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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 05261/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è formulato genericamente ed è comunque volto a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda in punto di dolo, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che con analisi immune da vizi ha segnalato le ragioni per cui avrebbe dovuto escludersi che l'assenza del ricorrente dalla propria abitazione in orario in cui avrebbe dovuto ivi trovarsi in quanto ristretto agli arresti domiciliari, non potesse considerarsi involontaria; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere e5 nsore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è formulato genericamente ed è comunque volto a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda in punto di dolo, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che con analisi immune da vizi ha segnalato le ragioni per cui avrebbe dovuto escludersi che l'assenza del ricorrente dalla propria abitazione in orario in cui avrebbe dovuto ivi trovarsi in quanto ristretto agli arresti domiciliari, non potesse considerarsi involontaria; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere e5 nsore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05261/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris