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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27962/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Como, in data 11.10.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in ordine al delitto ex artt. 223, co. 2, n. 2, in relazione all'art. 216,

I. fall., in rubrica ascrittogli nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione e di liquidatore dal 27.4.2004 al 1.9.2004 della "[OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita dal tribunale di Como con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA], come si evince dal capo d'imputazione, è stato addebitato di avere causato il fallimento della menzionata società (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]), per effetto di operazioni dolose, consistenti nella dolosa e sistematica omissione del pagamento dei debiti erariali e previdenziali, nonostante la consapevolezza di una situazione debitoria generale della società, già gravosa e in costante incremento.

2. Avverso la sentenza del giudice dell'appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo l'imputato lamenta vizio di motivazione, in quanto: a) il Castiglioni dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha rivestito alcun ruolo nella fallita, mentre gli vengono attribuite scelte gestionali operate dal 2004 al 2011; b) non sono stati presi in considerazione i rilievi effettuati dai consulenti tecnici dell'appellante; c) contraddittorio appare imputare al Castiglioni la causazione del dissesto della società, il cui stato di insolvenza risale a un'epoca anteriore rispetto alle ipotizzate operazioni dolose; apodittica è l'affermazione di una logica di autofinanziamento delle omissioni previdenziali ed erariali, senza rilevare che le stesse sono l'effetto delle criticità economico-finanziarie della società e non la causa; è stata pretermessa ogni analisi in ordine alle finalità soggettive sottese alle scelte gestionali degli amministratori di "[OSCURATO:PERSONA]", senza neppure individuare quelle compiute dal ricorrente nell'arco temporale in cui egli rivestiva un ruolo qualificato; non risulta adeguatamente motivata la determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, anche in ordine alla irrogazione delle sanzioni accessorie, e il riconoscimento della contestata recidiva, senza tacere la mancata risposta, da parte della corte territoriale, alle doglianze difensive e la violazione del canone interpretativo dell'oltre ogni ragionevole dubbio Con il secondo motivo di impugnazione il Castiglioni deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha individuato le concrete operazioni ascrivibili al ricorrente da porre in rapporto di causalità con il fallimento della società, intervenuto a ben sei anni di distanza dal settembre del 2004, momento in cui l'imputato cessò di rivestire la propria qualifica formale all'interno della compagine sociale.

Rileva, inoltre, il ricorrente che nel caso in esame il fallimento è stato la conseguenza di risalenti criticità operative e che le contestate omissioni sono il frutto della crisi economico-finanziaria della società fallita, già irrimediabilmente manifestatasi nel 2003, mancando la prova della esistenza di un nesso eziologico tra le menzionate omissioni previdenziali ed erariali e il fallimento.

In ogni caso, ad avviso dell'imputato, ove si ritenesse che tali omissioni abbiano aggravato il dissesto della società, la condotta dell'imputato andrebbe qualificata in termini di bancarotta semplice, ai sensi dell'art. 224,

I. fall. ovvero dovrebbe ritenersi sorretta dalla volontà di ridurre alcune esposizioni debitorie in luogo di altre, tipica della bancarotta preferenziale, con esclusione dell'elemento soggettivo del reato di cui si discute.

Con il terzo motivo di impugnazione, l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di dosimetria della pena, di recidiva e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Con il quarto motivo di impugnazione l'imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di applicazione delle pene accessorie fallimentari.

3. Con requisitoria scritta del 17.3.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente *. la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi in parte inammissibili, in parte infondati.

5. Con riferimento al primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine a diversi profili, va innanzitutto rilevata l'inammissibilità del motivo indicato sub a), trattandosi non solo di motivo genericamente prospettato, ma, soprattutto, proposto per la prima volta attraverso il ricorso di cui si discute, in quanto tale inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p.

Del pari inammissibile appare il rilievo sulla mancata considerazione da parte della corte territoriale delle osservazioni svolte dai consulenti tecnici degli imputati, dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], volte, in estrema sintesi, a contestare l'assunto accusatorio, secondo cui il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" sarebbe da ascrivere alle omissioni fiscali e previdenziali in precedenza menzionate, dovendosi, anzi, evidenziare che le scelte degli amministratori della fallita, lungi dal trovare spiegazione nel disegno di dare vita a un costante indebitamento per autofinanziamento, sarebbero state di segno contrario, essendo finalizzate alla riduzione di alcune esposizioni debitorie.

Orbene, anche a voler prescindere dal rilevare che i rilievi dei consulenti tecnici degli imputati sono stati puntualmente riportati e disattesi dalla corte territoriale con motivazione affatto contraddittoria o manifestamente illogica (cfr. pp. 3-4; 7-8), sicché, sul punto, il ricorso è inammissibile, consistendo nella semplice reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, il ricorrente in realtà non si confronta, per cui esse vanno considerate non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Rv. 277710), appare evidente la violazione del principio della cd.

"autosufficienza" del ricorso.

Secondo tale principio, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati (nella fattispecie che ci occupa, i rilievi e le conclusioni dei citati consulenti tecnici degli imputati), non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).

Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti e condivisibili arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

Nel resto il primo motivo di ricorso, in cui confluiscono anche censure del tutto generiche in punto di trattamento sanzionatorio, meglio precisate nel terzo e quarto motivo di impugnazione, come pure il secondo motivo, devono ritenersi inammissibili.

Il ricorrente, invero, non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.

Infondati appaiono i rilievi sulla qualificazione giuridica della condotta addebitata al Castiglioni, che non può essere ricondotta al paradigma della bancarotta preferenziale, rientrando, come correttamente affermato dai giudici di merito, nella previsione di cui all'art. 223, co. 2, n. 2),

I. fall., conformemente alla notevole elaborazione giurisprudenziale operata in subiecta materia dalla Corte di Cassazione, dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi.

Si è da tempo evidenziato, infatti, che, in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2,

I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata proprio al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società (cfr. Cass., Sez. 5, n. 47621del 25/09/2014, Rv. 261684).

Può affermarsi, pertanto, che costituisce oramai "diritto vivente" l'approdo interpretativo secondo cui le operazioni dolose di cui all'art.223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali, assistenziali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Rv. 276996; Cass., Sez. 5, n. 24752, del 19/02/2018 Rv. 273337; Cass., Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, Rv. 270046; Cass., Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492).

Si è chiarito, altresì, come, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompano il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41, c.p., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, Rv. 259051; Cass., Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189).

Sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, infine, si è opportunamente sottolineato come, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato sia configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (cfr. Cass., Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510).

Pertanto, sostanziandosi il fallimento determinato da operazioni dolose, in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (cfr. Cass., Sez. 5, n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207).

I giudici di merito, le cui sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, posto che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove (cd.

"doppia conforme", cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), hanno dimostrato di essere assolutamente consapevoli dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo una decisione assolutamente conforme ad essi.

Appare evidente che il nesso eziologico sia da ravvisare nella sistematicità delle omissioni relativi ai pagamenti dei debiti erariali e previdenziali, che, tenuto conto anche delle conseguenti sanzioni accessorie, erano passati dai 15 milioni di euro per l'anno 2001, a oltre 35 milioni di euro per l'anno 2009, situazione che conduceva alla dichiarazione di fallimento.

Giova evidenziare, al riguardo, che la società fallita, acquisita nel 1990 dal gruppo Falk, era in difficoltà finanziaria già dal 1997, quando i debiti verso gli istituti previdenziali ammontavano a oltre tre miliardi di lire e a oltre quattro miliardi di lire quelli verso l'Erario, tanto che, ceduta a una società del gruppo la parte non compromessa dell'impresa, relativa alle fusioni in alluminio, la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva continuato a operare, gestendo il ramo di azienda relativo ai raccordi in ghisa.

Le difficoltà, tuttavia, erano continuate, al punto che nel 2002 anche tale ramo era stato ceduto e la società si era trasformata in una mera immobiliare di gestione, aumentando in maniera incontrollabile il debito verso l'INPS e l'Erario, anche in conseguenza di un accertamento dell'Agenzia delle entrate, che aveva appurato l'emissione di ben 869 fatture false per operazioni inesistenti per i periodi di imposta dal 2001 al 2011.

Si arrivava in tal modo, già solo nel 2003, a un aumento dei debiti erariali da 7,4 milioni di euro a 15,6 milioni di euro, e a una vera e propria "esplosione" dei debiti verso l'INPS, passati da 9 milioni di euro a 23,7 milioni di euro (cfr. p. 4 della sentenza di primo grado).

Come rileva la corte territoriale "nel 2003 la società era pertanto già in stato di conclamata insolvenza, avendo cessato sia ogni attività produttiva che l'incasso di crediti da altre società del gruppo, procedendo in seguito all'aggravamento con la omissione del pagamento delle imposte e contributi, protrattosi per circa un decennio, di talché il debito erariale aveva raggiunto la cifra di circa 100 milioni di euro" (cfr. pp. 1-2 della sentenza oggetto di ricorso; cfr. pp. 4 e ss. della sentenza di primo grado).

In una situazione di tale natura il costante inadempimento delle obbligazioni previdenziali ed erariali, in presenza di chiari indici rivelatori della crisi in cui versava la società, incapace quanto meno a partire dal 2003 di operare sul mercato, ha rappresentato, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, una sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, che ha contribuito ad aggravare un dissesto già in atto, comportando il fallimento della società, essendo del tutto prevedibile da parte degli amministratori che tale elusione avrebbe aggravato un dissesto già in atto (come si evince anche dal dato, non contestato dal ricorrente, delle reiterate istanze di condono, volte a ritardare e dilazionare il pagamento, rimaste lettera morta, perché non seguite dalla corresponsione delle rate previste: cfr. p. 8 sentenza di appello).

Risulta, pertanto, non contraddittoria, né manifestamente illogica l'affermazione della corte territoriale, secondo cui non è revocabile in dubbio il perseguimento di finalità di autofinanziamento da parte degli imputati, come ritenuto in fondo dallo stesso Castiglioni, che, nel richiamare la disciplina in tema di bancarotta preferenziale, sia pure escludendone l'applicabilità al caso concreto, per la natura privilegiata dei crediti non soddisfatti, ammette implicitamente che le somme dovute all'Erario e all'INPS siano state destinate al pagamento di altri creditori (cfr. p. 8 della sentenza della corte territoriale).

Per completezza va, infine, osservato, che il fondamento della responsabilità del ricorrente va individuato nella circostanza che egli ha svolto un ruolo di gestione della società fallita nel periodo di accumulo dei debiti erariali e previdenziali.

Egli, infatti, è stato in passato membro del consiglio di amministrazione e "dominus" della società fallita, facente parte del gruppo Castiglioni, di cui l'imputato deteneva la quasi totalità delle quote.

Il ricorrente, inoltre, a conferma del ruolo rivestito all'interno della società, era sempre stato presente alle assemblee ordinarie e straordinarie, anche quando, formalmente, aveva disnnesso ogni carica sociale.

Infine, dal 27 aprile 2004 al settembre dello stesso anno aveva rivestito la qualifica di liquidatore della società fallita (cfr. p.1 della sentenza oggetto di ricorso e p. 14 della sentenza di primo grado).

Incombeva pertanto sul Castiglioni, in ragione del potere di gestione e di controllo che esercitava all'interno della società fallita, quanto meno il dovere di attivarsi per impedire l'aggravamento di un dissesto, i cui sintomi e le cui cause erano del tutto lampanti.

Passando alle doglianze in tema di trattamento sanzionatorio non può non rilevarsi la genericità e la natura meramente di merito delle censure articolate nel terzo motivo di ricorso, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e nel quarto motivo di impugnazione, a fronte di una motivazione sul punto della corte territoriale al riguardo del tutto esaustiva.

Il giudice di secondo grado, infatti, da un lato, ha evidenziato l'assenza di elementi da valorizzare positivamente ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; dall'altro, adeguandosi ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità dopo la nota sentenza n. 222 del 2018, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma,

I. fall., ha ritenuto, con logico argomentare, che la durata in misura di dieci anni delle pene accessorie applicate dal giudice di primo grado, si giustifica in ragione della gravità delle condotte poste in essere dall'imputato, dell'assenza "di qualsivoglia dato che dia conto di una qualche cesura, non solo in termini obiettivi, ma anche in termini personali, con il pregresso" e di "una acritica quanto immotivata indulgenza nella rivisitazione del proprio agire" (cfr. pp. 10- 11).

Attinente al merito del trattamento sanzionatorio, dunque non scrutinabile in sede di legittimità, deve ritenersi il rilievo sulla dosimetria della pena, in presenza di una specifica motivazione sul punto, incentrata sulla gravità delle condotte del prevenuto, in ragione del prolungarsi nel tempo delle stesse e della entità del pregiudizio arrecato, conformemente alla previsione dell'art. 133, c.p.

Infondato, infine, è il rilievo con cui il ricorrente contesta la sussistenza della recidiva, che, nel caso in esame, tenuto conto dell'aumento operato sulla pena-base, contenuto nella metà, è stata ritenuta solo reiterata e non anche specifica.

Premesso che per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che ne derivano e, quindi, anche quelle derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 57983 del 25/9/2018, Rv. 274692), che si tratti di recidiva reiterata non revocabile in dubbio.

Ed invero, come si evince dal certificato del casellario giudiziale n. 18106/2019/R, acquisito in atti, a carico del Castiglioni risultano precedenti penali per delitti non colposi relativi quanto meno a due procedimenti definiti con sentenze divenute irrevocabili il 24.1.1997 e il 4.6.2002, laddove il reato per cui si procede deve ritenersi commesso, ove anche si volesse prendere in considerazione la tesi difensiva che fa riferimento al 2004, successivamente al passaggio in giudicato di tali decisioni.

Va, infine, osservato che secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ovvero con argomentazione succinta, con cui si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803; Cass., Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).

La decisione impugnata (cfr. p. 10) risulta del tutto conforme a tali princìpi, posto che la corte territoriale non si è limitata a fare generico riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ma ha evidenziato come "la professionalità messa in campo, in uno con la massività delle operazioni aventi valenza illecita, consentono di delineare un profilo di personalità che, in uno con i precedenti penali datati, ma non meno gravi e accompagnati dal beneficio della pena sospesa, danno conto di un discostamento consolidato dall'osservanza dei principi che regolano e ispirano il vivere civile e segnalano l'imputato per una manifesta predisposizione alla reiterazione di condotte illecite", inserendosi, pertanto, nel solco dell'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Como, in data 11.10.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in ordine al delitto ex artt. 223, co. 2, n. 2, in relazione all'art. 216, I. fall., in rubrica ascrittogli nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione e di liquidatore dal 27.4.2004 al 1.9.2004 della "[OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita dal tribunale di Como con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA], come si evince dal capo d'imputazione, è stato addebitato di avere causato il fallimento della menzionata società (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]), per effetto di operazioni dolose, consistenti nella dolosa e sistematica omissione del pagamento dei debiti erariali e previdenziali, nonostante la consapevolezza di una situazione debitoria generale della società, già gravosa e in costante incremento. 2. Avverso la sentenza del giudice dell'appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo l'imputato lamenta vizio di motivazione, in quanto: a) il Castiglioni dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha rivestito alcun ruolo nella fallita, mentre gli vengono attribuite scelte gestionali operate dal 2004 al 2011; b) non sono stati presi in considerazione i rilievi effettuati dai consulenti tecnici dell'appellante; c) contraddittorio appare imputare al Castiglioni la causazione del dissesto della società, il cui stato di insolvenza risale a un'epoca anteriore rispetto alle ipotizzate operazioni dolose; apodittica è l'affermazione di una logica di autofinanziamento delle omissioni previdenziali ed erariali, senza rilevare che le stesse sono l'effetto delle criticità economico-finanziarie della società e non la causa; è stata pretermessa ogni analisi in ordine alle finalità soggettive sottese alle scelte gestionali degli amministratori di "[OSCURATO:PERSONA]", senza neppure individuare quelle compiute dal ricorrente nell'arco temporale in cui egli rivestiva un ruolo qualificato; non risulta adeguatamente motivata la determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, anche in ordine alla irrogazione delle sanzioni accessorie, e il riconoscimento della contestata recidiva, senza tacere la mancata risposta, da parte della corte territoriale, alle doglianze difensive e la violazione del canone interpretativo dell'oltre ogni ragionevole dubbio Con il secondo motivo di impugnazione il Castiglioni deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha individuato le concrete operazioni ascrivibili al ricorrente da porre in rapporto di causalità con il fallimento della società, intervenuto a ben sei anni di distanza dal settembre del 2004, momento in cui l'imputato cessò di rivestire la propria qualifica formale all'interno della compagine sociale. Rileva, inoltre, il ricorrente che nel caso in esame il fallimento è stato la conseguenza di risalenti criticità operative e che le contestate omissioni sono il frutto della crisi economico-finanziaria della società fallita, già irrimediabilmente manifestatasi nel 2003, mancando la prova della esistenza di un nesso eziologico tra le menzionate omissioni previdenziali ed erariali e il fallimento. In ogni caso, ad avviso dell'imputato, ove si ritenesse che tali omissioni abbiano aggravato il dissesto della società, la condotta dell'imputato andrebbe qualificata in termini di bancarotta semplice, ai sensi dell'art. 224, I. fall. ovvero dovrebbe ritenersi sorretta dalla volontà di ridurre alcune esposizioni debitorie in luogo di altre, tipica della bancarotta preferenziale, con esclusione dell'elemento soggettivo del reato di cui si discute. Con il terzo motivo di impugnazione, l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di dosimetria della pena, di recidiva e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il quarto motivo di impugnazione l'imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di applicazione delle pene accessorie fallimentari. 3. Con requisitoria scritta del 17.3.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente *. la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi in parte inammissibili, in parte infondati. 5. Con riferimento al primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine a diversi profili, va innanzitutto rilevata l'inammissibilità del motivo indicato sub a), trattandosi non solo di motivo genericamente prospettato, ma, soprattutto, proposto per la prima volta attraverso il ricorso di cui si discute, in quanto tale inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p. Del pari inammissibile appare il rilievo sulla mancata considerazione da parte della corte territoriale delle osservazioni svolte dai consulenti tecnici degli imputati, dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], volte, in estrema sintesi, a contestare l'assunto accusatorio, secondo cui il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" sarebbe da ascrivere alle omissioni fiscali e previdenziali in precedenza menzionate, dovendosi, anzi, evidenziare che le scelte degli amministratori della fallita, lungi dal trovare spiegazione nel disegno di dare vita a un costante indebitamento per autofinanziamento, sarebbero state di segno contrario, essendo finalizzate alla riduzione di alcune esposizioni debitorie. Orbene, anche a voler prescindere dal rilevare che i rilievi dei consulenti tecnici degli imputati sono stati puntualmente riportati e disattesi dalla corte territoriale con motivazione affatto contraddittoria o manifestamente illogica (cfr. pp. 3-4; 7-8), sicché, sul punto, il ricorso è inammissibile, consistendo nella semplice reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, il ricorrente in realtà non si confronta, per cui esse vanno considerate non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Rv. 277710), appare evidente la violazione del principio della cd. "autosufficienza" del ricorso. Secondo tale principio, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati (nella fattispecie che ci occupa, i rilievi e le conclusioni dei citati consulenti tecnici degli imputati), non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti e condivisibili arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Nel resto il primo motivo di ricorso, in cui confluiscono anche censure del tutto generiche in punto di trattamento sanzionatorio, meglio precisate nel terzo e quarto motivo di impugnazione, come pure il secondo motivo, devono ritenersi inammissibili. Il ricorrente, invero, non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. Infondati appaiono i rilievi sulla qualificazione giuridica della condotta addebitata al Castiglioni, che non può essere ricondotta al paradigma della bancarotta preferenziale, rientrando, come correttamente affermato dai giudici di merito, nella previsione di cui all'art. 223, co. 2, n. 2), I. fall., conformemente alla notevole elaborazione giurisprudenziale operata in subiecta materia dalla Corte di Cassazione, dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi. Si è da tempo evidenziato, infatti, che, in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata proprio al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società (cfr. Cass., Sez. 5, n. 47621del 25/09/2014, Rv. 261684). Può affermarsi, pertanto, che costituisce oramai "diritto vivente" l'approdo interpretativo secondo cui le operazioni dolose di cui all'art.223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali, assistenziali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Rv. 276996; Cass., Sez. 5, n. 24752, del 19/02/2018 Rv. 273337; Cass., Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, Rv. 270046; Cass., Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492). Si è chiarito, altresì, come, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompano il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41, c.p., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, Rv. 259051; Cass., Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189). Sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, infine, si è opportunamente sottolineato come, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato sia configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (cfr. Cass., Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510). Pertanto, sostanziandosi il fallimento determinato da operazioni dolose, in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (cfr. Cass., Sez. 5, n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207). I giudici di merito, le cui sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, posto che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove (cd. "doppia conforme", cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), hanno dimostrato di essere assolutamente consapevoli dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo una decisione assolutamente conforme ad essi. Appare evidente che il nesso eziologico sia da ravvisare nella sistematicità delle omissioni relativi ai pagamenti dei debiti erariali e previdenziali, che, tenuto conto anche delle conseguenti sanzioni accessorie, erano passati dai 15 milioni di euro per l'anno 2001, a oltre 35 milioni di euro per l'anno 2009, situazione che conduceva alla dichiarazione di fallimento. Giova evidenziare, al riguardo, che la società fallita, acquisita nel 1990 dal gruppo Falk, era in difficoltà finanziaria già dal 1997, quando i debiti verso gli istituti previdenziali ammontavano a oltre tre miliardi di lire e a oltre quattro miliardi di lire quelli verso l'Erario, tanto che, ceduta a una società del gruppo la parte non compromessa dell'impresa, relativa alle fusioni in alluminio, la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva continuato a operare, gestendo il ramo di azienda relativo ai raccordi in ghisa. Le difficoltà, tuttavia, erano continuate, al punto che nel 2002 anche tale ramo era stato ceduto e la società si era trasformata in una mera immobiliare di gestione, aumentando in maniera incontrollabile il debito verso l'INPS e l'Erario, anche in conseguenza di un accertamento dell'Agenzia delle entrate, che aveva appurato l'emissione di ben 869 fatture false per operazioni inesistenti per i periodi di imposta dal 2001 al 2011. Si arrivava in tal modo, già solo nel 2003, a un aumento dei debiti erariali da 7,4 milioni di euro a 15,6 milioni di euro, e a una vera e propria "esplosione" dei debiti verso l'INPS, passati da 9 milioni di euro a 23,7 milioni di euro (cfr. p. 4 della sentenza di primo grado). Come rileva la corte territoriale "nel 2003 la società era pertanto già in stato di conclamata insolvenza, avendo cessato sia ogni attività produttiva che l'incasso di crediti da altre società del gruppo, procedendo in seguito all'aggravamento con la omissione del pagamento delle imposte e contributi, protrattosi per circa un decennio, di talché il debito erariale aveva raggiunto la cifra di circa 100 milioni di euro" (cfr. pp. 1-2 della sentenza oggetto di ricorso; cfr. pp. 4 e ss. della sentenza di primo grado). In una situazione di tale natura il costante inadempimento delle obbligazioni previdenziali ed erariali, in presenza di chiari indici rivelatori della crisi in cui versava la società, incapace quanto meno a partire dal 2003 di operare sul mercato, ha rappresentato, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, una sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, che ha contribuito ad aggravare un dissesto già in atto, comportando il fallimento della società, essendo del tutto prevedibile da parte degli amministratori che tale elusione avrebbe aggravato un dissesto già in atto (come si evince anche dal dato, non contestato dal ricorrente, delle reiterate istanze di condono, volte a ritardare e dilazionare il pagamento, rimaste lettera morta, perché non seguite dalla corresponsione delle rate previste: cfr. p. 8 sentenza di appello). Risulta, pertanto, non contraddittoria, né manifestamente illogica l'affermazione della corte territoriale, secondo cui non è revocabile in dubbio il perseguimento di finalità di autofinanziamento da parte degli imputati, come ritenuto in fondo dallo stesso Castiglioni, che, nel richiamare la disciplina in tema di bancarotta preferenziale, sia pure escludendone l'applicabilità al caso concreto, per la natura privilegiata dei crediti non soddisfatti, ammette implicitamente che le somme dovute all'Erario e all'INPS siano state destinate al pagamento di altri creditori (cfr. p. 8 della sentenza della corte territoriale). Per completezza va, infine, osservato, che il fondamento della responsabilità del ricorrente va individuato nella circostanza che egli ha svolto un ruolo di gestione della società fallita nel periodo di accumulo dei debiti erariali e previdenziali. Egli, infatti, è stato in passato membro del consiglio di amministrazione e "dominus" della società fallita, facente parte del gruppo Castiglioni, di cui l'imputato deteneva la quasi totalità delle quote. Il ricorrente, inoltre, a conferma del ruolo rivestito all'interno della società, era sempre stato presente alle assemblee ordinarie e straordinarie, anche quando, formalmente, aveva disnnesso ogni carica sociale. Infine, dal 27 aprile 2004 al settembre dello stesso anno aveva rivestito la qualifica di liquidatore della società fallita (cfr. p.1 della sentenza oggetto di ricorso e p. 14 della sentenza di primo grado). Incombeva pertanto sul Castiglioni, in ragione del potere di gestione e di controllo che esercitava all'interno della società fallita, quanto meno il dovere di attivarsi per impedire l'aggravamento di un dissesto, i cui sintomi e le cui cause erano del tutto lampanti. Passando alle doglianze in tema di trattamento sanzionatorio non può non rilevarsi la genericità e la natura meramente di merito delle censure articolate nel terzo motivo di ricorso, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e nel quarto motivo di impugnazione, a fronte di una motivazione sul punto della corte territoriale al riguardo del tutto esaustiva. Il giudice di secondo grado, infatti, da un lato, ha evidenziato l'assenza di elementi da valorizzare positivamente ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; dall'altro, adeguandosi ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità dopo la nota sentenza n. 222 del 2018, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, I. fall., ha ritenuto, con logico argomentare, che la durata in misura di dieci anni delle pene accessorie applicate dal giudice di primo grado, si giustifica in ragione della gravità delle condotte poste in essere dall'imputato, dell'assenza "di qualsivoglia dato che dia conto di una qualche cesura, non solo in termini obiettivi, ma anche in termini personali, con il pregresso" e di "una acritica quanto immotivata indulgenza nella rivisitazione del proprio agire" (cfr. pp. 10- 11). Attinente al merito del trattamento sanzionatorio, dunque non scrutinabile in sede di legittimità, deve ritenersi il rilievo sulla dosimetria della pena, in presenza di una specifica motivazione sul punto, incentrata sulla gravità delle condotte del prevenuto, in ragione del prolungarsi nel tempo delle stesse e della entità del pregiudizio arrecato, conformemente alla previsione dell'art. 133, c.p. Infondato, infine, è il rilievo con cui il ricorrente contesta la sussistenza della recidiva, che, nel caso in esame, tenuto conto dell'aumento operato sulla pena-base, contenuto nella metà, è stata ritenuta solo reiterata e non anche specifica. Premesso che per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che ne derivano e, quindi, anche quelle derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 57983 del 25/9/2018, Rv. 274692), che si tratti di recidiva reiterata non revocabile in dubbio. Ed invero, come si evince dal certificato del casellario giudiziale n. 18106/2019/R, acquisito in atti, a carico del Castiglioni risultano precedenti penali per delitti non colposi relativi quanto meno a due procedimenti definiti con sentenze divenute irrevocabili il 24.1.1997 e il 4.6.2002, laddove il reato per cui si procede deve ritenersi commesso, ove anche si volesse prendere in considerazione la tesi difensiva che fa riferimento al 2004, successivamente al passaggio in giudicato di tali decisioni. Va, infine, osservato che secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ovvero con argomentazione succinta, con cui si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803; Cass., Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). La decisione impugnata (cfr. p. 10) risulta del tutto conforme a tali princìpi, posto che la corte territoriale non si è limitata a fare generico riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ma ha evidenziato come "la professionalità messa in campo, in uno con la massività delle operazioni aventi valenza illecita, consentono di delineare un profilo di personalità che, in uno con i precedenti penali datati, ma non meno gravi e accompagnati dal beneficio della pena sospesa, danno conto di un discostamento consolidato dall'osservanza dei principi che regolano e ispirano il vivere civile e segnalano l'imputato per una manifesta predisposizione alla reiterazione di condotte illecite", inserendosi, pertanto, nel solco dell'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali
Sentenza Cassazione n. 27962/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris