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CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 agosto 2026

Cassazione n. 24854/2026

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egale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata incalce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] N. SASSANI, inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita incalce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eLORELLA FRASCONÀ ed elettivamente domiciliato presso la sede legaledell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 72 del 2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’8 aprile 2021 (R.G.N. 870/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16605/2021Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 24854/2026Data pubblicazione 30/08/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello dicontro la pronuncia del Tribunale di Lucca, che ha condannatol’appellante a corrispondere all’INAIL la somma di Euro 513.837,28, atitolo di integrazione dei premi per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009,2010 e 2011.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che ipremi speciali facchini devono essere oggi determinati secondo iparametri sanciti dal decreto legislativo 16 novembre 2001, n. 423,assumendo una retribuzione non inferiore a quella stabilita da leggi,regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacalipiù rappresentative su base nazionale, o da accordi collettivi o contrattiindividuali.Né le rettifiche possono operare solo per il futuro, in quanto ilricalcolo dei premi scaturisce da un inadempimento della cooperativa,che ha omesso il pagamento dei premi.Del credito, che si correla per la sua parte preponderante alricalcolo della polizza speciale facchini, l’[OSCURATO:PERSONA] ha offerto provapersuasiva, anche mediante la deposizione resa dalla dottoressaManuela Tognotti, che ha illustrato analiticamente le modalità diricalcolo dei premi richiesti.2.– [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro lasentenza d’appello, articolando tre motivi.3.– L’INAIL resiste all’impugnazione con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9- 2 -Numero registro generale 16605/2021Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 24854/2026Data pubblicazione 30/08/2026del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell’art. 2, lettere a), b),c), d), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12dicembre 2000 (Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria,artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione),dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,n. 602, dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 novembre 2001,n. 423, degli artt. 3 e 45 Cost.Avrebbe errato la Corte di merito nel disapplicare, per unacooperativa di facchinaggio, i premi speciali unitari, commisurati agliimponibili giornalieri dei soci lavoratori, in coerenza con l’art. 3 Cost.,che impone la medesima tariffa a parità di rischi lavorativi e di baseimponibile, e con l’art. 45 Cost., che riconosce la funzione sociale dellacooperazione e ne promuove lo sviluppo con i mezzi più idonei.1.1.– Il motivo è fondato, nei limiti di séguito precisati.1.2.– La censura devolve a questa Corte la corretta determinazionedel premio speciale dei facchini, che l’[OSCURATO:PERSONA] ha rivendicato e ottenutosulla scorta delle prescrizioni dell’art. 3 del d.lgs. n. 423 del 2001(pagina 3 e pagine 5 e seguenti della pronuncia d’appello).Anche l’[OSCURATO:PERSONA] evidenzia nel controricorso (pagine 8 e 10) che laquestione controversa concerne, in particolare, la commisurazione delpremio alla retribuzione effettiva, a decorrere dal primo gennaio 2007.L’[OSCURATO:PERSONA], a supporto di tale percorso argomentativo, integralmenterecepito nella pronuncia impugnata, richiama le sentenze rese dallaCorte d’appello di Bologna e recanti i numeri 710 del 2017 e 165 del2021 (pagina 9 del controricorso).1.3.– Così delimitato il tema del decidere, si deve evidenziare cheentrambe le pronunce di merito menzionate dal controricorrente,sovrapponibili, nell’iter logico, a quella oggi impugnata e concernenticooperative di facchinaggio, sono state cassate da questa Corte- 3 -Numero registro generale 16605/2021Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 24854/2026Data pubblicazione 30/08/2026(rispettivamente, da Cass., sez. lav., 14 dicembre 2024, n. 32567, eda Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16905), che ha enunciato ilprincipio di diritto così compendiato nella massima ufficiale: «Il premioper l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dovuto dalle societàcooperative per i soci lavoratori occupati, non può calcolarsi in basealla retribuzione effettivamente corrisposta per effetto dell’art. 3,comma 4, d.lgs. n. 423 del 2001, poiché tale disposizione non hacomportato l’abrogazione o la deroga della normativa a cui èassoggettata la determinazione del predetto premio e, cioè, ladisciplina, di natura speciale rispetto a quella generale dettata dall’art.41 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dei premi speciali unitari di cui all’art.42 del medesimo d.P.R., che rinvia a tal fine ad un apposito decretoministeriale su delibera dell’istituto assicuratore, cosicché ladeterminazione del premio operata in tal modo è modificabile solo conun nuovo decreto ministeriale».1.4.– A tali princìpi, che il controricorrente non induce a rimeditaree che questa Corte ha ribadito anche di recente (fra le molte, Cass.,sez. lav., 26 febbraio 2025, n. 5096, 20 febbraio 2025, n. 1392 e n.1391, e 17 dicembre 2024, n. 33000), non si è uniformata la pronunciad’appello, nel conferire forza cogente, anche nella materia speciale dicui si discorre, ai criteri enucleati dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423del 2001 (cfr., in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).1.5.– Tale rilievo si palesa dirimente e consente di soprassederealla disamina degli ulteriori profili, anche in punto d’illegittimitàcostituzionale, prospettati nel ricorso.2.– L’accoglimento del primo motivo, nei termini esposti, implical’assorbimento dell’esame delle altre censure, che denunciano, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione dell’art. 6.2 del d.m. 12 dicembre 2000 e dell’art. 3,comma 4, del d.lgs. n. 423 del 2001 (secondo motivo) e violazione efalsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.- 4 -Numero registro generale 16605/2021Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 24854/2026Data pubblicazione 30/08/2026e, riguardo all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra leparti.L’operatività solo per il futuro delle rettifiche effettuate dall’[OSCURATO:PERSONA](secondo motivo) e l’idoneità della prova basata sulla solatestimonianza della dottoressa Tognotti (terzo motivo) involgono profililogicamente consequenziali rispetto all’individuazione dei correttiparametri di computo dei premi applicati.3.– In definitiva, il ricorso è accolto per quanto di ragione conesclusivo riguardo al primo motivo, laddove l’esame del secondo e delterzo mezzo resta assorbito.4.– La sentenza d’appello è cassata in parte qua e la causa èrinviata alla Corte d’appello di Firenze, che, in diversa composizione,riesaminerà la fattispecie controversa in conformità ai princìpi di dirittoribaditi con la presente ordinanza.5.– Al giudice di rinvio è rimessa, infine, anche la pronuncia sullespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione; dichiaraassorbito l’esame del secondo e del terzo mezzo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa, anche perla pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 10 giugno 2026.La PresidenteLucia Esposito- 5 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata incalce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] N. SASSANI, inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita incalce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eLORELLA FRASCONÀ ed elettivamente domiciliato presso la sede legaledell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 72 del 2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’8 aprile 2021 (R.G.N. 870/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16605/2021Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 24854/2026Data pubblicazione 30/08/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello dicontro la pronuncia del Tribunale di Lucca, che ha condannatol’appellante a corrispondere all’INAIL la somma di Euro 513.837,28, atitolo di integrazione dei premi per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009,2010 e 2011.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che ipremi speciali facchini devono essere oggi determinati secondo iparametri sanciti dal decreto legislativo 16 novembre 2001, n. 423,assumendo una retribuzione non inferiore a quella stabilita da leggi,regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacalipiù rappresentative su base nazionale, o da accordi collettivi o contrattiindividuali.Né le rettifiche possono operare solo per il futuro, in quanto ilricalcolo dei premi scaturisce da un inadempimento della cooperativa,che ha omesso il pagamento dei premi.Del credito, che si correla per la sua parte preponderante alricalcolo della polizza speciale facchini, l’[OSCURATO:PERSONA] ha offerto provapersuasiva, anche mediante la deposizione resa dalla dottoressaManuela Tognotti, che ha illustrato analiticamente le modalità diricalcolo dei premi richiesti.2.– [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro lasentenza d’appello, articolando tre motivi.3.– L’INAIL resiste all’impugnazione con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9- 2 -Numero registro generale 16605/2021Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 24854/2026Data pubblicazione 30/08/2026del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell’art. 2, lettere a), b),c), d), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12dicembre 2000 (Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria,artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione),dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,n. 602, dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 novembre 2001,n. 423, degli artt. 3 e 45 Cost.Avrebbe errato la Corte di merito nel disapplicare, per unacooperativa di facchinaggio, i premi speciali unitari, commisurati agliimponibili giornalieri dei soci lavoratori, in coerenza con l’art. 3 Cost.,che impone la medesima tariffa a parità di rischi lavorativi e di baseimponibile, e con l’art. 45 Cost., che riconosce la funzione sociale dellacooperazione e ne promuove lo sviluppo con i mezzi più idonei.1.1.– Il motivo è fondato, nei limiti di séguito precisati.1.2.– La censura devolve a questa Corte la corretta determinazionedel premio speciale dei facchini, che l’[OSCURATO:PERSONA] ha rivendicato e ottenutosulla scorta delle prescrizioni dell’art. 3 del d.lgs. n. 423 del 2001(pagina 3 e pagine 5 e seguenti della pronuncia d’appello).Anche l’[OSCURATO:PERSONA] evidenzia nel controricorso (pagine 8 e 10) che laquestione controversa concerne, in particolare, la commisurazione delpremio alla retribuzione effettiva, a decorrere dal primo gennaio 2007.L’[OSCURATO:PERSONA], a supporto di tale percorso argomentativo, integralmenterecepito nella pronuncia impugnata, richiama le sentenze rese dallaCorte d’appello di Bologna e recanti i numeri 710 del 2017 e 165 del2021 (pagina 9 del controricorso).1.3.– Così delimitato il tema del decidere, si deve evidenziare cheentrambe le pronunce di merito menzionate dal controricorrente,sovrapponibili, nell’iter logico, a quella oggi impugnata e concernenticooperative di facchinaggio, sono state cassate da questa Corte- 3 -Numero registro generale 16605/2021Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 24854/2026Data pubblicazione 30/08/2026(rispettivamente, da Cass., sez. lav., 14 dicembre 2024, n. 32567, eda Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16905), che ha enunciato ilprincipio di diritto così compendiato nella massima ufficiale: «Il premioper l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dovuto dalle societàcooperative per i soci lavoratori occupati, non può calcolarsi in basealla retribuzione effettivamente corrisposta per effetto dell’art. 3,comma 4, d.lgs. n. 423 del 2001, poiché tale disposizione non hacomportato l’abrogazione o la deroga della normativa a cui èassoggettata la determinazione del predetto premio e, cioè, ladisciplina, di natura speciale rispetto a quella generale dettata dall’art.41 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dei premi speciali unitari di cui all’art.42 del medesimo d.P.R., che rinvia a tal fine ad un apposito decretoministeriale su delibera dell’istituto assicuratore, cosicché ladeterminazione del premio operata in tal modo è modificabile solo conun nuovo decreto ministeriale».1.4.– A tali princìpi, che il controricorrente non induce a rimeditaree che questa Corte ha ribadito anche di recente (fra le molte, Cass.,sez. lav., 26 febbraio 2025, n. 5096, 20 febbraio 2025, n. 1392 e n.1391, e 17 dicembre 2024, n. 33000), non si è uniformata la pronunciad’appello, nel conferire forza cogente, anche nella materia speciale dicui si discorre, ai criteri enucleati dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423del 2001 (cfr., in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).1.5.– Tale rilievo si palesa dirimente e consente di soprassederealla disamina degli ulteriori profili, anche in punto d’illegittimitàcostituzionale, prospettati nel ricorso.2.– L’accoglimento del primo motivo, nei termini esposti, implical’assorbimento dell’esame delle altre censure, che denunciano, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione dell’art. 6.2 del d.m. 12 dicembre 2000 e dell’art. 3,comma 4, del d.lgs. n. 423 del 2001 (secondo motivo) e violazione efalsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.- 4 -Numero registro generale 16605/2021Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 24854/2026Data pubblicazione 30/08/2026e, riguardo all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra leparti.L’operatività solo per il futuro delle rettifiche effettuate dall’[OSCURATO:PERSONA](secondo motivo) e l’idoneità della prova basata sulla solatestimonianza della dottoressa Tognotti (terzo motivo) involgono profililogicamente consequenziali rispetto all’individuazione dei correttiparametri di computo dei premi applicati.3.– In definitiva, il ricorso è accolto per quanto di ragione conesclusivo riguardo al primo motivo, laddove l’esame del secondo e delterzo mezzo resta assorbito.4.– La sentenza d’appello è cassata in parte qua e la causa èrinviata alla Corte d’appello di Firenze, che, in diversa composizione,riesaminerà la fattispecie controversa in conformità ai princìpi di dirittoribaditi con la presente ordinanza.5.– Al giudice di rinvio è rimessa, infine, anche la pronuncia sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione; dichiaraassorbito l’esame del secondo e del terzo mezzo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa, anche perla pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 10 giugno 2026.La PresidenteLucia Esposito- 5 -
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