CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28743/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA (A3 21 sul ricorso iscritto al n. 2403/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.1; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine di eventualmente partecipare all'udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod. proc. civ.; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.477/04/2013 depositata il 29 novembre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio ve- niva accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sen- tenza della commissione tributaria provinciale di Roma n. 271/17/2011 che, a sua volta, aveva riunito i ricorsi proposti dal con- tribuente conto l'avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP 2001 e accessori e la consequenziale cartella di pagamento emessi dall'Agen- zia delle Entrate nei confronti del contribuente. 2. Il giudice di prime cure, con riferimento all'avviso impugnato, ba- sato sullo scostamento della dichiarazione per il periodo di imposta dallo studio di settore, ai sensi dell'art.62 sexies comma 3 del d.l. n. 331 del 1993. L'accertamento veniva adottato a seguito di interlocu- zione con il contribuente e confermava l'impianto delle riprese, ma riduceva del 40% i maggiori ricavi accertati dall'Amministrazione fi- nanziaria in capo al ricorrente, esercente attività di commercio al det- taglio di orologi. In primo grado venivano al contrario disattese le doglianze proposte nei confronti della cartella, in parte in quanto ritenute inammissibili perché relative a vizi diversi da quelli propri dell'atto e, in parte, in- fondate quanto all'inapplicabilità dell'art.15 del d.P.R. n.602 del 1973. La CTR a sua volta accoglieva in parte la prospettazione del contri- buente e, in considerazione delle sue condizioni di salute, riduceva ul- teriormente la misura dei maggiori ricavi accertati, nella percentuale del 60%. 3. Avverso la decisione propone ricorso il contribuente affidato a quattro motivi, che illustra con memoria, mentre l'Agenzia delle En- trate ha depositato mera comparsa di costituzione per l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso - in relazione all'art.360 primo com- ma n.3 cod. proc. civ. - viene dedotta la falsa applicazione e violazio- ne degli artt.42 del d.P.R. n.600 del 1973, 56 del d.P.R. n.633 del 1972, 3 della I. n.241 del 1990 e 7 della I. n.212 del 2000 perché il ricorrente a seguito degli inviti ricevuti dall'Agenzia delle Entrate ave- va prodotto «la documentazione medica e contabile (e anche di altra natura idonea) a provare le ragioni dello scostamento dei ricavi» con- testati, mentre la motivazione dell'avviso di accertamento non ne dà conto. 5. Il motivo è fondato. La stessa CTR dà conto del fatto che il secondo motivo di appello è incentrato sulla preliminare questione della moti- vazione dell'atto impositivo, sia pure dichiarando di scrutinarlo unita- mente ad altra censura e poi decidendo nel merito, così implicitamen- te rigettando la doglianza sulla questione preliminare. Il ricorrente denuncia che la motivazione dell'avviso impugnato non prende posizione sulla documentazione prodotta dal contribuente in sede di procedimento amministrativo a seguito di invito e si limita a fondare le riprese sullo scostamento dalla dichiarazione ex art.62 se- xies del d.l. n.331 del 1993, e di ciò dà evidenza riproducendo il con- tenuto dell'avviso a pag.7 del ricorso. 6. Va rammentato che, in tema di "accertamento standardizzato" me- diante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contri- buente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa, specialmente quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello stru- mento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'im- presa (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30370 del 18/12/2017, Rv. 646985 - 01). Da tale principio consegue che la motivazione dell'atto di accertamen- to non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ra- gioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravi- tà, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contra- ria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente. 7. Secondo la medesima logica, la Sezione ha già affermato che in tema di accertamento mediante l'applicazione degli studi di settore, ove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l'applicazione dei parametri allegando circostanze concrete che giusti- ficano lo scostamento della propria posizione reddituale dagli "stan- dards" previsti, l'Ufficio, ove non ritenga attendibili le stesse, è tenuto a motivare adeguatamente l'atto impositivo sotto tale profilo (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 13908 del 31/05/2018, Rv. 648860 - 01). La motivazione dell'avviso impugnato, riprodotta in ricorso, non è conforme ai principi di diritto che precedono, dal momento che - ben- ché richiami in modo apodittico anche gli artt.39 comma 1 del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 del d.P.R. n.633 del 1972 - nel suo succinto con- tenuto l'accertamento si basa unicamente sull'elaborazione dello stu- dio di settore, senza prendere in considerazione la vasta documenta- zione prodotta dal contribuente in fase amministrativa a seguito del- l'invito, elementi di cui dà conto il contribuente per autosufficienza alle pagg.11-12 del ricorso, tanto con riferimento alla contabilità quanto alle sue condizioni di salute. 8. Il secondo motivo - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - prospetta la nullità della sentenza per omessa pronuncia su mo- tivi e domande contenute nell'atto di appello in violazione dell'art.112 cod. proc. civ.. Con il terzo motivo il ricorrente - in riferimento all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - lamenta la falsa applicazione e violazione degli artt. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973, 54 del d.P.R. n.633 del 1972, 62 sexies comma 3 del d.l. n.331 del 1993 e 2729 comma 1 cod. civ. per mancanza di adeguati elementi per fon- dare presunzioni gravi, precise e concordanti nel caso di specie, es- sendo a dire del contribuente basato solo sullo scostamento rilevato dallo studio di settore. Con il quarto motivo il contribuente - agli effetti dell'art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ. - prospetta la falsa applicazione e vio- lazione degli artt. 3 della I. n.241 del 1990 e 2697 cod. civ. in riferi- mento all'errata valutazione da parte della CTR del primo motivo di appello, circa la capacità lavorativa del ricorrente. f 9. L'accoglimento del primo motivo ricorso, relativo a questione logi- camente antecedente relativa al procedimento amministrativo, de- termina la nullità dell'atto impositivo impugnato e comporta l'assor- bimento delle restanti suddette censure. La sentenza va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con l'accoglimento dell'originario ricorso introduttivo. 10. L'esito difforme dei giudizi merito e il relativamente recente con- solidamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione giustifi- ca la compensazione tra le parti delle spese di tali gradi di giudizio, mentre le spese di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dei due gradi di merito e condanna la controricorrente alla refusione di quelle di legittimità, liquidate in Euro 1.780,00 per compensi, oltre Spese generali 15%, Iva e Cpa. Così deciso in Roma in data 12 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico LQ ,Co7fe, COAAL ,coPo o o st(2. (-C1CÀ./ A;AA (ci1 D ?) /02 3 du,,iy-,civu._ L'[OSCURATO:PERSONA] /QD./\(<:A~ 1W XÀ 4JiO do)vo í i \i (--(31( GotoAl)rvi.0,, "---c-L9T,Úd—UtztkikiTí..eQ k/WC1 TiemmTce .4127e - AA ziuu-..o MJOV 526 rnq (7L olu-ct ‘A_AAX: