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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 40300/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, relativo alla intervenuta prescrizione del reato, è errato in relazione ad entrambi i profili evocati, in quanto: - la circostanza del fatto di particolare tenuità (art. 648, quarto comma, cod. pen.), non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284186 - 01); - la prevalenza della attenuante sulla recidiva (comunque riconosciuta e non esclusa) non elide l'efficacia della recidiva ai fini degli aumenti del termine prescrizionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, relativo alla intervenuta prescrizione del reato, è errato in relazione ad entrambi i profili evocati, in quanto: - la circostanza del fatto di particolare tenuità (art. 648, quarto comma, cod. pen.), non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284186 - 01); - la prevalenza della attenuante sulla recidiva (comunque riconosciuta e non esclusa) non elide l'efficacia della recidiva ai fini degli aumenti del termine prescrizionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 40300/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris