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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 32362/2023

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 131/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- VIZI– [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante , rappre- sentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- SQUALIN; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio; -controricorrente e ricorrente incidentale - avversola sentenza non definitiva n. 536/2020 e la sentenza defi- nitivan. 955/2021, entrambe emesse dalla CORTE D’APPELLO di VE- NEZIA,depositate, rispettivamente, il 25/03/2020 e il 18/05/2021; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 131/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]’UTRI; ritenutoche, con due sentenze (non definitiva e definitiva) rispettivamente emessein data 25/03/2020 e 18/05/2021, la Corte d’appello di Vene- zia,in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla Veritass.p.a. e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha annullatodue ingiunzioni di pagamento promosse, nei confronti di Fau- stoBaratella, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., per ilpagamento, da parte del Baratella, di somme concernenti il paga- mentodella tariffa di igiene ambientale (c.d.

T.I.A.) e, previa compen- sazionedelle rispettive poste creditorie, ha determinato il residuo cre- ditoin favore della [OSCURATO:SOCIETA].; afondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evi- denziato come il Baratella avesse corrisposto, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,somme indebite a titolo di Iva, avendo quest’ultima società pre- tesoil pagamento dell’Iva, non solo in relazione alle somme dovute per la corresponsione della c.d.

TIA2 (per la quale il pagamento dell’Iva dovevaritenersi effettivamente dovuto), bensì anche in relazione alle sommedovute per la corresponsione della c.d.

TIA1, per la quale, al contrario,doveva ritenersi esclusa l’imposizione del pagamento dell’Iva inragione della natura tributaria della tariffa; e ciò, nonostante il Ba- ratellaavesse concretamente ottenuto, dall’amministrazione finanzia- ria,la detrazione delle somme corrisposte alla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di Ivaper le somme relative alla corresponsione della c.d.

TIA1; a vversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] TerritorioAmbiente Servizi – [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassa- zionesulla base di un unico motivo d’impugnazione; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 131/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale sulla base di due motivi d’impugnazione; laVeritas s.p.a. ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale; laVeritas s.p.a. ha depositato memoria; consideratoche, con l’unico motivo l’impugnazione proposto, la società ricorrente principalecensura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa ap- plicazionedegli artt. 2033 c.c. e 19 del d.P.R. 633 del 1972 e comunque dellanormativa concernente la detrazione dell’IVA (in relazione all’art. 360,c. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la sentenza impugnata erroneamente esclusoche la detrazione dell’IVA pagata sulla tariffa di igiene ambien- taledi cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 (detrazione effettuata e non esclusadall’Amministrazione): 1) faccia venir meno la natura di paga- mentorilevante ai sensi dell’art. 2033 c.c. del pagamento di tale IVA e/ocomunque 2) precluda la ripetibilità della stessa IVA e/o comunque 3)determini, nel caso di restituzione dell’IVA alla controparte, un in- debitoe/ ingiustificato arricchimento in capo ad essa; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come , ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., i l ri- corsoè inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questionidi diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esamedei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orien- tamentodella stessa ; inparticolare, i n tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamen to della giurisprudenzadella Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 131/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri percassazione che non ne contenga valide critiche ( Sez. 6 - 3, Or di- nanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02) ; nelcaso di specie, il giudice a quo ha annullato le due ingiunzioni dipagamento promosse, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:SOCIETA]nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., uniformandosi all’orientamento giàfatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il pagamento dell'IVA sulla tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d.

TIA1), attesa la natura tributaria di detta tariffae la sua non assoggettabilità ad imposta, integra un’ipotesi di indebitooggettivo e legittima l ’ azione di ripetizione promossa nei con- fronti del cedente, non assumendo rilevanza l ’ eventuale detrazione, comunquenon consentita, del relativo importo ad opera del cessionario (cfr.,ex plurimis , Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6149 del 05/03/2020 , Rv. 657290- 01) ; rispettoa tale arresto della giurisprudenza di legittimità, l’odiern a ricorrenteprincipale ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in ter- mini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giudiziari o di articolazioni argo- mentativeda ritenersi non decisiv i o pertinenti; con il primo motivo di ricorso incidentale, il Baratella censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 238, comma6 d.lgs. n. 152/2006 e del [OSCURATO:PERSONA] approvato con delibera del Consiglio Comunale della Città di Venezia n. 54 del 23.06.2014 e successive integrazioni e modificazioni in relazione all’art.360 nn. 3) e 5) c.p.c., per avere il tribunale erroneamente rite- nutoapplicabile l’Iva sulla TIA2 pure in difetto del regolamento attua- tivoprevisto dalla legge istitutiva della tariffa, omettendo di esaminare Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 131/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri le corrispondenti deduzioni tempestivamente svolte dall’odierno istante; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento d e lle Sezioni Unitedi questa Corte ( in questa sede condiviso e riproposto, nell’inte- rezza delle sue argomen tazioni , al fine di assicurar n e con tinuità), l a tariffaintegrata ambientale (cd.

TIA2) di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura priva- tisticaed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972” (Sez.

U, Sentenza n. 8631 del 07/05/2020,Rv. 657620 - 01) ; nel ribadire tale principio, dev’essere evidenziata la correttezza della decisione impugnata (emessa in conformità all’insegnamento sancitodalla giurisprudenza delle S ezioni U nite) con il conseguente ri- lievodell’infondatezza dell’odierna censura; conil secondo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), avendo il giudice d’appello erro- neamentedisposto l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradidi giudizio, in difetto di reciproca soccombenza o di novità, se non parziale,delle questioni trattate; ilmotivo è infondato; osservail C ollegio come la corte d’appello abbia correttamente va- lorizzato,ai fini della decisione relativa alla regolazione delle spese del giudizio,la complessità delle questioni giuridiche trattate e l’obiettiva circostanza costituita dall’intercorsa formazione nel tempo di orienta- mentinon univoci nella giurisprudenza ; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 131/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, rilevato che ai sensi dell’art. 92, co. 2, c.p.c. vigente al tempo dell’emanazione della sentenza impugnata, “ se vi è soccom- benzareciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trat- tatao mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ilgiudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per in- tero”,del tutto correttamente il giudice a quo ha provveduto alla com- pensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio, peraltro in ognicaso giustificata dalla reciprocità della soccombenza , attes o l’av- venutoaccoglimento solo parziale dell’opposizione alle ingiunzioni ori- ginariamenteproposta dall’odierno ricorrente incidentale; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso principale e, in ragione della complessiva infondatezza delle censurein esso argomentate, pronunciato il rigetto del ricorso inciden- tale; lareciprocità della soccombenza anche in questa fase di legittimità valea giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presentegiudizio; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte della ricorrente principale e del ricorrente inciden- tale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso inci- dentale.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del pre- sentegiudizio di legittimità.

Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 131/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 131/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- VIZI– [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante , rappre- sentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- SQUALIN; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio; -controricorrente e ricorrente incidentale - avversola sentenza non definitiva n. 536/2020 e la sentenza defi- nitivan. 955/2021, entrambe emesse dalla CORTE D’APPELLO di VE- NEZIA,depositate, rispettivamente, il 25/03/2020 e il 18/05/2021; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 131/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]’UTRI; ritenutoche, con due sentenze (non definitiva e definitiva) rispettivamente emessein data 25/03/2020 e 18/05/2021, la Corte d’appello di Vene- zia,in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla Veritass.p.a. e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha annullatodue ingiunzioni di pagamento promosse, nei confronti di Fau- stoBaratella, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., per ilpagamento, da parte del Baratella, di somme concernenti il paga- mentodella tariffa di igiene ambientale (c.d. T.I.A.) e, previa compen- sazionedelle rispettive poste creditorie, ha determinato il residuo cre- ditoin favore della [OSCURATO:SOCIETA].; afondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evi- denziato come il Baratella avesse corrisposto, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,somme indebite a titolo di Iva, avendo quest’ultima società pre- tesoil pagamento dell’Iva, non solo in relazione alle somme dovute per la corresponsione della c.d. TIA2 (per la quale il pagamento dell’Iva dovevaritenersi effettivamente dovuto), bensì anche in relazione alle sommedovute per la corresponsione della c.d. TIA1, per la quale, al contrario,doveva ritenersi esclusa l’imposizione del pagamento dell’Iva inragione della natura tributaria della tariffa; e ciò, nonostante il Ba- ratellaavesse concretamente ottenuto, dall’amministrazione finanzia- ria,la detrazione delle somme corrisposte alla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di Ivaper le somme relative alla corresponsione della c.d. TIA1; a vversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] TerritorioAmbiente Servizi – [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassa- zionesulla base di un unico motivo d’impugnazione; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 131/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale sulla base di due motivi d’impugnazione; laVeritas s.p.a. ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale; laVeritas s.p.a. ha depositato memoria; consideratoche, con l’unico motivo l’impugnazione proposto, la società ricorrente principalecensura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa ap- plicazionedegli artt. 2033 c.c. e 19 del d.P.R. 633 del 1972 e comunque dellanormativa concernente la detrazione dell’IVA (in relazione all’art. 360,c. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la sentenza impugnata erroneamente esclusoche la detrazione dell’IVA pagata sulla tariffa di igiene ambien- taledi cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 (detrazione effettuata e non esclusadall’Amministrazione): 1) faccia venir meno la natura di paga- mentorilevante ai sensi dell’art. 2033 c.c. del pagamento di tale IVA e/ocomunque 2) precluda la ripetibilità della stessa IVA e/o comunque 3)determini, nel caso di restituzione dell’IVA alla controparte, un in- debitoe/ ingiustificato arricchimento in capo ad essa; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come , ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., i l ri- corsoè inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questionidi diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esamedei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orien- tamentodella stessa ; inparticolare, i n tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamen to della giurisprudenzadella Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 131/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri percassazione che non ne contenga valide critiche ( Sez. 6 - 3, Or di- nanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02) ; nelcaso di specie, il giudice a quo ha annullato le due ingiunzioni dipagamento promosse, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:SOCIETA]nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., uniformandosi all’orientamento giàfatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il pagamento dell'IVA sulla tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1), attesa la natura tributaria di detta tariffae la sua non assoggettabilità ad imposta, integra un’ipotesi di indebitooggettivo e legittima l ’ azione di ripetizione promossa nei con- fronti del cedente, non assumendo rilevanza l ’ eventuale detrazione, comunquenon consentita, del relativo importo ad opera del cessionario (cfr.,ex plurimis , Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6149 del 05/03/2020 , Rv. 657290- 01) ; rispettoa tale arresto della giurisprudenza di legittimità, l’odiern a ricorrenteprincipale ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in ter- mini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giudiziari o di articolazioni argo- mentativeda ritenersi non decisiv i o pertinenti; con il primo motivo di ricorso incidentale, il Baratella censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 238, comma6 d.lgs. n. 152/2006 e del [OSCURATO:PERSONA] approvato con delibera del Consiglio Comunale della Città di Venezia n. 54 del 23.06.2014 e successive integrazioni e modificazioni in relazione all’art.360 nn. 3) e 5) c.p.c., per avere il tribunale erroneamente rite- nutoapplicabile l’Iva sulla TIA2 pure in difetto del regolamento attua- tivoprevisto dalla legge istitutiva della tariffa, omettendo di esaminare Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 131/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri le corrispondenti deduzioni tempestivamente svolte dall’odierno istante; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento d e lle Sezioni Unitedi questa Corte ( in questa sede condiviso e riproposto, nell’inte- rezza delle sue argomen tazioni , al fine di assicurar n e con tinuità), l a tariffaintegrata ambientale (cd. TIA2) di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura priva- tisticaed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972” (Sez. U, Sentenza n. 8631 del 07/05/2020,Rv. 657620 - 01) ; nel ribadire tale principio, dev’essere evidenziata la correttezza della decisione impugnata (emessa in conformità all’insegnamento sancitodalla giurisprudenza delle S ezioni U nite) con il conseguente ri- lievodell’infondatezza dell’odierna censura; conil secondo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), avendo il giudice d’appello erro- neamentedisposto l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradidi giudizio, in difetto di reciproca soccombenza o di novità, se non parziale,delle questioni trattate; ilmotivo è infondato; osservail C ollegio come la corte d’appello abbia correttamente va- lorizzato,ai fini della decisione relativa alla regolazione delle spese del giudizio,la complessità delle questioni giuridiche trattate e l’obiettiva circostanza costituita dall’intercorsa formazione nel tempo di orienta- mentinon univoci nella giurisprudenza ; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 131/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, rilevato che ai sensi dell’art. 92, co. 2, c.p.c. vigente al tempo dell’emanazione della sentenza impugnata, “ se vi è soccom- benzareciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trat- tatao mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ilgiudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per in- tero”,del tutto correttamente il giudice a quo ha provveduto alla com- pensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio, peraltro in ognicaso giustificata dalla reciprocità della soccombenza , attes o l’av- venutoaccoglimento solo parziale dell’opposizione alle ingiunzioni ori- ginariamenteproposta dall’odierno ricorrente incidentale; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso principale e, in ragione della complessiva infondatezza delle censurein esso argomentate, pronunciato il rigetto del ricorso inciden- tale; lareciprocità della soccombenza anche in questa fase di legittimità valea giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presentegiudizio; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte della ricorrente principale e del ricorrente inciden- tale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso inci- dentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del pre- sentegiudizio di legittimità. Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 131/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell