CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 1990
Cassazione n. 36610/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/03/1990 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Violazione di legge in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; 2. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99 cod. pen. Vista la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nel richiedere il loro accoglimento. Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo anche in relazione alla mancata esclusione della recidiva, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali specifici dallo stesso annoverati. Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - deo. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 40 Luc., -Lto ZoL Così deciso il w•[OSCURATO:PERSONA] es