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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36919/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale si riporta alla requisitoria già trasmessa alle parti e chiede il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv.ti CARUSO Francesco e COPPI [OSCURATO:PERSONA], i quali concludono insistendo per l'accoglimento del ricorso e riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 ottobre 2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato quella con cui, il 26 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, relativamente ai reati di cui agli articoli: 416 e 416-bis.1 cod. pen., per avere aderito, quale partecipe, ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e di reiterate truffe ai danni del gestore del servizio energetico nazionale (capo 6); 81 cpv, 110, 452-quaterdecies e 416-bis.1 cod. pen., per avere, in qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., effettuato, per conto della famiglia Serravalle, trasporti di materiale di segheria, falsificando le bolle di accompagnamento e la relativa documentazione, al fine di conferire alle centrali biomassa materiale non conforme, per complessive 507,58 tonnellate, nel periodo intercorso tra il 23 agosto ed il 12 ottobre 2018, dissimulandone la reale qualità e provenienza (capo 7).

Entrambi i fatti — stando all'impostazione accusatoria, concordemente recepita dai giudici della cautela — risultano aggravati dall'essere commessi per agevolare il sodalizio criminale denominato «Locale di Mesoraca» e le articolazioni ‘ndranghetistiche del crotonese, che si assume avere organizzato, in regime di monopolio, il trasporto del c.d.

«cippato» in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme, in accordo con i responsabili degli impianti c.d. a biomassa.

2. L'ordinanza impugnata prende le mosse dalla descrizione del complesso quadro investigativo — che si giova degli esiti di intercettazioni, attività di osservazione e controllo, perquisizione e sequestro, provvedimenti giurisdizionali, nonché dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia — che ha disvelato l'esistenza e l'operatività di un'articolazione di 'ndrangheta, nota come «Locale di Mesoraca», operante nel territorio crotonese e diretta da [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto dell'impresa boschiva F.K.E.

Legnami s.r.I..

Dalle indagini è emersa, in particolare, la capacità del sodalizio criminoso di infiltrarsi nel redditizio settore delle energie rinnovabili, con specifico riferimento alle attività di conferimento di legno c.d.

«cippato» alle centrali a biomassa ubicate nel territorio calabrese.

Grazie alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisite nel corso del procedimento «Stige», e dell'imprenditore boschivo [OSCURATO:PERSONA], si è appreso, al riguardo, che l'accordo tra le consorterie criminali insediate nell'area crotonese, inteso alla creazione di una figura di raccordo volta a stabilire e garantire gli equilibri nelle dinamiche illecite del settore, ha trovato riscontro nell'assunzione, da parte dell'impresa Spadafora, del ruolo di punto di riferimento delle cosche, tra cui quella mesorachese, nell'ambito dello sfruttamento dei boschi, nonché nell'instaurazione di un solido legame tra le imprese di [OSCURATO:PERSONA] e quelle della famiglia Serravalle, nei due rami «Montezemolo» e «Pallino».

Per tale via, è stato realizzato, secondo quanto in particolare esposto da Fratto ed in ossequio ad una logica tipicamente associativa, un cartello di imprese in grado di assicurarsi appalti boschivi indetti da enti pubblici garantendosi il massimo profitto, con il consenso della criminalità organizzata, attraverso la pianificazione dei prezzi del «cippato» e la selezione delle imprese che avrebbero potuto effettuare i conferimenti in centrale.

Il Tribunale del riesame ha, dunque, stimato l'esistenza di una compagine associativa organizzata e stabilmente dedita al trasporto illecito di rifiuti e alla commissione di truffe, connotata da una struttura stabile e tendenzialmente permanente, desumibile dalla creazione di un cartello di imprese (quelle riconducibili alle famiglie Ferrazzo, Serravalle, Spadafora e Sacchetta) operanti in sinergia ed in funzione della realizzazione di obiettivi condivisi, oltre che da un programma criminoso indeterminato, ricavabile dalle modalità seriali e standardizzate dei traffici e dei conferimenti del «cippato», caratterizzate da carichi di ingenti quantità di materiale legnoso, misto ad altri rifiuti non tracciabili, e dalla sistematica falsificazione dei documenti di trasporto.

Detto programma, nella ricostruzione operata dall'ordinanza impugnata, ha trovato la massima espressione nell'acquisizione della centrale di Cutro da parte della [OSCURATO:PERSONA], che si è così assicurata il controllo diretto sull'intero ciclo della lavorazione delle biomasse.

2.1. Il Tribunale del riesame ha inserito in questa cornice la figura di [OSCURATO:PERSONA] — socio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dal fratello Pasquale — indicato quale componente, di rango non apicale, della descritta associazione a delinquere, coinvolto in una serie di episodi di traffici illeciti di rifiuti e truffe ai danni del servizio energetico nazionale, condotti in combutta con i responsabili delle strutture a biomassa.

A Sacchetta si contesta, in dettaglio, di avere contribuito a compiere plurimi conferimenti di materiale proveniente dalla segheria dei Serravalle (ramo «Pallino»), indicando nella documentazione diversa e fittizia provenienza, attraverso la falsificazione delle bolle di accompagnamento e della relativa documentazione di trasporto, in questo modo facilitando il conferimento di materiale non conforme.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto che, nel contesto associativo sopra delineato, Sacchetta abbia maturato piena consapevolezza dell'esistenza del gruppo, del ruolo ricoperto, al suo interno, da ciascuno dei componenti in tutte le fasi di realizzazione del trasporto illecito di rifiuti; tanto, sul postulato che egli non avrebbe potuto portare a compimento il proprio disegno criminoso se non contando, scientemente, sull'altrui ausilio in relazione alle fasi antecedenti (l'individuazione del materiale) e successive (il trasporto e conferimento dei materiali) alla sua condotta.

Nella medesima prospettiva, la precisa collocazione assunta da Sacchetta in seno all'associazione trova conferma nelle conversazioni intercettate, aventi ad oggetto trasporti di «cippato», riguardanti chips di frutteto, destinate alla centrale di biomasse di Strongoli, effettuati a nome della [OSCURATO:SOCIETA]. e documentalmente provenienti dall'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] di Malvito (Cosenza).

Le indagini eseguite hanno, invero, consentito di appurare che, in realtà, i camion partivano dalla segheria dei Serravalle in Mesoraca carichi di materiale non tracciabile che consisteva, qualitativamente, in scarti della lavorazione del legno e «cippato» di segheria e che i responsabili della [OSCURATO:SOCIETA]. ed i Serravalle agivano in ossequio ad un meccanismo sinergico e consolidato, con la complicità di autotrasportatori, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], che percorrevano tratte chilometriche fittizie.

La consapevolezza del ricorrente in ordine all'illiceità della condotta serialmente posta in essere è ulteriormente attestata dalla conversazione in occasione della quale egli ha redarguito l'autotrasportatore Spataro, che lamentava la difficoltà nel predisporre la giustificazione, sul piano documentale, della provenienza del carico, per avere trattato l'argomento per via telefonica.

Stante la natura di rifiuti, così come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dei materiali conferiti — secondo quanto risultante sia dagli accertamenti tecnici compendiati nella richiesta cautelare che dalle intercettazioni — il Tribunale del riesame ha ritenuto parimenti integrati i presupposti del delitto sanzionato dall'art. 452-quatordecies cod. pen., quantomeno a livello di gravità indiziaria, alla luce del summenzionato allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, nonché del compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti.

Ha precisato, ad ogni modo, che la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 452-quatordecies cod. pen. non esclude il concorso con quello di associazione a delinquere, pure perfetto nella componente materiale come in quella psicologica.

A tal proposito, la documentazione prodotta dalla difesa, volta a confutare la configurabilità del delitto associativo, anche in ragione delle risultanze del procedimento «Stige», nell'ambito del quale [OSCURATO:PERSONA], quale contitolare ed amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., figura nella veste di persona offesa del delitto di turbata libertà degli incanti, commesso ai suoi danni dagli Spadafora, non ha inciso sulla valutazione del Tribunale del riesame che ha, in particolare, osservato, da un canto, che i fatti addebitati agli Spadafora nel procedimento «Stige» risalgono al 2015, ovvero ad un periodo precedente a quello in cui i germani Sacchetta avrebbero partecipato all'associazione nella quale militavano anche Antonio e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, che la specifica vicenda evocata dall'indagato non consente di escludere che gli imprenditori coinvolti abbiano trovato, poscia, comunanza di interessi, essendo, peraltro, consueto che tra i componenti della stessa associazione intercorrano episodiche frizioni.

L'ordinanza impugnata ha mutuato la decisione del Giudice per le indagini preliminari anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sul rilievo che le attività gestorie nel settore del «cippato» sono state dirette a realizzare i superiori interessi ascrivibili alla locale criminalità organizzata; circostanza, quest'ultima, di cui [OSCURATO:PERSONA] era a parte in virtù del legame tra la sua famiglia e quella dei Serravalle, a loro volta legati ai Ferrazzo, secondo quanto si desume anche dal colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto concerne le esigenze cautelari, dalla conferma del giudizio di gravità indiziaria in relazione ad entrambi i reati in contestazione ed all'aggravante speciale discende l'applicazione della doppia presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

Il Tribunale del riesame, in proposito, ha ritenuto la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati in ragione delle modalità con cui le condotte criminose sono state realizzate e della pervicacia mostrata dal loro autore, tali da escludere che se ne possa ritenere il carattere occasionale.

Sotto altro, connesso aspetto, ha escluso che il sequestro preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. rappresenti circostanza incompatibile con la persistenza delle esigenze specialpreventive, desunte dalla riscontrata inclinazione dell'indagato ad interloquire proficuamente, per scopi illeciti, con soggetti inseriti in contesti di criminalità organizzata.Da ultimo, il Tribunale del riesame ha ritenuto l'adeguatezza, in considerazione dello stato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e del ruolo da lui assunto nelle vicende di interesse, della misura cautelare degli arresti domiciliari.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su due motivi, dei quali si darà conto, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

3.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati oggetto di provvisorio addebito.

3.1.1. Al riguardo, deduce, innanzitutto, la carenza di prova in ordine alla sua militanza nella supposta societas sceleris, imperniata sull'alleanza tra [OSCURATO:PERSONA], gli Spadafora ed i Serravalle, ramo «Montezemolo», soggetti con i quali egli — legato, invece, da comprovate relazioni commerciali di natura lecita con [OSCURATO:PERSONA] «Pallino» — non ha mai intrattenuto rapporti di sorta.

Segnala, ulteriormente, che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha mai conferito materiale presso la centrale a biomassa di Cutro, essendo stata, piuttosto, coinvolta in trasporti diretti verso quella di Strongoli.

Evidenzia, a riprova dell'assenza di affectio societatis, che nel 2018, cioè nel periodo in cui sono temporalmente collocato le condotte illecite in contestazione, il fratello Pasquale denunziò [OSCURATO:PERSONA] perché autore, in suo pregiudizio, di atti di illecita concorrenza, risalenti ad alcuni anni prima, così dando la stura all'apertura di un procedimento penale a carico di quell'imprenditore.

3.1.2. Il ricorrente ascrive, poi, al Tribunale del riesame di avere operato una indebita duplicazione degli addebiti utilizzando i medesimi elementi a sostegno del formulato giudizio di gravità indiziaria in ordine tanto al reato associativo quanto a quello ambientale.

3.1.3. Sacchetta eccepisce, ancora, l'illegittimità della contestazione della circostanza aggravante agevolatrice di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., discendente da una deduzione logica non suffragata da alcuna risultanza investigativa, incentrata sull'avere egli intrattenuto rapporti, di natura puramente commerciale, con [OSCURATO:PERSONA] (ramo «Pallino»), ciò che non autorizza ad inferire che egli abbia acquisito consapevolezza dei legami parentali di Serravalle con gli altri presunti sodali e, tantomeno, del loro collegamento con i vertici della consorteria.3.1.4.

Il ricorrente dissente, altresì, delle conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame in merito alla qualificazione dei conferimenti provenienti dalle lavorazioni poste in essere dalla segheria dei Serravalle (ramo «Pallino») alla stregua di «rifiuti», dalla quale discende la configurazione del reato sanzionato dall'art. 452 -quaterdecies cod. pen..

Osserva, al riguardo, che la decisione del pubblico ministero di avvalersi dell'ausilio di un consulente tecnico per risolvere, sul punto, ogni dubbio costituisce riprova dell'assenza, al momento, di ogni certezza e che la concentrazione dell'interesse della pubblica accusa sul materiale conferito all'impianto di Cutro, verso cui la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha effettuato trasporti di materiale, è indice della marginalità della sua posizione nel più generale contesto oggetto di investigazione.

3.2. Con il secondo ed ultimo motivo, [OSCURATO:PERSONA] censura la mancanza e/o la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, specie in termini di attualità e concretezza, vieppiù avuto riguardo al tempo, remoto, di commissione dei reati ipotizzati, tale da imporre il superamento della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., applicabile alla fattispecie in ragione della contestazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen..

Aggiunge, inoltre, che il sequestro preventivo dell'impesa della quale egli è socio preclude, di fatto, ogni possibilità di reiterazione della condotta criminosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, vertente sulla sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria, è fondato e merita, pertanto, accoglimento, con conseguente assorbimento di quello residuo, afferente al tema delle esigenze cautelari.

2. In proposito, è opportuno rammentare, preliminarmente, che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, oltre che delle esigenze cautelari, deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori: di &L/t conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

Ne discende che, qualora sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (in argomento, cfr.: Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

3. Scrutinata alla luce dei canoni ermeneutici testé enunciati, l'ordinanza impugnata non supera il vaglio demandato al giudice di legittimità.

Il Tribunale ha tratteggiato, sulla scorta delle emergenze istruttorie, le coordinate dell'organismo associativo che, sotto l'egida di potenti clan di 'ndrangheta, si è stabilmente dedicato, con successo, alla gestione dell'attività di conferimento di prodotti derivanti da attività boschiva nelle centrali a biomasse.

Dato conto della centralità della figura di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della 'ndrangheta mesorachese, e delle imprese riconducibili alla famiglia Spadafora, ha individuato nell'acquisizione, nel 2015, della centrale di Cutro da parte dei Serravalle «Montezemolo» il principale momento attuativo della strategia ordita dal sodalizio.

In questa cornice, la prova della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, della consapevole finalizzazione delle condotte illecite poste in essere con il suo contributo all'agevolazione dell'attività della compagine ex art. 416-bis.1. cod. pen. è affidata ad un percorso argomentativo non scevro da significative fratture razionali.

Il Tribunale del riesame ha cura di esporre, alle pagg. 15-17, gli elementi che supportano la contestazione elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA], che si assume essere stato direttamente coinvolto in operazioni fraudolente di trasporto di materiale avente provenienza reale diversa da quella indicata.

Tanto vale, nell'ottica della gravità indiziaria, a superare l'obiezione difensiva imperniata sull'esistenza di relazioni commerciali, di apparente liceità, tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e le imprese della famiglia Serravalle, ramo «Pallino», ma non anche a supportare, di per sé ed a prescindere da ulteriori evidenze, l'assunto che vuole l'odierno ricorrente stabile componente della descritta societas sceleris.

Il Tribunale del riesame valorizza, in quest'ottica, i legami tra i Sacchetta, da un lato, e le famiglie Spadafora e Serravalle, dall'altro, che, tuttavia, sono tratteggiati in termini che presentano più di una falla sul piano logico.

Ciò, in primo luogo — e soprattutto — in considerazione dell'assenza, nell'ordinanza impugnata, di indicazione alcuna in merito alle relazioni eventualmente intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] ed i Serravalle, ramo «Montezemolo», protagonisti della vicenda sfociata nell'acquisizione, che si è detto di sicura valenza strategica, della centrale a biomasse di Cutro che, grazie alla joint venture con [OSCURATO:PERSONA], ha garantito alla compagine malavitosa «un totale controllo sul traffico del cippato e sull'intero ciclo produttivo delle biomasse» (cfr. pag. 14 dell'ordinanza impugnata).

A questo proposito, non può trascurarsi come la carenza la prova che i Sacchetta abbiano promosso, organizzato o effettuato trasporti di materiale legnoso verso la centrale di Cutro ed il fatto che gli illeciti consumati con il loro concorso siano avvenuti in occasione di conferimento verso altri siti impediscono di individuare, sotto questo versante, un plausibile collegamento con l'organismo associativo.

Al medesimo riguardo, non può, poi, sottacersi che la centralità del ruolo attribuito, nel contesto associativo, ad Antonio e [OSCURATO:PERSONA] giustifica la rilevanza, nel complessivo apprezzamento del quadro di gravità indiziaria, della proposizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di una denunzia a carico di [OSCURATO:PERSONA] il quale, per l'effetto, è stato chiamato a rispondere del delitto sanzionato dall'art. 353 cod. pen.: circostanza, questa, che — pur non essendo, in termini assoluti, inconciliabile, per le ragioni spiegate dal Tribunale del riesame, con la comune appartenenza degli esponenti delle due famiglie all'ipotizzata associazione a delinquere — consiglia, comunque, di improntare a marcata cautela il vaglio del compendio indiziario.

D'altro canto, il fatto che [OSCURATO:PERSONA], al pari dei fratelli, risulti legato ai soli Serravalle «Pallino» e non anche agli Spadafora o, tantomeno, a Ferrazzo rende evanescente la prova della consapevole finalizzazione della sua condotta a favorire le cosche di 'ndrangheta coinvolte nelle dinamiche illecite cadute sotto la lente di osservazione degli investigatori, ciò che, laddove pure si ribadissero le conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria e con riferimento ad entrambe le fattispecie oggetto di addebito, inciderebbe sul tema delle esigenze cautelari che, laddove il giudizio di gravità indiziaria fosse esteso all'aggravante speciale, dovrebbe essere affrontato a partire dall'applicazione del regime presuntivo che, altrimenti, non verrebbe in rilievo.

Rebus sic stanbbus, l'ordinanza impugnata appare, pertanto, affetta da vizi che, complessivamente considerati, ne minano la tenuta logica, al punto da imporne l'annullamento, con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale si riporta alla requisitoria già trasmessa alle parti e chiede il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv.ti CARUSO Francesco e COPPI [OSCURATO:PERSONA], i quali concludono insistendo per l'accoglimento del ricorso e riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 ottobre 2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato quella con cui, il 26 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, relativamente ai reati di cui agli articoli: 416 e 416-bis.1 cod. pen., per avere aderito, quale partecipe, ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e di reiterate truffe ai danni del gestore del servizio energetico nazionale (capo 6); 81 cpv, 110, 452-quaterdecies e 416-bis.1 cod. pen., per avere, in qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., effettuato, per conto della famiglia Serravalle, trasporti di materiale di segheria, falsificando le bolle di accompagnamento e la relativa documentazione, al fine di conferire alle centrali biomassa materiale non conforme, per complessive 507,58 tonnellate, nel periodo intercorso tra il 23 agosto ed il 12 ottobre 2018, dissimulandone la reale qualità e provenienza (capo 7). Entrambi i fatti — stando all'impostazione accusatoria, concordemente recepita dai giudici della cautela — risultano aggravati dall'essere commessi per agevolare il sodalizio criminale denominato «Locale di Mesoraca» e le articolazioni ‘ndranghetistiche del crotonese, che si assume avere organizzato, in regime di monopolio, il trasporto del c.d. «cippato» in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme, in accordo con i responsabili degli impianti c.d. a biomassa. 2. L'ordinanza impugnata prende le mosse dalla descrizione del complesso quadro investigativo — che si giova degli esiti di intercettazioni, attività di osservazione e controllo, perquisizione e sequestro, provvedimenti giurisdizionali, nonché dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia — che ha disvelato l'esistenza e l'operatività di un'articolazione di 'ndrangheta, nota come «Locale di Mesoraca», operante nel territorio crotonese e diretta da [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto dell'impresa boschiva F.K.E. Legnami s.r.I.. Dalle indagini è emersa, in particolare, la capacità del sodalizio criminoso di infiltrarsi nel redditizio settore delle energie rinnovabili, con specifico riferimento alle attività di conferimento di legno c.d. «cippato» alle centrali a biomassa ubicate nel territorio calabrese. Grazie alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisite nel corso del procedimento «Stige», e dell'imprenditore boschivo [OSCURATO:PERSONA], si è appreso, al riguardo, che l'accordo tra le consorterie criminali insediate nell'area crotonese, inteso alla creazione di una figura di raccordo volta a stabilire e garantire gli equilibri nelle dinamiche illecite del settore, ha trovato riscontro nell'assunzione, da parte dell'impresa Spadafora, del ruolo di punto di riferimento delle cosche, tra cui quella mesorachese, nell'ambito dello sfruttamento dei boschi, nonché nell'instaurazione di un solido legame tra le imprese di [OSCURATO:PERSONA] e quelle della famiglia Serravalle, nei due rami «Montezemolo» e «Pallino». Per tale via, è stato realizzato, secondo quanto in particolare esposto da Fratto ed in ossequio ad una logica tipicamente associativa, un cartello di imprese in grado di assicurarsi appalti boschivi indetti da enti pubblici garantendosi il massimo profitto, con il consenso della criminalità organizzata, attraverso la pianificazione dei prezzi del «cippato» e la selezione delle imprese che avrebbero potuto effettuare i conferimenti in centrale. Il Tribunale del riesame ha, dunque, stimato l'esistenza di una compagine associativa organizzata e stabilmente dedita al trasporto illecito di rifiuti e alla commissione di truffe, connotata da una struttura stabile e tendenzialmente permanente, desumibile dalla creazione di un cartello di imprese (quelle riconducibili alle famiglie Ferrazzo, Serravalle, Spadafora e Sacchetta) operanti in sinergia ed in funzione della realizzazione di obiettivi condivisi, oltre che da un programma criminoso indeterminato, ricavabile dalle modalità seriali e standardizzate dei traffici e dei conferimenti del «cippato», caratterizzate da carichi di ingenti quantità di materiale legnoso, misto ad altri rifiuti non tracciabili, e dalla sistematica falsificazione dei documenti di trasporto. Detto programma, nella ricostruzione operata dall'ordinanza impugnata, ha trovato la massima espressione nell'acquisizione della centrale di Cutro da parte della [OSCURATO:PERSONA], che si è così assicurata il controllo diretto sull'intero ciclo della lavorazione delle biomasse. 2.1. Il Tribunale del riesame ha inserito in questa cornice la figura di [OSCURATO:PERSONA] — socio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dal fratello Pasquale — indicato quale componente, di rango non apicale, della descritta associazione a delinquere, coinvolto in una serie di episodi di traffici illeciti di rifiuti e truffe ai danni del servizio energetico nazionale, condotti in combutta con i responsabili delle strutture a biomassa. A Sacchetta si contesta, in dettaglio, di avere contribuito a compiere plurimi conferimenti di materiale proveniente dalla segheria dei Serravalle (ramo «Pallino»), indicando nella documentazione diversa e fittizia provenienza, attraverso la falsificazione delle bolle di accompagnamento e della relativa documentazione di trasporto, in questo modo facilitando il conferimento di materiale non conforme. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che, nel contesto associativo sopra delineato, Sacchetta abbia maturato piena consapevolezza dell'esistenza del gruppo, del ruolo ricoperto, al suo interno, da ciascuno dei componenti in tutte le fasi di realizzazione del trasporto illecito di rifiuti; tanto, sul postulato che egli non avrebbe potuto portare a compimento il proprio disegno criminoso se non contando, scientemente, sull'altrui ausilio in relazione alle fasi antecedenti (l'individuazione del materiale) e successive (il trasporto e conferimento dei materiali) alla sua condotta. Nella medesima prospettiva, la precisa collocazione assunta da Sacchetta in seno all'associazione trova conferma nelle conversazioni intercettate, aventi ad oggetto trasporti di «cippato», riguardanti chips di frutteto, destinate alla centrale di biomasse di Strongoli, effettuati a nome della [OSCURATO:SOCIETA]. e documentalmente provenienti dall'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] di Malvito (Cosenza). Le indagini eseguite hanno, invero, consentito di appurare che, in realtà, i camion partivano dalla segheria dei Serravalle in Mesoraca carichi di materiale non tracciabile che consisteva, qualitativamente, in scarti della lavorazione del legno e «cippato» di segheria e che i responsabili della [OSCURATO:SOCIETA]. ed i Serravalle agivano in ossequio ad un meccanismo sinergico e consolidato, con la complicità di autotrasportatori, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], che percorrevano tratte chilometriche fittizie. La consapevolezza del ricorrente in ordine all'illiceità della condotta serialmente posta in essere è ulteriormente attestata dalla conversazione in occasione della quale egli ha redarguito l'autotrasportatore Spataro, che lamentava la difficoltà nel predisporre la giustificazione, sul piano documentale, della provenienza del carico, per avere trattato l'argomento per via telefonica. Stante la natura di rifiuti, così come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dei materiali conferiti — secondo quanto risultante sia dagli accertamenti tecnici compendiati nella richiesta cautelare che dalle intercettazioni — il Tribunale del riesame ha ritenuto parimenti integrati i presupposti del delitto sanzionato dall'art. 452-quatordecies cod. pen., quantomeno a livello di gravità indiziaria, alla luce del summenzionato allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, nonché del compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti. Ha precisato, ad ogni modo, che la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 452-quatordecies cod. pen. non esclude il concorso con quello di associazione a delinquere, pure perfetto nella componente materiale come in quella psicologica. A tal proposito, la documentazione prodotta dalla difesa, volta a confutare la configurabilità del delitto associativo, anche in ragione delle risultanze del procedimento «Stige», nell'ambito del quale [OSCURATO:PERSONA], quale contitolare ed amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., figura nella veste di persona offesa del delitto di turbata libertà degli incanti, commesso ai suoi danni dagli Spadafora, non ha inciso sulla valutazione del Tribunale del riesame che ha, in particolare, osservato, da un canto, che i fatti addebitati agli Spadafora nel procedimento «Stige» risalgono al 2015, ovvero ad un periodo precedente a quello in cui i germani Sacchetta avrebbero partecipato all'associazione nella quale militavano anche Antonio e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, che la specifica vicenda evocata dall'indagato non consente di escludere che gli imprenditori coinvolti abbiano trovato, poscia, comunanza di interessi, essendo, peraltro, consueto che tra i componenti della stessa associazione intercorrano episodiche frizioni. L'ordinanza impugnata ha mutuato la decisione del Giudice per le indagini preliminari anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sul rilievo che le attività gestorie nel settore del «cippato» sono state dirette a realizzare i superiori interessi ascrivibili alla locale criminalità organizzata; circostanza, quest'ultima, di cui [OSCURATO:PERSONA] era a parte in virtù del legame tra la sua famiglia e quella dei Serravalle, a loro volta legati ai Ferrazzo, secondo quanto si desume anche dal colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto concerne le esigenze cautelari, dalla conferma del giudizio di gravità indiziaria in relazione ad entrambi i reati in contestazione ed all'aggravante speciale discende l'applicazione della doppia presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame, in proposito, ha ritenuto la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati in ragione delle modalità con cui le condotte criminose sono state realizzate e della pervicacia mostrata dal loro autore, tali da escludere che se ne possa ritenere il carattere occasionale. Sotto altro, connesso aspetto, ha escluso che il sequestro preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. rappresenti circostanza incompatibile con la persistenza delle esigenze specialpreventive, desunte dalla riscontrata inclinazione dell'indagato ad interloquire proficuamente, per scopi illeciti, con soggetti inseriti in contesti di criminalità organizzata.Da ultimo, il Tribunale del riesame ha ritenuto l'adeguatezza, in considerazione dello stato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e del ruolo da lui assunto nelle vicende di interesse, della misura cautelare degli arresti domiciliari. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su due motivi, dei quali si darà conto, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 3.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati oggetto di provvisorio addebito. 3.1.1. Al riguardo, deduce, innanzitutto, la carenza di prova in ordine alla sua militanza nella supposta societas sceleris, imperniata sull'alleanza tra [OSCURATO:PERSONA], gli Spadafora ed i Serravalle, ramo «Montezemolo», soggetti con i quali egli — legato, invece, da comprovate relazioni commerciali di natura lecita con [OSCURATO:PERSONA] «Pallino» — non ha mai intrattenuto rapporti di sorta. Segnala, ulteriormente, che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha mai conferito materiale presso la centrale a biomassa di Cutro, essendo stata, piuttosto, coinvolta in trasporti diretti verso quella di Strongoli. Evidenzia, a riprova dell'assenza di affectio societatis, che nel 2018, cioè nel periodo in cui sono temporalmente collocato le condotte illecite in contestazione, il fratello Pasquale denunziò [OSCURATO:PERSONA] perché autore, in suo pregiudizio, di atti di illecita concorrenza, risalenti ad alcuni anni prima, così dando la stura all'apertura di un procedimento penale a carico di quell'imprenditore. 3.1.2. Il ricorrente ascrive, poi, al Tribunale del riesame di avere operato una indebita duplicazione degli addebiti utilizzando i medesimi elementi a sostegno del formulato giudizio di gravità indiziaria in ordine tanto al reato associativo quanto a quello ambientale. 3.1.3. Sacchetta eccepisce, ancora, l'illegittimità della contestazione della circostanza aggravante agevolatrice di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., discendente da una deduzione logica non suffragata da alcuna risultanza investigativa, incentrata sull'avere egli intrattenuto rapporti, di natura puramente commerciale, con [OSCURATO:PERSONA] (ramo «Pallino»), ciò che non autorizza ad inferire che egli abbia acquisito consapevolezza dei legami parentali di Serravalle con gli altri presunti sodali e, tantomeno, del loro collegamento con i vertici della consorteria.3.1.4. Il ricorrente dissente, altresì, delle conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame in merito alla qualificazione dei conferimenti provenienti dalle lavorazioni poste in essere dalla segheria dei Serravalle (ramo «Pallino») alla stregua di «rifiuti», dalla quale discende la configurazione del reato sanzionato dall'art. 452 -quaterdecies cod. pen.. Osserva, al riguardo, che la decisione del pubblico ministero di avvalersi dell'ausilio di un consulente tecnico per risolvere, sul punto, ogni dubbio costituisce riprova dell'assenza, al momento, di ogni certezza e che la concentrazione dell'interesse della pubblica accusa sul materiale conferito all'impianto di Cutro, verso cui la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha effettuato trasporti di materiale, è indice della marginalità della sua posizione nel più generale contesto oggetto di investigazione. 3.2. Con il secondo ed ultimo motivo, [OSCURATO:PERSONA] censura la mancanza e/o la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, specie in termini di attualità e concretezza, vieppiù avuto riguardo al tempo, remoto, di commissione dei reati ipotizzati, tale da imporre il superamento della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., applicabile alla fattispecie in ragione della contestazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen.. Aggiunge, inoltre, che il sequestro preventivo dell'impesa della quale egli è socio preclude, di fatto, ogni possibilità di reiterazione della condotta criminosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, vertente sulla sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria, è fondato e merita, pertanto, accoglimento, con conseguente assorbimento di quello residuo, afferente al tema delle esigenze cautelari. 2. In proposito, è opportuno rammentare, preliminarmente, che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, oltre che delle esigenze cautelari, deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori: di &L/t conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). Ne discende che, qualora sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (in argomento, cfr.: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3. Scrutinata alla luce dei canoni ermeneutici testé enunciati, l'ordinanza impugnata non supera il vaglio demandato al giudice di legittimità. Il Tribunale ha tratteggiato, sulla scorta delle emergenze istruttorie, le coordinate dell'organismo associativo che, sotto l'egida di potenti clan di 'ndrangheta, si è stabilmente dedicato, con successo, alla gestione dell'attività di conferimento di prodotti derivanti da attività boschiva nelle centrali a biomasse. Dato conto della centralità della figura di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della 'ndrangheta mesorachese, e delle imprese riconducibili alla famiglia Spadafora, ha individuato nell'acquisizione, nel 2015, della centrale di Cutro da parte dei Serravalle «Montezemolo» il principale momento attuativo della strategia ordita dal sodalizio. In questa cornice, la prova della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, della consapevole finalizzazione delle condotte illecite poste in essere con il suo contributo all'agevolazione dell'attività della compagine ex art. 416-bis.1. cod. pen. è affidata ad un percorso argomentativo non scevro da significative fratture razionali. Il Tribunale del riesame ha cura di esporre, alle pagg. 15-17, gli elementi che supportano la contestazione elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA], che si assume essere stato direttamente coinvolto in operazioni fraudolente di trasporto di materiale avente provenienza reale diversa da quella indicata. Tanto vale, nell'ottica della gravità indiziaria, a superare l'obiezione difensiva imperniata sull'esistenza di relazioni commerciali, di apparente liceità, tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e le imprese della famiglia Serravalle, ramo «Pallino», ma non anche a supportare, di per sé ed a prescindere da ulteriori evidenze, l'assunto che vuole l'odierno ricorrente stabile componente della descritta societas sceleris. Il Tribunale del riesame valorizza, in quest'ottica, i legami tra i Sacchetta, da un lato, e le famiglie Spadafora e Serravalle, dall'altro, che, tuttavia, sono tratteggiati in termini che presentano più di una falla sul piano logico. Ciò, in primo luogo — e soprattutto — in considerazione dell'assenza, nell'ordinanza impugnata, di indicazione alcuna in merito alle relazioni eventualmente intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] ed i Serravalle, ramo «Montezemolo», protagonisti della vicenda sfociata nell'acquisizione, che si è detto di sicura valenza strategica, della centrale a biomasse di Cutro che, grazie alla joint venture con [OSCURATO:PERSONA], ha garantito alla compagine malavitosa «un totale controllo sul traffico del cippato e sull'intero ciclo produttivo delle biomasse» (cfr. pag. 14 dell'ordinanza impugnata). A questo proposito, non può trascurarsi come la carenza la prova che i Sacchetta abbiano promosso, organizzato o effettuato trasporti di materiale legnoso verso la centrale di Cutro ed il fatto che gli illeciti consumati con il loro concorso siano avvenuti in occasione di conferimento verso altri siti impediscono di individuare, sotto questo versante, un plausibile collegamento con l'organismo associativo. Al medesimo riguardo, non può, poi, sottacersi che la centralità del ruolo attribuito, nel contesto associativo, ad Antonio e [OSCURATO:PERSONA] giustifica la rilevanza, nel complessivo apprezzamento del quadro di gravità indiziaria, della proposizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di una denunzia a carico di [OSCURATO:PERSONA] il quale, per l'effetto, è stato chiamato a rispondere del delitto sanzionato dall'art. 353 cod. pen.: circostanza, questa, che — pur non essendo, in termini assoluti, inconciliabile, per le ragioni spiegate dal Tribunale del riesame, con la comune appartenenza degli esponenti delle due famiglie all'ipotizzata associazione a delinquere — consiglia, comunque, di improntare a marcata cautela il vaglio del compendio indiziario. D'altro canto, il fatto che [OSCURATO:PERSONA], al pari dei fratelli, risulti legato ai soli Serravalle «Pallino» e non anche agli Spadafora o, tantomeno, a Ferrazzo rende evanescente la prova della consapevole finalizzazione della sua condotta a favorire le cosche di 'ndrangheta coinvolte nelle dinamiche illecite cadute sotto la lente di osservazione degli investigatori, ciò che, laddove pure si ribadissero le conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria e con riferimento ad entrambe le fattispecie oggetto di addebito, inciderebbe sul tema delle esigenze cautelari che, laddove il giudizio di gravità indiziaria fosse esteso all'aggravante speciale, dovrebbe essere affrontato a partire dall'applicazione del regime presuntivo che, altrimenti, non verrebbe in rilievo. Rebus sic stanbbus, l'ordinanza impugnata appare, pertanto, affetta da vizi che, complessivamente considerati, ne minano la tenuta logica, al punto da imporne l'annullamento, con rinvio
Sentenza Cassazione n. 36919/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris