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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2024

Cassazione n. 19208/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4123/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 21 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende; -controrcorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

CATANIA n. 3598/2015depositata il 28/08/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia - Sezione staccata di Catania ha confermato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Ragusa che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso due avvisi di accertamento IRES; IVA e IRAP per gli anni d’imposta 2006 e 2007 emessi sulla base di PVC redatti dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle entrate e relativi ad indebite detrazioni di costi per operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere tramite soggetti fittiziamente interposti.

2. L’Agenzia aveva contestato gli acquisti di autovetture attraverso le interposte ditte “GT Auto di Tinghino” e “ Titto l o Cristina ” che utilizzavano, in mancanza dei presupposti , il regime del margine, ciò che consentiva alla ricorrente di detrarre indebitamente l’IVA sull’acquisto e dedurre costi non effettivamente sostenuti.

3. La CTR ha ritenuto: i) l’incompetenza della Direzione regionale, non essendo [OSCURATO:SOCIETA] “grande contribuente”; ii ) il difetto di motivazione degli avvisi, a cui non erano stati allegati i PVC redatti nei confronti delle ditte fornitrici; iii) la carenza di prova della pretesa fiscale atteso che l’amministrazione non aveva provato l’accordo fraudolento tra interposto ed interponente, essendo inammissibile la produzione in appello del PVC trattandosi di prova nuova vietata, mentre [OSCURATO:SOCIETA] aveva provato l’effettività delle operazioni di vendita di autovetture.

4. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a sette motivi.

5. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 e per formazione del giudicato internosollevate dalla controricorrente. 1.2 Quanto all’eccezione fondata sull’art. 366 c.p.c., si deducono difetti nell’esposizione dei singoli motivi che vanno verificati, quindi, con riguardo a ciascuno di essi.

1.3. Quanto all’eccezione di giudicato interno, si deduce che l’Agenzia non aveva riproposto nel ricorso per cassazione i motivi con cui aveva censurato la sentenza di primo grado laddove questa aveva statuito, da un lato, l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 12 comma 5 legge n. 212/2000 e, dall’altro, l’effettivo sostenimento dei costi e la deducibilità degli stessi ai fini IRES e IRAP, questioni ritenute assorbite dalla CTR che aveva comunque integralmente confermato la sentenza di primo grado.

1.3.1. Anche questa eccezione è infondata in quanto l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione ritenuta, anche implicitamente, assorbita, non determina la formazione del giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio (Cass. n. 7988 del 2018; Cass. nn. 11937 del 2002 e 22373 del 2014; da ult., Cass., sez. un., n. 23833 del 2015), non potendo tali questioni essere proposte nel giudizio di cassazione, neanche mediante ricorso incidentale condizionato (Cass., sez. un., n. 23833 del 2015; Cass. n. 26479 del 2016).

2. Passando alle singole censure, con il primo motivosi deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 61 comma 1 e 71 comma 3 del d.lgs. n. 300/1999 nonché degli artt. 1 e 4 del regolamento di amministrazione 30.11.2000, laddove la CTR ha ritenuto l’incompetenza dellaDirezione R egional e dell ’Agenzia dell e entrate.

2.1. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c, nullità della sentenza per violazione dell’art. 58 comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 in quanto la CTR ha errato nel ritenere inammissibile la produzione in appello del PVC.

2.2. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., in tema di onere probatorio, dell’art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R n. 600/1973, in tema di accertamento analitico induttivo, dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, in tema di detrazione IVA.

2.3. Con il quarto motivo si deduce ancora , sempre in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., in tema di onere probatorio, dell’art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R n. 600/1973, in tema di accertamento analitico induttivo, dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, in tema di detrazione IVA.

2.4. Con il quinto motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, laddove la CTR si è limitata ad affermare che la società «attraverso copiosa produzione documentale» aveva provato di aver «effettivamente svolto le operazioni di vendita delle autovetture», senza spiegare le ragioni e non cogliendo la distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e quelle solo soggettivamente inesistenti.

2.5. Con il sesto motivo si deduce in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 46, 47 e 50 del d.l. n. 331/1993 e dell’art.2697 c.c., perché la CTR ha errato nel ritenere la documentazione prodotta inidonea a provare le operazioni soggettivamente inesistenti.

2.6. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 ravvisandosi un vizio assoluto di motivazione laddove la CTR ha escluso che fosse stata fornita la prova del coinvolgimento della società nella frode posta in essere dalle due ditte interposte.

3. Alla luce dei superiori motivi il ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse in quanto la sentenza impugnata è sorretta da tre autonome rationes decidendi, come riportato in espositiva, e non tutte sono state aggredite con il ricorso , cosicché l’accoglimento delle censurenon potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione.

4. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, «qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. (In applicazione del principio la S.C., stante l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui veniva censurata una delle due motivazioni della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in ragione della mancata localizzazione della sentenza di primo grado su cui si fondava, ha dichiarato altresì inammissibili gli altri motivi aventi ad oggetto la motivazione alternativa)» (Cass. n. 5102 del 2024; Cass. n. 11493 del 2018; Cass. n. 2108 del 2012).

5. In questo caso, la CTR non ha soltanto ritenuto l’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia e insussistente la prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva ma ha anche accertato il «difetto di motivazione» degli atti impugnati, atteso che « l a motivazione per relationem può ritenersi legittima nella misura in cui gli atti richiamati siano allegati a quello che li richiama», rilevando che non erano stati allegate «agli atti le verifiche effettuate nei confronti delle ditte asseritamente cartiere»; ha aggiunto, sempre con riguardo alla motivazione, che il ripetuto utilizzo da parte degli accertatori di formule dubitative inficiava «il fondamento dell’accertamento (..) fondat o su congetture non riscontrate e non supportate da indizi gravi, precisi e concordanti»».

6. Secondo la CTR, quindi, ricorreva un difetto assoluto di motivazione che invalidava gli atti impugnati: infatti, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento determina, anche in difetto di espressa comminatoria, nullità dell'atto, con il conseguente dovere del giudice tributario, davanti al quale sia impugnato, di dichiararne l'invalidità senza entrare nel merito (Cass. n. 12597 del 2020; Cass. n. 11935 del 2012; Cass. n. 2537 del 2003; Cass. n. 4108 del 2002; Cass. n. 11420 del 1998), e il difetto di motivazione non può esser sanato ex art. 156 c.p.c. , per raggiungimento dello scopo perché l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del thema decidendum ( Cass. n. 21997 del 2014; Cass. n. 28056 del 2009; Cass. n. 1905 del 2007).

7. Questa rationon è stata aggredita dalla ricorrente e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno liquidate secondo soccombenza.

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 23.500,00 per compensi, oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4123/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 21 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende; -controrcorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 3598/2015depositata il 28/08/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia - Sezione staccata di Catania ha confermato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Ragusa che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso due avvisi di accertamento IRES; IVA e IRAP per gli anni d’imposta 2006 e 2007 emessi sulla base di PVC redatti dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle entrate e relativi ad indebite detrazioni di costi per operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere tramite soggetti fittiziamente interposti. 2. L’Agenzia aveva contestato gli acquisti di autovetture attraverso le interposte ditte “GT Auto di Tinghino” e “ Titto l o Cristina ” che utilizzavano, in mancanza dei presupposti , il regime del margine, ciò che consentiva alla ricorrente di detrarre indebitamente l’IVA sull’acquisto e dedurre costi non effettivamente sostenuti. 3. La CTR ha ritenuto: i) l’incompetenza della Direzione regionale, non essendo [OSCURATO:SOCIETA] “grande contribuente”; ii ) il difetto di motivazione degli avvisi, a cui non erano stati allegati i PVC redatti nei confronti delle ditte fornitrici; iii) la carenza di prova della pretesa fiscale atteso che l’amministrazione non aveva provato l’accordo fraudolento tra interposto ed interponente, essendo inammissibile la produzione in appello del PVC trattandosi di prova nuova vietata, mentre [OSCURATO:SOCIETA] aveva provato l’effettività delle operazioni di vendita di autovetture. 4. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a sette motivi. 5. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 e per formazione del giudicato internosollevate dalla controricorrente. 1.2 Quanto all’eccezione fondata sull’art. 366 c.p.c., si deducono difetti nell’esposizione dei singoli motivi che vanno verificati, quindi, con riguardo a ciascuno di essi. 1.3. Quanto all’eccezione di giudicato interno, si deduce che l’Agenzia non aveva riproposto nel ricorso per cassazione i motivi con cui aveva censurato la sentenza di primo grado laddove questa aveva statuito, da un lato, l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 12 comma 5 legge n. 212/2000 e, dall’altro, l’effettivo sostenimento dei costi e la deducibilità degli stessi ai fini IRES e IRAP, questioni ritenute assorbite dalla CTR che aveva comunque integralmente confermato la sentenza di primo grado. 1.3.1. Anche questa eccezione è infondata in quanto l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione ritenuta, anche implicitamente, assorbita, non determina la formazione del giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio (Cass. n. 7988 del 2018; Cass. nn. 11937 del 2002 e 22373 del 2014; da ult., Cass., sez. un., n. 23833 del 2015), non potendo tali questioni essere proposte nel giudizio di cassazione, neanche mediante ricorso incidentale condizionato (Cass., sez. un., n. 23833 del 2015; Cass. n. 26479 del 2016). 2. Passando alle singole censure, con il primo motivosi deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 61 comma 1 e 71 comma 3 del d.lgs. n. 300/1999 nonché degli artt. 1 e 4 del regolamento di amministrazione 30.11.2000, laddove la CTR ha ritenuto l’incompetenza dellaDirezione R egional e dell ’Agenzia dell e entrate. 2.1. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c, nullità della sentenza per violazione dell’art. 58 comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 in quanto la CTR ha errato nel ritenere inammissibile la produzione in appello del PVC. 2.2. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., in tema di onere probatorio, dell’art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R n. 600/1973, in tema di accertamento analitico induttivo, dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, in tema di detrazione IVA. 2.3. Con il quarto motivo si deduce ancora , sempre in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., in tema di onere probatorio, dell’art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R n. 600/1973, in tema di accertamento analitico induttivo, dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, in tema di detrazione IVA. 2.4. Con il quinto motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, laddove la CTR si è limitata ad affermare che la società «attraverso copiosa produzione documentale» aveva provato di aver «effettivamente svolto le operazioni di vendita delle autovetture», senza spiegare le ragioni e non cogliendo la distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e quelle solo soggettivamente inesistenti. 2.5. Con il sesto motivo si deduce in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 46, 47 e 50 del d.l. n. 331/1993 e dell’art.2697 c.c., perché la CTR ha errato nel ritenere la documentazione prodotta inidonea a provare le operazioni soggettivamente inesistenti. 2.6. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 ravvisandosi un vizio assoluto di motivazione laddove la CTR ha escluso che fosse stata fornita la prova del coinvolgimento della società nella frode posta in essere dalle due ditte interposte. 3. Alla luce dei superiori motivi il ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse in quanto la sentenza impugnata è sorretta da tre autonome rationes decidendi, come riportato in espositiva, e non tutte sono state aggredite con il ricorso , cosicché l’accoglimento delle censurenon potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione. 4. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, «qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. (In applicazione del principio la S.C., stante l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui veniva censurata una delle due motivazioni della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in ragione della mancata localizzazione della sentenza di primo grado su cui si fondava, ha dichiarato altresì inammissibili gli altri motivi aventi ad oggetto la motivazione alternativa)» (Cass. n. 5102 del 2024; Cass. n. 11493 del 2018; Cass. n. 2108 del 2012). 5. In questo caso, la CTR non ha soltanto ritenuto l’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia e insussistente la prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva ma ha anche accertato il «difetto di motivazione» degli atti impugnati, atteso che « l a motivazione per relationem può ritenersi legittima nella misura in cui gli atti richiamati siano allegati a quello che li richiama», rilevando che non erano stati allegate «agli atti le verifiche effettuate nei confronti delle ditte asseritamente cartiere»; ha aggiunto, sempre con riguardo alla motivazione, che il ripetuto utilizzo da parte degli accertatori di formule dubitative inficiava «il fondamento dell’accertamento (..) fondat o su congetture non riscontrate e non supportate da indizi gravi, precisi e concordanti»». 6. Secondo la CTR, quindi, ricorreva un difetto assoluto di motivazione che invalidava gli atti impugnati: infatti, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento determina, anche in difetto di espressa comminatoria, nullità dell'atto, con il conseguente dovere del giudice tributario, davanti al quale sia impugnato, di dichiararne l'invalidità senza entrare nel merito (Cass. n. 12597 del 2020; Cass. n. 11935 del 2012; Cass. n. 2537 del 2003; Cass. n. 4108 del 2002; Cass. n. 11420 del 1998), e il difetto di motivazione non può esser sanato ex art. 156 c.p.c. , per raggiungimento dello scopo perché l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del thema decidendum ( Cass. n. 21997 del 2014; Cass. n. 28056 del 2009; Cass. n. 1905 del 2007). 7. Questa rationon è stata aggredita dalla ricorrente e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno liquidate secondo soccombenza. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 23.500,00 per compensi, oltre
Sentenza Cassazione n. 19208/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris