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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 25601/2022

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Ud. 20/4/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 34019-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la seconda in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] ALTA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 564/2019 della Corte di Appello di TRIESTE, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 564/19, del 30 luglio 2019, della Corte di Appello di Trieste, che - accogliendone solo parzialmente il gravame esperito contro la sentenza n. 804/18, del 18 giugno 2018, del Tribunale di Udine - ha confermato l'avvenuto acquisto della proprietà di un immobile, sito a Latisana, in capo ad [OSCURATO:PERSONA], in virtù della transazione conclusa il 5 luglio 2013, condannando la [OSCURATO:PERSONA] e la Schembri, amministratrice unica della società, a pagare a costui, sebbene solo a far data dal 3 giugno 2014, la somma di C 5.000,00 a semestre, oltre interessi legali sui relativi importi, per ciascun semestre.

2. Riferiscono, in punto di fatto, le odierne ricorrenti di essere state convenute in giudizio dal Fabris, che chiedeva -- previo accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla citata convenzione del 5 luglio 2013 - dichiararsi l'inadempimento, da parte delle convenute, delle obbligazioni nascenti dalla stessa, e quindi l'avvenuto trasferimento„ ex art.2932 cod. civ., della proprietà dell'immobile suddetto, previsto quale modalità di liquidazione (a titolo di transazione della vicenda penale e civile che aveva visto contrapposte le parti) della partecipazione del Fabris alla società, all'esito del suo recesso dalla stessa.

Chiedeva, inoltre, l'allora attore che - come previsto da quella stessa convenzione - gli fossero riconosciuti i frutti civili dell'immobile, dal medesimo Fabris identificati con riferimento ad una precedente locazione dell'immobile al canone di C 5.000,00 per semestre, con decorrenza dalla data (10 novembre 2013) in cui si sarebbe dovuto redigere il rogito notarile necessario per formalizzare la transazione e, soprattutto, per procedere alla trascrizione dell'acquisto immobiliare.

Accolta dal primo giudice la domanda, il giudice di appello - su gravame della [OSCURATO:PERSONA] e della Schembri - riformava solo in parte, come detto, la decisione resa in prime cure.

E ciò esclusivamente in relazione all'entità dei frutti civili dell'immobile (che la convenzione stabiliva dovessero intendersi ceduti "con la conclusione del rogito"), liquidandoli a partire dal 3 giugno 2014, data in cui il Fabris aveva formalmente invitato la Schembri a presentarsi innanzi al notaio, il successivo 10 luglio, per la sottoscrizione del rogito.

3. Avverso la sentenza della Corte giuliana ricorrono per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] e la Schembri, sulla base - come detto - di sette motivi.

3.1. Con il primo motivo è denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", e ciò "avuto riguardo all'omessa disamina delle circostanze fondanti l'insussistenza dell'inadempimento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.".

In particolare, si censura la sentenza impugnata per aver "omesso di esaminare le circostanze per cui il rogito era stato differito ad epoca successiva al 1° luglio 2014 e che successivamente a tale data, la società non ha mai ricevuto alcun invito alla stipula" da parte del Fabris.

Premesso che, secondo le ricorrenti, non sussiste - nel presente caso - la fattispecie della c.d.

"doppia conforme di merito" (e ciò in quanto, se "la sentenza di primo grado non forniva alcuna risposta argomentata alle doglianze" degli allora convenuti, quella della Corte di Appello ricostruisce "il fatto in termini assai più completi ancorché non esaustivi"), le circ:ostanze delle quali sarebbe stato omesso l'esame sono individuate nelle seguenti: - l'avere la Schembri contattato il notaio ed avergli fornito il certificato di attestazione energetica dell'immobile; - l'avere il notaio differito la stipula del rogito ad epoca successiva all'approvazione del bilancio della [OSCURATO:PERSONA], chiuso il 31 dicembre 2013; - l'essere stato di ciò informato il legale del Fabris; - l'essere avvenuta rituale convocazione dell'assemblea della società; - l'essersi la stessa svolta il 29 giugno 2014; - l'essere stato approvato il bilancio della società; - l'essere mancato, subito dopo, ogni sollecito da parte del legale del Fabris alla stipula del rogito notarile.

3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - "nullità della sentenza o del procedimento" e ciò "avuto riguardo all'art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo della riqualificazione della domanda di responsabilità contrattuale" della Schembri "in affermata responsabilità extracontrattuale della stessa".

Si censura la sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo che era solo la [OSCURATO:PERSONA] a poter concedere i frutti dell'immobile e che le previsioni contrattuali non prevedevano alcun obbligo di garanzia della Schembri, afferma che "la responsabilità per l'inadempimento all'obbligo di eseguire il rogito è da ascrivere" anche in capo alla stessa, giacché, "in qualità di amministratrice unica della società e legale rappresentante, avrebbe dovuto presentarsi alla data fissata" per il rogito.

Orbene, mentre la domanda attorea - come precisata nella memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. - fondava la richiesta di condanna della Schembri sull'assunto che essa si fosse "obbligata personalmente" con la transazione, il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla sua posizione di "amministratore unico e legale rappresentante" (fatto mai allegato dal Fabris) comporterebbe l'applicazione del principio secondo cui la responsabilità degli amministratori, nei confronti dei creditori sociali, ha natura extracontrattuale, donde la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Inoltre, poiché a "fronte dell'inadempimento contrattuale di una società di capitali" - sottolineano i ricorrenti - "la responsabilità risarcitoria degli amministratori non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., la prova della condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questo e il danno patito dal terzo acquirente", nella specie si richiedeva la sussistenza di una condotta, da parte della Schembri, "diversa ed ulteriore rispetto al semplice inadempimento".

3.3. Il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - "nullità della sentenza o del procedimento" e ciò "con riguardo all'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. sotto il profilo della mancata assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie, contenenti osservazioni sulla rilevata questione d'ufficio della responsabilità extracontrattuale" della Schembri.

Si dolgono i ricorrenti del fatto che, essendo quella pronunciata una sentenza "a sorpresa" (o c.d.

"della terza via"), fondata sulla mancata presentazione della Schembri alla stipulazione del rogito, il giudice di appello avrebbe dovuto provocare il contraddittorio sul punto.

3.4. Il quarto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "falsa applicazione di norma di diritto", avuto riguardo "all'erronea applicazione degli artt. 2395 e 2476 cod. civ." Si ribadisce, questa volta mediante la deduzione di un vizio di sussunzione, che, essendo consistito il supposto inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] "nell'aver omesso di presentarsi alla stipula del rogito", l'agire dell'amministratore Schembri "rappresenta ed integra il fatto materiale attraverso il quale viene esteriorizzato l'inadempimento della società" e "non è altro da questo", sicché nella specie difetta quella autonoma condotta dolosa o colposa dell'amministratore necessaria per integrare le ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui alle norme suddette.

3.5. Il quinto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", e ciò "avuto riguardo all'omessa disamina delle circostanze rappresentate dalla stipula del rogito a data successiva al l° luglio 2014 ed al successivo mancato invito a stipulare il rogito notarile".

Premesso che, secondo i ricorrenti, non sussiste - nel presente caso - la fattispecie della c.d.

"doppia conforme di merito" (e ciò perché, diversamente dal Tribunale che aveva fondato la responsabilità della Schembri sulla circostanza che la stessa si sarebbe impegnata personalmente al pagamento dei frutti, il giudice d'appello ha ravvisato un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale), gli stessi si dolgono dell'avvenuta violazione dell'art. 132, comma 4 [recte: comma 2, n. 4)], cod. proc. civ. per mancanza di motivazione, in relazione alle stesse circ:ostanze già elencate nella formulazione del primo motivo.

3.6. Il sesto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "falsa applicazione di norme di diritto", avuto riguardo "al combinato disposto degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 345 cod. proc. civ. con riferimento all'entità dei canoni di locazione".

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto - come già la pronuncia resa in prime cure - assolto l'onere probatorio relativo all'entità dei canoni di locazione, ai quali sono stati parametrati i frutti civili dell'immobile, in ragione della mancata contestazione da parte degli odierni ricorrenti.

In questo modo, però, sarebbe stato disatteso il principio secondo cui la non contestazione "non costituisce prova legale" dei fatti oggetto di giudizio, "bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio" (è citata Cass. Sez.

Lav., sent. 4 aprile 2017, n. 8708).

3.7. Infine, il settimo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "nullità della sentenza", avuto riguardo "all'art. 132, comma 4 [recte: comma 2, n. 4)], cod. proc. civ. con riferimento all'inesistenza della motivazione con la quale la sentenza di appello ha rigettato il motivo di impugnazione formulato dalle ricorrenti e volto a censurare la sentenza di primo grado" nella parte in cui, di fatto, "poneva a carico delle stesse anche l'importo dell'IVA concernente il canone di locazione".

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame, teso a dimostrare che il canone di locazione fosse già comprensivo di IVA (e che la stessa, pertanto, non potesse essere autonomamente conteggiata), affermando che "l'attore, in primo grado, indicando i frutti nell'importo di Euro 5.000,00 a semestre, aveva inteso fare riferimento ai corrispettivi netti della locazione dell'immobile".

Si tratterebbe, secondo i ricorrenti, di motivazione puramente apparente, come tale idonea ad integrare il vizio di carenza di motivazione.

4. È rimasto solo intimato il Fabris.

5. Le ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. Il primo motivo è inammissibile.

6.1.1. Opera, infatti, a dispetto di quanto sostenuto dalle ricorrenti, la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.

Sul punto va, innanzitutto, segnalato che - avendo il gravame esperito dalle odierne ricorrenti investito una sentenza resa in prime cure in data 18 giugno 2018 - l'atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'il settembre 2012.

Orbene, siffatta circostanza determina l'applicazione "ratione temporis" dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817- 01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso - qual è quello presente, come si dirà - di cd.

"doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere, ciò che nella specie non risulta avvenuto, "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez.

Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01).

Secondo le ricorrenti, infatti, le due pronunce sarebbero differenti in quanto, se "la sentenza di primo grado non forniva alcuna risposta argomentata alle doglianze" degli allora convenuti, quella della Corte di Appello ricostruisce "il fatto in termini assai più completi ancorché non esaustivi".

Ciò non basta, però, per escludere la sussistenza della c.d.

"doppia conforme di merito", fattispecie che ricorre "non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice" (Cass. Sez. 6-2, ord. 9 marzo 2022, n. 7724, Rv. 664193-01).

Inoltre, il motivo è inammissibile per un'ulteriore ragione, ovvero perché assume come oggetto di critica due diverse parti della motivazione della sentenza impugnata, la prima relativa allo scrutinio del quarto motivo di appello, la seconda del terzo, così pretendendo di assumere ad oggetto di critica - unitariamente - un tessuto motivazionale riferentesi a due motivazioni distinte.

Il presente motivo, inoltre, riassume - in modo parziale - la motivazione della sentenza in ordine al terzo motivo di appello, ciò che rende la critica svolta, nuovamente, inidonea, dato che essa non risulta correlata all'effettività della motivazione "in parte qua".

Infine, il motivo è svolto sulla base di una premessa, per così dire, "eccentrica" rispetto alla denuncia del vizio di "omesso esame", ovvero, quella relativa all'esistenza di una serie di mancate contestazioni ai sensi dell'art. 115 cod. prec. civ., addebitando, però, alla Corte territoriale - attraverso la riproduzione di una serie di atti di parte - la violazione non di tale norma, bensì dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. (si vedano le ultime tre righe della pagina 21).

In questo modo, però, il motivo non presenta la struttura propria del vizio di cui al n. 5) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., in quanto non fornisce una individuazione dei fatti omessi alla stregua dei precisi canoni indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (la quale esige l'indicazione non solo del fatto "omesso" e della sua "decisività", ma anche del "dato", 1:estuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, oltre che del "come" e del "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale; cfr., Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01), ed anzi, nell'evocare il n. 4) del comma 2 dell'art. 132 cod. proc. civ., basa la deduzione della relativa violazione su elementi estranei alla motivazione stessa, e ciò nuovamente in modo inammissibile (si veda, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01).

6.2. Il secondo motivo non è fondato.6.2.1.

La sentenza impugnata non opera, infatti, alcuna riqualificazione, in termini extracontrattuali, della responsabilità della Schembri.

Essa, per vero, pur riconoscendo che, a ragione, le appellanti avevano evidenziato "che era la proprietaria [OSCURATO:PERSONA] a poter cedere i frutti dell'immobile e che le previsioni contrattuali non prevedevano alcun obbligo di garanzia a carico di [OSCURATO:PERSONA]", ribadisce - come già affermato dal primo giudice - che la pretesa Fabris era da soddisfare "a titolo di risarcimento del danno per inadempimento", soggiungendo, però, che "la responsabilità per l'inadempimento all'obbligo di eseguire il rogito è da ascrivere anche in capo a [OSCURATO:PERSONA] che, in qualità di amministratrice unica della società e legale rappresentante, avrebbe dovuto presentarsi alla data fissata per il rogito".

Orbene, le ricorrenti, lungi dall'investire tale affermazione, contestando come fosse possibile che la condotta dell'amministratrice unica, anziché "impegnare" la sola sfera giuridica del soggetto - la società - di cui la Schembri era legale rappresentante, potesse determinarne un'autonoma responsabilità contrattuale, ha "immaginato", contro le risultanze della sentenza impugnata, che quella ascritta alla Schembri fosse una responsabilità aquiliana da "mala gestio".

Sul punto, quindi, deve ribadirsi la necessità che il motivo di ricorso per cassazione si confronti sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge la sentenza impugnata.

Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872- 01, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01).

In ogni caso, anche a ritenere che il giudice di appello abbia riqualificato in termini aquiliani la responsabilità della Schembri (ciò che però, per le ragioni appena indicate, non è avvenuto), va comunque esclusa la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

E ciò alla stregua del principio secondo cui, "in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio «iura novit curia», di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fal:tispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti", sebbene tale principio debba "essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato" (da ultimo, Cass, Sez.

Lav., sent. 3 marzo 2021, n. 5832, Rv. 660681-01).

Nel caso in esame, tuttavia, nessuna di tali evenienze si è realizzata: il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria del Fabris è sempre costituito dalla mancata presentazione della Schembri dal notaio; il bene richiesto è sempre costituito dai "frul:ti civili" dell'immobile.

6.3. Per le stesse ragioni, anche il terzo motivo non è fondato.

6.3.1. Accedendo, infatti, alla prima delle impostazioni sopra illustrata (ovvero, che non vi è stata alcuna riqualificazhone del titolo di responsabilità della Schembri) i motivi di ricorso secondo e terzo "simul stabunt, simul cadent"; se si accede alla seconda impostazione, deve rilevarsi che quando "il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'«error iuris in iudicando», ovvero dall'«error in iudicando de iure procedendi», la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato" (da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 18 giugno 2018, n. 16049, Rv. 649531-01; Cass. Sez.

1. ord. 8 giugno 2018, n. 15037, Rv. 649558-01).

6.4. Il quarto motivo - che è strettamente connesso al secondo - è inammissibile.6.4.1.

Escluso che la sentenza impugnata abbia inteso ricostruire la responsabilità della Schembri, da contrattuale che era stata ipotizzata, in aquiliana (da "mala gestio"), neppure astrattamente può porsi un problema di falsa applicazione degli artt. 2935 e 2476 cod. civ.

6.5. Il quinto motivo - peraltro, formulato in modo ambiguo - è, nuovamente, inammissibile.

6.5.1. Infatti, tale censura - come conferma il riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - è da intendere alla stregua di una denuncia di "omesso esame" di un fatto decisivo, sicché valgono, al riguardo, le stesse considerazioni svolte per il primo motivo, tese ad evidenziarne, sotto più profili, la sua inammissibilità.

Nondimeno, il medesimo esito si prospetta, in ogni caso, quand'anche la censura fosse da intendere - come lascerebbe ipotizzare, invece, il richiamo all'art. 132, comma 4 [recte: comma 2, n. 4)], cod. proc. civ. - quale denuncia di un vizio motivazionale.

Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento' (Cass. Sez.

Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

Ferma in ogni caso restando, poi, la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez.

Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata; in senso analogo, di recente, Cass. Sez. 1, ord. n. 7090 del 2022, cit.), ovvero proprio quanto, nel caso di specie, pretenderebbero di fare le ricorrenti.

Nella specie, infatti, è attraverso un confronto con il materiale istruttorio che si pretende di evidenziare l'esistenza del vizio motivazionale.

6.6. Il sesto motivo non è fondato.6.1.

In disparte, infatti, il rilievo - che, al pari del carattere meramente assertivo e generico della censura, evidenzia profili di criticità del motivo già sul piano della sua ammissibilità -- che gli odierni ricorrenti, dolendosi dell'errata applicazione del principio di non contestazione, a loro dire già operata dal primo giudice, avrebbero dovuto dimostrare di aver proposto gravame sLI punto, dirimente, nel senso del rigetto del motivo, risulta la seguente constatazione.

Difatti, se è vero che questa Corte ha affermato che "la non contestazione non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio" (cfr. Cass. Sez.

Lav., sent. 4 aprile 2017, n. 8708, Rv. 644025-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, ord. 26 febbraio 2020, n. 5140, Rv. 656881-01), deve rilevarsi come la Corte giuliana non si sia affatto sottratta a tale "valutazione discrezionale".

Essa, infatti, lungi dal fondare la propria decisione, in relazione alla quantificazione dei frutti civili dell'immobile, sulla (sola) non contestazione delle già convenute, ha sottolineato come le stesse pretendessero di provare - ma con documentazione prodotta in spregio al divieto di "nova" ex art.345 cod. proc. civ. - essere l'entità del canone semestrale di locazione (preso a riferimento per il calcolo di detti "frutti civili") non di C 5.000,00 a semestre, bensì di importo inferiore.

La sentenza impugnata, quindi, non ha attribuito valore di prova legale alla "non contestazione", ma l'ha liberamente apprezzata nel confronto con le altre risultanze processuali, o meglio con l'ulteriore materiale probatorio acquisito, ivi compreso quello prodotto dalle stesse appellanti, del quale ha, però, rilevato la tardività.

Non è dunque mancata quella valutazione "globale", richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte richiamata dalle ricorrenti nell'illustrazione del presente motivo.

6.7. Il settimo motivo è, infine, inammissibile.

6.7.1. Difatti, in relazione al computo dell'I.V.A. la motivazione non può considerarsi "apparente", nel senso dianzi delineato (ovvero di manifesta illogicità o irriducibile contraddittorietà che emerga dallo stesso testo della sentenza), ma semmai "insufficiente", evenienza - come si è detto - non più prospettabile come vizio motivazionale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. n. 7090 del 2022, cit.).

7. In conclusione, il ricorso va rigettato.

8. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo il Fabris rimasto solo intimato.

9. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste a carico delle ricorrenti l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, cornma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ud. 20/4/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 34019-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la seconda in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] ALTA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 564/2019 della Corte di Appello di TRIESTE, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 564/19, del 30 luglio 2019, della Corte di Appello di Trieste, che - accogliendone solo parzialmente il gravame esperito contro la sentenza n. 804/18, del 18 giugno 2018, del Tribunale di Udine - ha confermato l'avvenuto acquisto della proprietà di un immobile, sito a Latisana, in capo ad [OSCURATO:PERSONA], in virtù della transazione conclusa il 5 luglio 2013, condannando la [OSCURATO:PERSONA] e la Schembri, amministratrice unica della società, a pagare a costui, sebbene solo a far data dal 3 giugno 2014, la somma di C 5.000,00 a semestre, oltre interessi legali sui relativi importi, per ciascun semestre. 2. Riferiscono, in punto di fatto, le odierne ricorrenti di essere state convenute in giudizio dal Fabris, che chiedeva -- previo accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla citata convenzione del 5 luglio 2013 - dichiararsi l'inadempimento, da parte delle convenute, delle obbligazioni nascenti dalla stessa, e quindi l'avvenuto trasferimento„ ex art.2932 cod. civ., della proprietà dell'immobile suddetto, previsto quale modalità di liquidazione (a titolo di transazione della vicenda penale e civile che aveva visto contrapposte le parti) della partecipazione del Fabris alla società, all'esito del suo recesso dalla stessa. Chiedeva, inoltre, l'allora attore che - come previsto da quella stessa convenzione - gli fossero riconosciuti i frutti civili dell'immobile, dal medesimo Fabris identificati con riferimento ad una precedente locazione dell'immobile al canone di C 5.000,00 per semestre, con decorrenza dalla data (10 novembre 2013) in cui si sarebbe dovuto redigere il rogito notarile necessario per formalizzare la transazione e, soprattutto, per procedere alla trascrizione dell'acquisto immobiliare. Accolta dal primo giudice la domanda, il giudice di appello - su gravame della [OSCURATO:PERSONA] e della Schembri - riformava solo in parte, come detto, la decisione resa in prime cure. E ciò esclusivamente in relazione all'entità dei frutti civili dell'immobile (che la convenzione stabiliva dovessero intendersi ceduti "con la conclusione del rogito"), liquidandoli a partire dal 3 giugno 2014, data in cui il Fabris aveva formalmente invitato la Schembri a presentarsi innanzi al notaio, il successivo 10 luglio, per la sottoscrizione del rogito. 3. Avverso la sentenza della Corte giuliana ricorrono per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] e la Schembri, sulla base - come detto - di sette motivi. 3.1. Con il primo motivo è denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", e ciò "avuto riguardo all'omessa disamina delle circostanze fondanti l'insussistenza dell'inadempimento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.". In particolare, si censura la sentenza impugnata per aver "omesso di esaminare le circostanze per cui il rogito era stato differito ad epoca successiva al 1° luglio 2014 e che successivamente a tale data, la società non ha mai ricevuto alcun invito alla stipula" da parte del Fabris. Premesso che, secondo le ricorrenti, non sussiste - nel presente caso - la fattispecie della c.d. "doppia conforme di merito" (e ciò in quanto, se "la sentenza di primo grado non forniva alcuna risposta argomentata alle doglianze" degli allora convenuti, quella della Corte di Appello ricostruisce "il fatto in termini assai più completi ancorché non esaustivi"), le circ:ostanze delle quali sarebbe stato omesso l'esame sono individuate nelle seguenti: - l'avere la Schembri contattato il notaio ed avergli fornito il certificato di attestazione energetica dell'immobile; - l'avere il notaio differito la stipula del rogito ad epoca successiva all'approvazione del bilancio della [OSCURATO:PERSONA], chiuso il 31 dicembre 2013; - l'essere stato di ciò informato il legale del Fabris; - l'essere avvenuta rituale convocazione dell'assemblea della società; - l'essersi la stessa svolta il 29 giugno 2014; - l'essere stato approvato il bilancio della società; - l'essere mancato, subito dopo, ogni sollecito da parte del legale del Fabris alla stipula del rogito notarile. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - "nullità della sentenza o del procedimento" e ciò "avuto riguardo all'art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo della riqualificazione della domanda di responsabilità contrattuale" della Schembri "in affermata responsabilità extracontrattuale della stessa". Si censura la sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo che era solo la [OSCURATO:PERSONA] a poter concedere i frutti dell'immobile e che le previsioni contrattuali non prevedevano alcun obbligo di garanzia della Schembri, afferma che "la responsabilità per l'inadempimento all'obbligo di eseguire il rogito è da ascrivere" anche in capo alla stessa, giacché, "in qualità di amministratrice unica della società e legale rappresentante, avrebbe dovuto presentarsi alla data fissata" per il rogito. Orbene, mentre la domanda attorea - come precisata nella memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. - fondava la richiesta di condanna della Schembri sull'assunto che essa si fosse "obbligata personalmente" con la transazione, il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla sua posizione di "amministratore unico e legale rappresentante" (fatto mai allegato dal Fabris) comporterebbe l'applicazione del principio secondo cui la responsabilità degli amministratori, nei confronti dei creditori sociali, ha natura extracontrattuale, donde la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Inoltre, poiché a "fronte dell'inadempimento contrattuale di una società di capitali" - sottolineano i ricorrenti - "la responsabilità risarcitoria degli amministratori non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., la prova della condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questo e il danno patito dal terzo acquirente", nella specie si richiedeva la sussistenza di una condotta, da parte della Schembri, "diversa ed ulteriore rispetto al semplice inadempimento". 3.3. Il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - "nullità della sentenza o del procedimento" e ciò "con riguardo all'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. sotto il profilo della mancata assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie, contenenti osservazioni sulla rilevata questione d'ufficio della responsabilità extracontrattuale" della Schembri. Si dolgono i ricorrenti del fatto che, essendo quella pronunciata una sentenza "a sorpresa" (o c.d. "della terza via"), fondata sulla mancata presentazione della Schembri alla stipulazione del rogito, il giudice di appello avrebbe dovuto provocare il contraddittorio sul punto. 3.4. Il quarto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "falsa applicazione di norma di diritto", avuto riguardo "all'erronea applicazione degli artt. 2395 e 2476 cod. civ." Si ribadisce, questa volta mediante la deduzione di un vizio di sussunzione, che, essendo consistito il supposto inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] "nell'aver omesso di presentarsi alla stipula del rogito", l'agire dell'amministratore Schembri "rappresenta ed integra il fatto materiale attraverso il quale viene esteriorizzato l'inadempimento della società" e "non è altro da questo", sicché nella specie difetta quella autonoma condotta dolosa o colposa dell'amministratore necessaria per integrare le ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui alle norme suddette. 3.5. Il quinto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", e ciò "avuto riguardo all'omessa disamina delle circostanze rappresentate dalla stipula del rogito a data successiva al l° luglio 2014 ed al successivo mancato invito a stipulare il rogito notarile". Premesso che, secondo i ricorrenti, non sussiste - nel presente caso - la fattispecie della c.d. "doppia conforme di merito" (e ciò perché, diversamente dal Tribunale che aveva fondato la responsabilità della Schembri sulla circostanza che la stessa si sarebbe impegnata personalmente al pagamento dei frutti, il giudice d'appello ha ravvisato un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale), gli stessi si dolgono dell'avvenuta violazione dell'art. 132, comma 4 [recte: comma 2, n. 4)], cod. proc. civ. per mancanza di motivazione, in relazione alle stesse circ:ostanze già elencate nella formulazione del primo motivo. 3.6. Il sesto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "falsa applicazione di norme di diritto", avuto riguardo "al combinato disposto degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 345 cod. proc. civ. con riferimento all'entità dei canoni di locazione". Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto - come già la pronuncia resa in prime cure - assolto l'onere probatorio relativo all'entità dei canoni di locazione, ai quali sono stati parametrati i frutti civili dell'immobile, in ragione della mancata contestazione da parte degli odierni ricorrenti. In questo modo, però, sarebbe stato disatteso il principio secondo cui la non contestazione "non costituisce prova legale" dei fatti oggetto di giudizio, "bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio" (è citata Cass. Sez. Lav., sent. 4 aprile 2017, n. 8708). 3.7. Infine, il settimo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "nullità della sentenza", avuto riguardo "all'art. 132, comma 4 [recte: comma 2, n. 4)], cod. proc. civ. con riferimento all'inesistenza della motivazione con la quale la sentenza di appello ha rigettato il motivo di impugnazione formulato dalle ricorrenti e volto a censurare la sentenza di primo grado" nella parte in cui, di fatto, "poneva a carico delle stesse anche l'importo dell'IVA concernente il canone di locazione". Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame, teso a dimostrare che il canone di locazione fosse già comprensivo di IVA (e che la stessa, pertanto, non potesse essere autonomamente conteggiata), affermando che "l'attore, in primo grado, indicando i frutti nell'importo di Euro 5.000,00 a semestre, aveva inteso fare riferimento ai corrispettivi netti della locazione dell'immobile". Si tratterebbe, secondo i ricorrenti, di motivazione puramente apparente, come tale idonea ad integrare il vizio di carenza di motivazione. 4. È rimasto solo intimato il Fabris. 5. Le ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va rigettato. 6.1. Il primo motivo è inammissibile. 6.1.1. Opera, infatti, a dispetto di quanto sostenuto dalle ricorrenti, la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. Sul punto va, innanzitutto, segnalato che - avendo il gravame esperito dalle odierne ricorrenti investito una sentenza resa in prime cure in data 18 giugno 2018 - l'atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'il settembre 2012. Orbene, siffatta circostanza determina l'applicazione "ratione temporis" dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817- 01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso - qual è quello presente, come si dirà - di cd. "doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere, ciò che nella specie non risulta avvenuto, "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01). Secondo le ricorrenti, infatti, le due pronunce sarebbero differenti in quanto, se "la sentenza di primo grado non forniva alcuna risposta argomentata alle doglianze" degli allora convenuti, quella della Corte di Appello ricostruisce "il fatto in termini assai più completi ancorché non esaustivi". Ciò non basta, però, per escludere la sussistenza della c.d. "doppia conforme di merito", fattispecie che ricorre "non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice" (Cass. Sez. 6-2, ord. 9 marzo 2022, n. 7724, Rv. 664193-01). Inoltre, il motivo è inammissibile per un'ulteriore ragione, ovvero perché assume come oggetto di critica due diverse parti della motivazione della sentenza impugnata, la prima relativa allo scrutinio del quarto motivo di appello, la seconda del terzo, così pretendendo di assumere ad oggetto di critica - unitariamente - un tessuto motivazionale riferentesi a due motivazioni distinte. Il presente motivo, inoltre, riassume - in modo parziale - la motivazione della sentenza in ordine al terzo motivo di appello, ciò che rende la critica svolta, nuovamente, inidonea, dato che essa non risulta correlata all'effettività della motivazione "in parte qua". Infine, il motivo è svolto sulla base di una premessa, per così dire, "eccentrica" rispetto alla denuncia del vizio di "omesso esame", ovvero, quella relativa all'esistenza di una serie di mancate contestazioni ai sensi dell'art. 115 cod. prec. civ., addebitando, però, alla Corte territoriale - attraverso la riproduzione di una serie di atti di parte - la violazione non di tale norma, bensì dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. (si vedano le ultime tre righe della pagina 21). In questo modo, però, il motivo non presenta la struttura propria del vizio di cui al n. 5) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., in quanto non fornisce una individuazione dei fatti omessi alla stregua dei precisi canoni indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (la quale esige l'indicazione non solo del fatto "omesso" e della sua "decisività", ma anche del "dato", 1:estuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, oltre che del "come" e del "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale; cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01), ed anzi, nell'evocare il n. 4) del comma 2 dell'art. 132 cod. proc. civ., basa la deduzione della relativa violazione su elementi estranei alla motivazione stessa, e ciò nuovamente in modo inammissibile (si veda, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01). 6.2. Il secondo motivo non è fondato.6.2.1. La sentenza impugnata non opera, infatti, alcuna riqualificazione, in termini extracontrattuali, della responsabilità della Schembri. Essa, per vero, pur riconoscendo che, a ragione, le appellanti avevano evidenziato "che era la proprietaria [OSCURATO:PERSONA] a poter cedere i frutti dell'immobile e che le previsioni contrattuali non prevedevano alcun obbligo di garanzia a carico di [OSCURATO:PERSONA]", ribadisce - come già affermato dal primo giudice - che la pretesa Fabris era da soddisfare "a titolo di risarcimento del danno per inadempimento", soggiungendo, però, che "la responsabilità per l'inadempimento all'obbligo di eseguire il rogito è da ascrivere anche in capo a [OSCURATO:PERSONA] che, in qualità di amministratrice unica della società e legale rappresentante, avrebbe dovuto presentarsi alla data fissata per il rogito". Orbene, le ricorrenti, lungi dall'investire tale affermazione, contestando come fosse possibile che la condotta dell'amministratrice unica, anziché "impegnare" la sola sfera giuridica del soggetto - la società - di cui la Schembri era legale rappresentante, potesse determinarne un'autonoma responsabilità contrattuale, ha "immaginato", contro le risultanze della sentenza impugnata, che quella ascritta alla Schembri fosse una responsabilità aquiliana da "mala gestio". Sul punto, quindi, deve ribadirsi la necessità che il motivo di ricorso per cassazione si confronti sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872- 01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01). In ogni caso, anche a ritenere che il giudice di appello abbia riqualificato in termini aquiliani la responsabilità della Schembri (ciò che però, per le ragioni appena indicate, non è avvenuto), va comunque esclusa la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. E ciò alla stregua del principio secondo cui, "in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio «iura novit curia», di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fal:tispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti", sebbene tale principio debba "essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato" (da ultimo, Cass, Sez. Lav., sent. 3 marzo 2021, n. 5832, Rv. 660681-01). Nel caso in esame, tuttavia, nessuna di tali evenienze si è realizzata: il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria del Fabris è sempre costituito dalla mancata presentazione della Schembri dal notaio; il bene richiesto è sempre costituito dai "frul:ti civili" dell'immobile. 6.3. Per le stesse ragioni, anche il terzo motivo non è fondato. 6.3.1. Accedendo, infatti, alla prima delle impostazioni sopra illustrata (ovvero, che non vi è stata alcuna riqualificazhone del titolo di responsabilità della Schembri) i motivi di ricorso secondo e terzo "simul stabunt, simul cadent"; se si accede alla seconda impostazione, deve rilevarsi che quando "il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'«error iuris in iudicando», ovvero dall'«error in iudicando de iure procedendi», la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato" (da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 18 giugno 2018, n. 16049, Rv. 649531-01; Cass. Sez. 1. ord. 8 giugno 2018, n. 15037, Rv. 649558-01). 6.4. Il quarto motivo - che è strettamente connesso al secondo - è inammissibile.6.4.1. Escluso che la sentenza impugnata abbia inteso ricostruire la responsabilità della Schembri, da contrattuale che era stata ipotizzata, in aquiliana (da "mala gestio"), neppure astrattamente può porsi un problema di falsa applicazione degli artt. 2935 e 2476 cod. civ. 6.5. Il quinto motivo - peraltro, formulato in modo ambiguo - è, nuovamente, inammissibile. 6.5.1. Infatti, tale censura - come conferma il riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - è da intendere alla stregua di una denuncia di "omesso esame" di un fatto decisivo, sicché valgono, al riguardo, le stesse considerazioni svolte per il primo motivo, tese ad evidenziarne, sotto più profili, la sua inammissibilità. Nondimeno, il medesimo esito si prospetta, in ogni caso, quand'anche la censura fosse da intendere - come lascerebbe ipotizzare, invece, il richiamo all'art. 132, comma 4 [recte: comma 2, n. 4)], cod. proc. civ. - quale denuncia di un vizio motivazionale. Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento' (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando, poi, la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata; in senso analogo, di recente, Cass. Sez. 1, ord. n. 7090 del 2022, cit.), ovvero proprio quanto, nel caso di specie, pretenderebbero di fare le ricorrenti. Nella specie, infatti, è attraverso un confronto con il materiale istruttorio che si pretende di evidenziare l'esistenza del vizio motivazionale. 6.6. Il sesto motivo non è fondato.6.1. In disparte, infatti, il rilievo - che, al pari del carattere meramente assertivo e generico della censura, evidenzia profili di criticità del motivo già sul piano della sua ammissibilità -- che gli odierni ricorrenti, dolendosi dell'errata applicazione del principio di non contestazione, a loro dire già operata dal primo giudice, avrebbero dovuto dimostrare di aver proposto gravame sLI punto, dirimente, nel senso del rigetto del motivo, risulta la seguente constatazione. Difatti, se è vero che questa Corte ha affermato che "la non contestazione non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio" (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 4 aprile 2017, n. 8708, Rv. 644025-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, ord. 26 febbraio 2020, n. 5140, Rv. 656881-01), deve rilevarsi come la Corte giuliana non si sia affatto sottratta a tale "valutazione discrezionale". Essa, infatti, lungi dal fondare la propria decisione, in relazione alla quantificazione dei frutti civili dell'immobile, sulla (sola) non contestazione delle già convenute, ha sottolineato come le stesse pretendessero di provare - ma con documentazione prodotta in spregio al divieto di "nova" ex art.345 cod. proc. civ. - essere l'entità del canone semestrale di locazione (preso a riferimento per il calcolo di detti "frutti civili") non di C 5.000,00 a semestre, bensì di importo inferiore. La sentenza impugnata, quindi, non ha attribuito valore di prova legale alla "non contestazione", ma l'ha liberamente apprezzata nel confronto con le altre risultanze processuali, o meglio con l'ulteriore materiale probatorio acquisito, ivi compreso quello prodotto dalle stesse appellanti, del quale ha, però, rilevato la tardività. Non è dunque mancata quella valutazione "globale", richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte richiamata dalle ricorrenti nell'illustrazione del presente motivo. 6.7. Il settimo motivo è, infine, inammissibile. 6.7.1. Difatti, in relazione al computo dell'I.V.A. la motivazione non può considerarsi "apparente", nel senso dianzi delineato (ovvero di manifesta illogicità o irriducibile contraddittorietà che emerga dallo stesso testo della sentenza), ma semmai "insufficiente", evenienza - come si è detto - non più prospettabile come vizio motivazionale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. n. 7090 del 2022, cit.). 7. In conclusione, il ricorso va rigettato. 8. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo il Fabris rimasto solo intimato. 9. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste a carico delle ricorrenti l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, cornma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
Sentenza Cassazione n. 25601/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris