CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18469/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11145/2022R.G., proposto da: 1. [OSCURATO:PERSONA]; 2. [OSCURATO:PERSONA] ; 3. [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] ; 5. [OSCURATO:PERSONA] ; 6. [OSCURATO:PERSONA];7. [OSCURATO:PERSONA] ; 8. [OSCURATO:PERSONA];9. [OSCURATO:PERSONA]; 10. [OSCURATO:PERSONA] ; 11. [OSCURATO:PERSONA];12. [OSCURATO:PERSONA]; 13. [OSCURATO:PERSONA] ; 14. [OSCURATO:PERSONA]; 15. [OSCURATO:PERSONA] ; 16. [OSCURATO:PERSONA]; 17. [OSCURATO:PERSONA] ; 18. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende, in virtù di procure in calce al ricorso; -ricorrenti- contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Persona del Presidente pro tempore; Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; -intimati- avverso la sentenza n. 4557 /202 0 del TRIBUNALE di ROMA , depositata il 2 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024dal Consigliere Paolo S paziani . Rilevato che: 1.i ricorrenti indicati in epigrafe convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio di Ministri, il Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo che: - erano tutti medici titolari di diplomi di specializzazione, immatricolati negli anni 1991-2005, ed avevano percepito gli emolumenti di cui all’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, attuativo delle direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi; - questa norma, nello stabilire per gli specializzandi un trattamento di Lire 21.500.000 annuali, aveva prescritto anche che esso doveva incrementarsi al tasso annuale di inflazione e rideterminarsi ogni triennio con decreto ministeriale, ma tali prescrizioni erano restate inapplicate per effetto del “blocco” previsto da disposizioni normative sopravvenute; -successivamente, il d.lgs. n. 368 del 1999 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – aveva previsto (artt. 37 e ss.) che all’atto di iscrizione alle scuole di specializzazione fosse stipulato un contratto annuale di formazione lavoro, rinnovabile di anno in anno e di durata pari a quella del corso di specializzazione, con attribuzione di un trattamento economico annuo più alto di quello contemplato dalla legislazione precedente, da determinarsi ogni anno con decreto ministeriale; questa previsione, però, aveva avuto effettiva attuazione solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007; sulla base di queste deduzioni, gli attori domandarono la condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, danno da liquidarsi nella somma di Euro 20.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa, anche in relazione alla «mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.Lgs.368/99, artt. 34 e seguenti e successive modificazioni, nonché previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa»; gli attori domandarono, altresì, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e l’importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi; 2.il Tribunale di Roma rigettò le domande e la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione interposta dagli attori soccombenti, ai sensi degli artt. 348 bise ter cod. proc. civ.; 3. imedici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione, sorretto da due motivi; non svolgono difese le amministrazioni intimate; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie. Considerato che: 1.1. c on il primo motivo viene denunciata “ violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, dell’art. 11 della L. n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del D.lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266”; iricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 – fonte di attuazione della direttiva 93/16/CEE – sia il risultato di una scelta discrezionale riservata esclusivamente al legislatore nazionale, escludendo, di conseguenza, la possibilità di un sindacato giurisdizionale in ordine all’adeguatezza della retribuzione corrisposta sino agli anni 2005-2006; deducono che il principio di “adeguata remunerazione”, posto dalle direttive comunitarie, trovava fondamento nell’esigenza di garantire ai medici specializzandi la possibilità di dedicare alla formazione tutta la propria attività professionale, sicché il legislatore interno, pur nell’ambito della propria discrezionalità, aveva l’obbligo di preservare nel tempo il carattere adeguato della remunerazione in modo che essa potesse assolvere alla funzione assegnatale dalle fonti europee; osservano che, poiché l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 aveva previsto meccanismi per la difesa del potere di acquisto delle borse di studio quali parti essenziali della disciplina di recepimento della direttiva 82/76/CEE, la limitazione di tali strumenti – ad opera di numerosi interventi legislativi a partire dal 1992 e sino al 2006 – avrebbe comportato, di fatto, un successivo inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di recepimento delle direttive comunitarie sotto il profilo della “adeguata remunerazione”; sostengono, in sostanza, che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell'Unione Europea circa l’equa remunerazione dei medici specializzandi, cosicché il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del danno, avrebbe dovuto essere individuato nel trattamento economico da esso stabilito, con il quale si era preso atto della sopravvenuta inadeguatezza di quello previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991;1.2.c on il secondo motivo viene denunciata “ violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 Preleggi c.c., dell’art. 6 del D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, dell’art. 11 della L. n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del D.lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8 D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dell’art. 7, co. 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c.”; sul presupposto che, in base all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, ai titolari delle relative borse di studio sarebbero spettati sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna delle amministrazioni convenute alla corresponsione degli importi relativi, per i periodi dal 1992 al 2006; 2. i ricorrenti formulano anche un’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, perché, in particolare, chiarisca se, in base alla direttiva 82/76/CEE, sussisteva non solo l’obbligo dello Stato di determinare discrezionalmente l’importo dell’adeguata remunerazione dei medici specializzandi ma anche quello di mantenere nel tempo tale adeguatezza, preservandone il potere di acquisto; 3. i ricorrenti sottolineano, inoltre, la posizione assunta dalla Commissione Europea nel procedimento C-590-20, esitato nella sentenza 3 marzo 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a seguito della quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, è stato riconosciuto anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, sebbene a partire dal primo gennaio 1983 (cfr. Cass., Sez. Un., 23/06/2022, n. 20278); i ricorrenti evidenziano, al riguardo, che, sebbene tale procedimento fosse circoscritto ai medici iscritti a corsi di specializzazione anteriormente al 1982, tuttavia la Commissione europea avrebbe espresso la posizione più generale secondo cui il risarcimento del danno dovrebbe comprendere anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, sicché sarebbero in contrasto con le norme eurounitarie le disposizioni nazionali che escludono il pagamento di importi per tali titoli; 4.il secondo motivo di ricorso pone la questione della sussistenza o meno, in favore degli odierni ricorrenti, del diritto al riconoscimento dell’indicizzazione triennale della borsa di studio e dell’incremento annuale della medesima, con particolare riferimento ai periodi dal 1992 al 2006; al riguardo, la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 14 marzo 2024, n. 6928, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991; di conseguenza, è opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa di quella delle Sezioni Unite sulla citata questione. [OSCURATO:PERSONA] dispone rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul ricorso iscritto al n. 22881/20