posseduta utidominus per il tempo necessario ad usucapire; in tal caso, si verifica ilsuccessivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, in virtùdell'usucapione, a favore del costruttore (Cass. Sez. 2, n. 5739 del10/03/2011; Sez. 2, n. 3191 del 14/05/1980, Rv. 406990 - 01).Numero registro generale 12244/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 19510/2026Data pubblicazione 12/06/20262. Tempestivamente riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA] ex art.392 c.p.c., con sentenza n. 1613 del 2023, la Corte d’Appello di L’Aquilain sede di rinvio accoglieva il gravame, ritenendo fondata la domandadi usucapione sugli immobili di cui è causa.Osservava la Corte territoriale che, alla stregua del compendioprobatorio acquisito, doveva ritenersi accertato il possesso uti dominusesercitato da [OSCURATO:PERSONA] sugli immobili oggetto di causa, per averloricevuto dal padre [OSCURATO:PERSONA] il quale, costruendo una struttura allo statogrezzo, aveva realizzato, nell’anno 1985, un fabbricato sul terrenousucapito da [OSCURATO:PERSONA], destinando le due abitazioni da essoricavate a due figli, attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] l'appartamento sito al secondopiano (con il locale magazzino al piano terra) e a Fabio quello al primopiano (con locale garage al piano terra). Ciascuno di essi, cominciandoa possedere uti dominus le rispettive unità abitative, le avevaautonomamente rifinite. In particolare, l'attrice in riassunzione,terminati lavori in epoca anteriore al 03.05.1990, iniziava nel 1993 adabitare indisturbata nel suddetto appartamento con la famiglia, sinoalla data in cui (03.05.2010) il fratello – dopo averle intimato conraccomandata il rilascio del fabbricato, del quale si dichiaravaproprietario unitamente al terreno in virtù del testamento olografo delnonno – si era costituito nel giudizio di primo grado incardinato dallasorella.3. La suddetta pronuncia viene impugnata per la cassazione daResiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].A seguito di proposta di definizione accelerata a cura del ConsigliereDelegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente ha depositato istanzadi decisione.Numero registro generale 12244/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 19510/2026Data pubblicazione 12/06/2026In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1,n. 3) c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1164 e1102 c.c. (anche in rapporto a Cass. Sez. 2, n. 22448 del 09/09/2019,Cass. Sez. 2, n. 966 del 16/01/2019 e Cass. Sez. 2, n. 10512 del03/05/2018).Sostiene il ricorrente che nella delicata materia del compossessocongiuntamente esercitato dai coeredi si rivela necessaria edimprescindibile la prova del possesso ad excludendum, non fornitadall’odierna resistente. Esclusa la valenza probatoria irritualmenteassegnata dalla Corte di merito alle istanze di sanatoria presentateseparatamente dai due coeredi, neanche possono dirsi sufficienti leprove testimoniali, aventi quale unico oggetto la durata del periodo didetenzione dell’immobile da parte della [OSCURATO:PERSONA] senza nulla conferirecirca l’animus possidendi e/o quanto meno circa la reale esistenza diun atto di interversione del possesso (del quale in effetti non si trovatraccia documentale per tutta la durata del giudizio di merito).La doglianza è manifestamente infondata.Innanzitutto, preme sgombrare il campo dall’equivoco determinatoda una lettura inconferente di alcune pronunce di questa Corte, fornitadal ricorrente a seguito della proposta di definizione accelerata delricorso.Da un rapido confronto con alcune massime citate in ricorso e nellasuccessiva proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] non è ipotizzabile alcuncontrasto. Le massime menzionate, infatti, ribadiscono il medesimoprincipio di diritto: «Il coerede che dopo la morte del "de cuius" siarimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione,Numero registro generale 12244/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 19510/2026Data pubblicazione 12/06/2026usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione deltitolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" eda titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in terminidi esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modoinconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziareuna inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uticondominus", non essendo sufficiente che gli altri partecipanti siastengano dall'uso della cosa comune». Così la massima più risalentedi questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 7221 del 25/03/2009, Rv. 607651- 01), citata in ricorso (nonché nell’istanza di decisione e in memoria);ripresa pressoché letteralmente da [OSCURATO:PERSONA]. 2, Ordinanza n. 9359 del08/04/2021, Rv. 660860 – 01, citata nella proposta di definizioneaccelerata del ricorso: «Il coerede che, dopo la morte del "de cuius",sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione,usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione deltitolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animoproprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere talepossesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalitàincompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziareun'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uticondominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altripartecipanti dall'uso della cosa comune». In entrambe le pronunce,come del resto in tutte le altre decisioni che sostengono il suddettoprincipio (in particolare, si fa riferimento alle ordinanze menzionate dalricorrente: Cass. Sez. 2, n. 966 del 16/01/2019 e Cass. Sez. 2, n.10512 del 03/05/2018) si afferma che il coerede, al fine di usucapirela quota degli altri coeredi, non è tenuto ad un mutamento del titolo,ma solo ad una estensione dei limiti del suo possesso uti dominus.Numero registro generale 12244/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 19510/2026Data pubblicazione 12/06/2026Tanto chiarito, il ricorrente non offre alcun elemento di conoscibilitàal fine di potersi affermare che egli avrebbe posseduto uti dominus.Neanche è dato, invero, comprendere a quale situazione di«compossesso esercitato dai coeredi» egli faccia riferimento: non ilterreno, del quale era unico proprietario lo stesso ricorrente per viatestamentaria; non gli appartamenti, tutti in proprietà esclusiva dei duefratelli. Né può essere d’aiuto l’esistenza di una corte pertinenziale pro-indiviso, trattandosi di una porzione del fabbricato che cade incondominialità per legge (ex art. 1117 c.c.).2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, come dadispositivo.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata, e il giudizio definito in conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata alpagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., semprecome liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento dellasomma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delleAmmende: Cass. S.U. n. 27195/2023).Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.Numero registro generale 12244/2024Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 19510/2026Data pubblicazione 12/06/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 8.000,00 percompensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nellamisura del 15%, IVA e CPA;condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.,al pagamento a favore della parte controricorrente di una sommaulteriore di €. 5.000,00 equitativamente determinata, nonché – ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di €.3.000,00 in favore della Cassa delle AmmendeAi sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 9 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 19510/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris