CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/7/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di resistenza e lesioni, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a suggerire un'autonoma valutazione delle fonti di prova analizzate nelle sentenze di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, diretto a contestare la correttezza della motivazione con la quale si è ritenuta insussistente la causa di giustificazione di cui all'art. 393- bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) Ritenuto inoltre privo di fondamento giuridico, sulla base concreta prospettazione in fatto, il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente chiede di escludere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576 comma 1, 5 bis cod. pen., in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017 Rv. 272203), correttamente applicato alla fattispecie concreta; Considerato, infine, che il quarto motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato in presenza di adeguata valutazione della Corte di merito sul giudizio di accresciuta pericolosità dei fatti, in relazione alle pregresse condanne; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] st ore [OSCURATO:PERSONA], dente [OSCURATO:PERSONA] L [OSCURATO:PERSONA] CANC9..,LERIA i