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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28926/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdateKgviso al parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che, con esso, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'entità degli aumenti disposti a titolo di continuazione; ritenuto che la Corte di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di concordato, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né su profili diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01), che hanno riguardato la misura della pena e della sua riduzione, ritenuta congrua e intervenuta in termini esattamente corrispondenti a quanto convenuto, sicché non residua spazio per ulteriori contestazioni; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdateKgviso al parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che, con esso, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'entità degli aumenti disposti a titolo di continuazione; ritenuto che la Corte di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di concordato, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né su profili diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01), che hanno riguardato la misura della pena e della sua riduzione, ritenuta congrua e intervenuta in termini esattamente corrispondenti a quanto convenuto, sicché non residua spazio per ulteriori contestazioni; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 28926/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris