CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 37047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18403/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 87. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore giudiziale rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Cremona, alla [OSCURATO:PERSONA]. 2 . controricorrente avversoil decreto del [OSCURATO:PERSONA] depositato in data 04 / 0 6 / 20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 02/12/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso exart. 111 Cost., affidato a due motivi, per la cassazione del decreto del 4 giugno 2018 con cui il Tribunale di Cremona respinse il suo reclamo exart. 26 l.fall. contro la quantificazione de l compensodella descritta attività professionale svolta dal primo in favore della procedura di concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, omologato dal medesimo tribunale ed avente natura liquidatoria, come effettuata dal giudice delegato di quella procedura. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 1.1. Per quanto qui di interesse, quel tribunale ritenne che: i) la “promessa di pagamento” (id estriconoscimento di debito) del 7 aprile 2016, invocata dal Vassalle e sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], già liquidatore volontario della menzionata società e poi liquidatore giudiziale originariamente nominato dal tribunale contestualmente all’omologazione del concordato predetto (al quale era successivamente subentrato il rag. [OSCURATO:PERSONA]), non fosse «vincolante, nei confronti della procedura», in assenza di un’autorizzazione degli organi della stessa e, in particolare, del tribunale o del giudice delegato; ii) il compenso da corrispondersi al reclamante non potesse «essere superiore ad € 15.091,68», sicché, considerato l’acconto di € 12.000,00 da lui già percepito e quanto già pagato al domiciliatario Avv. [OSCURATO:PERSONA], «nessuna somma ulteriore deve essere riconosciuta, con conferma integrale del decreto reclamato». [OSCURATO:PERSONA] 1.Posta la sicura ammissibilità dell’odierno ricorso straordinario (cfr. Cass.n. 21826 del 2017; Cass. n. 7782 del 2007) e l’altrettanto certa legittimazione processuale della [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo in persona del suo liquidatore giudiziale (cfr. Cass. n. 17606 del 2015, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 23520 del 2019), i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione dell’art. 1988 c.c. e degli artt. 167, 182 l.fall., 1388 e 1393 c.c., in relazione agli effetti del riconoscimento del debito con promessa di pagamento rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della soc. [OSCURATO:SOCIETA]. e liquidatore giudiziale nel concordato preventivo della medesima (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Si censura il decreto impugnato laddove ha ritenuto «non vincolante», perché carente dell’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato, la promessa di pagamento/riconoscimento di debito sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nominato contestualmente all’omologazione del concordato preventivo presentato da quest’ultima; II) «Violazione degli artt. 2233, 2230, 2033, 2334 c.c. e degli artt. 2, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 2, 6 ed 8, del regolamento di cui al d.m. n. 55/2014, in tema di tariffe forensi, per erroneità dei criteri adottati dal tribunale al fine della determinazione del compenso (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Si contestano i criteri utilizzati dal tribunale per quantificare il compenso effettivamente spettante al Vassalle per l’attività professionale da lui svolta in favore della menzionata società in concordato preventivo. 2. La prima di tali descritte doglianze è fondata alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 2.1. Giova premettere, in punto di fatto, che il decreto oggi impugnato dà atto che «la [OSCURATO:SOCIETA]. presentava domanda di c.p. [concordato preventivo. Ndr] in data 04/11/2009 ed il concordato veniva omologato dal Tribunale di Cremona. Veniva nominato [OSCURATO:PERSONA] il sig. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] della società. [OSCURATO:PERSONA] in c.p., in persona del [OSCURATO:PERSONA], richiedeva all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di difendere ed assistere la procedura contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro unitamente ai garanti di quest’ultima, cioè lo stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Santina di Cola nonché [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:SOCIETA].[…]. L’esito del giudizio era positivo, in quanto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] riusciva ad ottenere l’accertamento del fatto che BNL aveva incamerato importi indebiti, ma non riusciva, contestualmente, a conseguire una pronuncia restitutoria, essendo il c/c ricalcolato ancora attivo. Veniva, quindi, ottenuto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo, opposto da BNL e poi dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 648 c.p.c.. BNL, secondo quanto riportato concordemente dalle parti, pagava l’importo oggetto d’ingiunzione conquattro assegni, dei quali tre venivano consegnati al [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto veniva consegnato dal L.G. al reclamante a garanzia del puntuale saldo delle proprie spettanze, accompagnato anche da apposita scrittura privata ove tale impegno veniva trasfuso. Successivamente il liquidatore giudiziale veniva sostituito dal rag. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva la restituzione dell’assegno di cui sopra. L’assegno veniva riconsegnato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il pagamento delle proprie competenze professionali al rag. Basola, nuovo L.G. [….]». 2.1.1. Da questa ricostruzione emerge, dunque, che il conferimento dell’incarico al Vassalle avvenne dopo l’intervenuta omologazione del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e che a tanto provvide direttamente [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di liquidatore giudiziale nominato in sede di omologazione del concordato stesso. 2.2. Il medesimo decreto descrive, poi, sinteticamente, l’esito della richiesta rivolta al giudice delegato dal nuovo liquidatore giudiziale ([OSCURATO:PERSONA]), subentrato al [OSCURATO:SOCIETA], di liquidare quanto dovuto al Vassalle e il contenuto del reclamo promosso contro questo provvedimento dall’odierno ricorrente. 2.3. Sempre in fatto, va rimarcato che: i) è incontroverso tra le parti che, nella specie, si trattasse di concordato con cessione dei beni ai creditori; ii) alla pagina 9 del ricorso del Vassalle è riprodotto il contenuto della scrittura recante il suddetto impegno, assunto da [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, a provvedere al saldo dei compensi invocati dal primo per l’attività professionale svolta su incarico del secondo. Lo stesso è del seguente tenore:«Lascio l’assegno sopra fotocopiato di € 27.327,69 a mani dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a garanzia del pagamento delle competenze ad oggi maturate per la causa contro [OSCURATO:PERSONA] n. 678/2010 r.g. del Tribunale di Cremona e per il decreto ingiuntivo n. 950/2015 […], competenze ammontanti a € 27.914,84, comprensive di cap e iva e al netto della ritenuta di acconto. Somma della quale mi riconosco debitore e che sarà liquidata non appena effettuati i necessari adempimenti nella procedura concordataria. Sono esclude dal predetto importo le competenze ancora spettanti all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la causa di opposizione al decreto ingiuntivo iscritta al n. 2747/2015 r.g. dello stesso Tribunale; competenze, queste, che saranno successivamente quantificate all’esito della stessa causa. Mantova 07/04/2016 -[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, il liquidatore giudiziale f.to [OSCURATO:PERSONA]»; iii) l’importo di € 27.914,84, ivi indicato, corrisponde a quello di cui alla voce “Residuo dovuto” di cui alla notula del 6 aprile 2016 (anch’essa riprodotta nell’odierno ricorso, alla sua pagina 8) inviata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:SOCIETA] nella indicata qualità. 2.4. Come già detto, infine (cfr.§ 1.1. dei “Fatti di causa”), il Tribunale di Cremona, nel respingere il reclamo exart. 26 l.fall. proposto dal Vassalle contro la liquidazione del proprio compenso come effettuato dal giudice delegato adito al Basola, liquidatore giudiziale medio tempore subentrato al [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto, in primo luogo, che la “promessa di pagamento” (id estriconoscimento di debito) del 7 aprile 2016, invocata dal Vassalle e sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], non fosse «vincolante, nei confronti della procedura», in assenza di un’autorizzazione degli organi della stessa e, in particolare, del tribunale o del giudicedelegato. 2.5. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, giusta la specifica previsione dell’art. 181 l.fall., “La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’art. 180”. Con l’omologazione del tribunale, dunque, termina la cd. fase giudiziale della procedura di concordato preventivo, con la conseguente obbligatorietà delle disposizioni previste dal piano per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 184 l.fall. Èevidente, tuttavia, che il provvedimento di omologazione del tribunale non è da solo sufficiente a realizzare la soddisfazione dei creditori, motivo per cui con l’omologazione del piano concordatario non si esaurisce del tutto la procedura avviatasi con la proposizione della domanda di concordato da parte del debitore. Invero, come dimostrato anche dalla collocazione delle norme della legge fallimentare, a seguito della chiusura della procedura concordataria si apre la successiva fase dell’esecuzione del concordato, espressamente prevista dall’art. 185 l.fall. Tale ulteriore fase, non più prettamente giudiziale, benché regolata con una diversa articolazione della sua concorsualità, è caratterizzata da un’attività (non di rado lunga e complessa) che si svolge sotto la vigilanza del commissario giudiziale, il quale può essere considerato vero e proprio “dominus” di questo secondo momento della procedura, specialmente se si considerano i limitati poteri che conserva il giudice delegato. La norma da ultimo citata prevede, infatti, che, dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, avendo l’obbligo di riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. In questa fase, il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato e, laddove il commissario giudiziale rilevi che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta, deve immediatamente riferirne al tribunale. 2.5.1. Nell’ipotesi di concordato con cessione dei beni (come quello pacificamente proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed omologato dal [OSCURATO:PERSONA]), peraltro, l’art. 182, comma 1, l.fall. prevede la nomina, da parte del tribunale, nel decreto di omologazione, di uno o più liquidatori, cui si applicano, giusta il comma 2 del medesimo articolo, le specifiche disposizioni, dettate per il curatore fallimentare, di cui agli artt. 28 (requisiti per la nomina), 29 (accettazione dell’incarico), 37 (revoca), 38 (responsabilità), 39 (compenso) e 116 (rendiconto) l.fall. “in quanto compatibili”. Manca, invece, il richiamo all’applicazione (anche) dell’art. 35 l.fall., concernente la necessità della integrazione dei poteri del curatore medesimo nel compimento di determinati atti, tra cui quello della ricognizione di diritti di terzi. Ciò dimostra, evidentemente, che il liquidatore nominato ex art. 182, comma 1, l.fall., cui spettano poteri di gestione e di disposizione finalizzati alla liquidazione dei beni e alla ripartizione del loro ricavato fra gli aventi diritto, non ha bisogno di autorizzazioni, quali appunto quelle di cui all’art. 35 l.fall., per il compimento degli atti specificamente individuati (tra cui, giova ricordarlo, la ricognizione di diritti di terzi riferentisi alle attività proprie della stessa liquidazione) da quest’ultima disposizione ove gli stessi siano volti alla liquidazione dei beni ed alla ripartizione del corrispondente ricavato fra i creditori concordatari. 2.6. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, del resto, l'omologazione del concordato consistente (quale quello di specie) nella cessione dei beni, contemplato dall'art.182 l.fall., non comporta il trasferimento della proprietà dei beni e dei crediti ceduti (salvo che non si versi in ipotesi di vera e propria cessione traslativa), bensì il trasferimento al liquidatore proprio di quei poteri -di gestione e di disposizione finalizzati alla liquidazione dei beni medesimi e alla ripartizione del loro ricavato fra gli aventi diritto -di cui si è appena detto, che gli vengono affidati in virtù del mandato irrevocabile (exart. 1723, comma 2, cod. civ.) che a tal fine gli è conferito anche nell'interesse dei creditori (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7661 del 2005; Cass. n. 4728 del 2008; Cass. n. 13340 del 2009; Cass. n. 15699 del 2011; Cass. n. 7021 del 2012; Cass. n. 27897 del 2013; Cass. n. 14052 del 2015; Cass. n. 17606 del 2015; Cass. n. 18823 del 2017; Cass. n. 33422 del 2019). Ne consegue che, mentre il/la proponente il concordato conserva il diritto ad esercitare in proprio le azioni a tutela del patrimonio e a resistere in quelle di accertamento dei crediti proposte, nei suoi confronti, dopo l'omologazione (al fine di evitare che, a causa delle pretese vantate da terzi su taluni dei beni o dei crediti ceduti o dell'ingresso di nuovi creditori, venga meno la possibilità di dare esecuzione al concordato), spetta al liquidatore, nell'ambito del mandato conferitogli, la legittimazione attiva e passiva in tutte le controversie relative ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione (cfr., ex multis, Cass. n. 7661 del 2005; Cass. n. 11520 del 2010; Cass. n. 8102 del 2013, Cass. n. 14052 del 2015; Cass. n. 17606 del 2015). 2.6.1. In altri termini, per effetto del decreto di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, «è da ritenere che sia venuto meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato (art. 182 l.f.) e, perciò, limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione» (cfr. Cass. n. 7661 del 2005). 2.7. Muovendo da queste premesse, rileva il Collegio che, allorquando [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore giudiziale nominato dal tribunale, ex art. 182 l.fall., contestualmente al decreto di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ebbe a conferire all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] gli incarichi di agire nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro per l’accertamento (prima) e la sua concreta condanna (poi) al pagamento dell’invocato credito della prima, nei confronti di quest’ultima, per le ragioni ivi evidenziate, egli ha chiaramente inteso agire nell'ambito di quel mandato conferitogli anche nell’interesse dei creditori concordatari, così intendendo, appunto, realizzare un credito evidentemente riferibile comunque al complesso dei beni ceduti mediante il concordato omologato. Lo stesso, cioè, ha instaurato con il menzionato professionista un rapporto obbligatorio nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione, sicché piena legittimazione aveva ad interloquire quanto agli effetti da esso derivanti per la società proponente il concordato omologato. 2.7.1. A tanto deve significativamente aggiungersi che: i) la costituzione in giudizio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche a nome dei fidejussori era stata a lui chiesta proprio dal commissario liquidatore, né è emerso in causa che tanto fosse previsione incompatibile con le modalità (totalmente remissorie: cfr. pag. 10 del ricorso) della liquidazione fissate nel decreto di omologazione; ii) il commissario liquidatore non ha riconosciuto un debito concorsuale, bensì un debito da lui stesso creato nella propria attività postomologazione del concordato. Ciò emerge chiaramente dal tenore della scrittura riportata a pagina 9 del ricorso, da cui si ricava un riconoscimento di debito non per l’attività professionale globalmente svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ma proprio per quanto da lui “fatto”per la procedura, come, del resto, implicitamente si desume dalla circostanza del ritiro degli assegni (oltre 627.000,00 euro) effettuata dal commissario medesimo dalle mani dell’odierno ricorrente, così imputando, dunque, il debito professionale ammesso a quanto fruttuosamente svolto dal professionista predetto per la liquidazione stessa ed infatti riconosciuto all’esito satisfattivo della causa; 2.7.2. Pertanto, -e contrariamente a quanto opinato, sul punto, dal decreto oggi impugnato - certamente gli era consentito procedere, senz a necessità di autorizzazione alcuna da parte di altri organi della procedura concorsuale (stante, come si è già detto, il mancato richiamo all’art. 35 l.fall. desumibile dall’art. 182, comma 2, l.fall., né rientrando la sua condotta in questione tra quelle di cui al comma 4 di quest’ultimo articolo, che avrebbero richiesto necessariamente, invece, la integrazione dei suoi poteri), ad atti ricognitivi dei diritti di terzi, quale quello concretamente avvenuto mediante la scrittura del 7 aprile 2016, del cui contenuto si è già dato conto in precedenza, con i conseguenti effetti da tanto derivanti, ex art. 1988 cod. civ., in tema di relevatio ab onere probandi per il creditore (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che su di essa aveva fondato la richiesta di pagamento del proprio compenso. 2.7.2. Erroneamente, dunque, il tribunale cremonese ha considerato “non vincolante”, nei confronti della procedura la “promessa di pagamento” (id est riconoscimento di debito) di cui alla suddetta scrittura. 3. Il secondo motivo di ricorso può considerarsi assorbito.4. In definitiva, dunque, l’odierno ricorso deve essere accolto in relazione al suo primo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo. Il decreto impugnato, pertanto,deve essere cassato con rinvio della causa al Tribunale di Cremona, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Cremo