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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 22101/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Brescia, in data 18.9.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), c.p. (capo n. 1), in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dichiarava il Gilberti responsabile anche del reato ex art. 4,

I. n. 110 del 1975, di cui al capo n. 3), e, riconosciuta l'ipotesi lieve di cui al terzo comma, lo condannava per tale reato alla pena di euro 600,00 di ammenda; dichiarava, altresì, l'imputato delinquente abituale, ai sensi dell'art. 102, c.p., con conseguente applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza della assegnazione a una colonia agricola per la durata di anni due, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Gilberti, lamentando: 1) mancanza di motivazione con riferimento al motivo di gravame con cui l'appellante aveva contestato la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, co. 1, n. 2) e n. 7), c.p.; 2) mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti; 3) vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del prevenuto per il reato di cui al capo n. 3) dell'imputazione; 4) violazione di legge in punto di riconoscimento della qualità di delinquente abituale in capo al Gilberti.

2.1. Con requisitoria scritta del 19.1.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto, limitatamente ai primi tre motivi di impugnazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, l'imputato non tiene conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879).

5. Quanto alle censure articolate con il secondo motivo di ricorso, del pari ne va evidenziata la inammissibilità.

Ed invero, come sottolineato da un condivisibile arresto del [OSCURATO:PERSONA], le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez.

IV, 06/05/2014, n. 29951; Cass., Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, Rv. 279181).

Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

II, 08/07/2010, n. 36265, Rv. 248535; Cass., sez.

I, 09/12/2010, n. 2668, Rv. 249549; Cass., Sez. 7, n. 11571 del 19/02/2016, Rv. 266148).

Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (anche se tale decisione, per effetto di un evidente lapsus calami, ha preso la forma grafica di un mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in realtà già concesse dal giudice di primo grado, ma con giudizio di equivalenza) sulla base di una valutazione complessiva (di segno negativo) della personalità dell'imputato, desunta anche dall'esistenza a carico di quest'ultimo di numerosi precedenti penali, dunque proprio alla luce di uno dei parametri di cui all'art. 133, c.p., ritenuto di valore assorbente, sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica, laddove, a fronte di tale motivazione, i rilievi del ricorrente a sostegno della propria richiesta si presentano come censure di merito, non scrutinabili in questa sede di legittimità.

6. Anche il terzo motivo di ricorso si espone a una censura di inammissibilità.

Come è noto, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, va qualificata arma impropria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, Rv. 268750; Cass., Sez. 5, n. 49517 del 21/11/2013, Rv. 257758).

Sono, in conclusione, armi improprie gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione (come strumenti di lavoro oppure di uso domestico, agricolo, scientifico, industriale o simile), possono tuttavia occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa della persona (cfr. Cass., Sez. 2, n. 5537 del 16/01/2014, Rv. 258277).

Orbene la corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando la potenzialità offensiva dell'oggetto rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, sia in ragione delle sue caratteristiche strutturali (una pinza multiuso in acciaio munita di lama appuntita in grado di offendere), sia per il fatto che il Gilberti aveva utilizzato l'oggetto in questione per forzare la portiera dell'autovettura marca Jaguar parcheggiata sulla pubblica via, impossessandosi di un tablet in essa contenuto, per poi brandirlo alla vista degli agenti operanti intervenuti sul luogo dei fatti.

A fronte di tale percorso motivazionale, né manifestamente illogico, né contraddittorio, le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche e di natura meramente fattuale, in quanto con esse l'imputato si è limitato, da un lato, a denunciare la mancata considerazione da parte del giudice di appello della giustificazione fornita dal Gilberti in ordine al porto della pinza (senza, tuttavia, esplicitarne il contenuto), dall'altro, a contestare che l'oggetto in questione sia stato utilizzato per arrecare offesa alla persona, dimostrando, con tale ultimo rilievo, di non avere meditato a sufficienza la nozione di arma impropria, che, come si è detto, richiede non l'effettiva utilizzazione dell'oggetto atto a offendere, ma la sua potenziale destinazione all'offesa della persona.

7. Manifestamente infondato, oltre che tale da sollecitare una valutazione di merito, non consentita in questa sede di legittimità, appare il quarto motivo di ricorso.

Da tempo la giurisprudenza di legittimità, attraverso una serie di condivisibili arresti, ha chiarito che nel regime introdotto dagli artt. 21 e 31 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, recante modifiche all'ordinamento penitenziario, la dichiarazione di abitualità nel delitto presunta dalla legge, da cui deriva l'applicazione o la prosecuzione di una misura di sicurezza, richiede la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati dall'art. 102, c.p., quanto della attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, ai sensi degli artt. 133 e 203 dello stesso codice.

Con la conseguenza che non soddisfa il correlativo obbligo di motivazione il giudice che, nel dichiarare taluno delinquente abituale, si limiti, sull'apodittica presupposizione delle condizioni di cui al citato art. 102, c.p., a richiamarsi, per quanto attiene il requisito della attuale pericolosità del soggetto, ai "numerosi e gravi precedenti penali" del medesimo, non esprimendosi in tal modo alcun valido giudizio critico in ordine alla probabilità o meno della futura commissione di nuovi reati (cfr. Cass., Sez. 1, n. 1917 del 04/05/1992, Rv. 191034; Cass., Sez. 1, n. 49976 del 17/09/2018, Rv. 276149).

Orbene la corte territoriale ha reso una decisione assolutamente in linea con i principi ora richiamati, in quanto, da un lato, ha evidenziato la sussistenza del requisito normativamente fissato dall'art. 102, co. 1, c.p. (profilo che non ha formato oggetto di specifica doglianza da parte del ricorrente); dall'altro ha svolto un'approfondita valutazione della pericolosità sociale del Gilberti, fondata non solo su di un'analitica esposizione della sua "carriera criminale", incentrata sul notevole numero e sulla qualità dei precedenti penali esistenti a carico del prevenuto (tra cui alcuni in materia di sostanze stupefacenti, uno per omicidio preterintenzionale e "una impressionante serie di furti consumati e tentati"), ma anche sulla considerazione che quest'ultimo, privo di attività lavorativa e di stabile dimora, "non ha mai mostrato alcuna resipiscenza per la sua condotta, né ha tentato di reinserirsi in un ambito di legalità ovvero all'interno di "un programma di recupero, anche tramite contatti con strutture sociali quali, ad esempio, i Servizi sociali".

Sicché risulta dotata di intrinseca coerenza logica la conclusione cui è giunta la corte territoriale, secondo cui gli evidenziati elementi autorizzano l'affermazione sulla probabilità che il Gilberti, per il futuro, continuerà a delinquere, per poter sopravvivere, non avendo egli a sua disposizione altre risorse economiche diverse da quelle provenienti da attività illecite, giustificando l'applicazione nei suoi confronti della disposta misura di sicurezza.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inamnnissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Brescia, in data 18.9.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), c.p. (capo n. 1), in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dichiarava il Gilberti responsabile anche del reato ex art. 4, I. n. 110 del 1975, di cui al capo n. 3), e, riconosciuta l'ipotesi lieve di cui al terzo comma, lo condannava per tale reato alla pena di euro 600,00 di ammenda; dichiarava, altresì, l'imputato delinquente abituale, ai sensi dell'art. 102, c.p., con conseguente applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza della assegnazione a una colonia agricola per la durata di anni due, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Gilberti, lamentando: 1) mancanza di motivazione con riferimento al motivo di gravame con cui l'appellante aveva contestato la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, co. 1, n. 2) e n. 7), c.p.; 2) mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti; 3) vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del prevenuto per il reato di cui al capo n. 3) dell'imputazione; 4) violazione di legge in punto di riconoscimento della qualità di delinquente abituale in capo al Gilberti. 2.1. Con requisitoria scritta del 19.1.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto, limitatamente ai primi tre motivi di impugnazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, l'imputato non tiene conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). 5. Quanto alle censure articolate con il secondo motivo di ricorso, del pari ne va evidenziata la inammissibilità. Ed invero, come sottolineato da un condivisibile arresto del [OSCURATO:PERSONA], le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951; Cass., Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, Rv. 279181). Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265, Rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, Rv. 249549; Cass., Sez. 7, n. 11571 del 19/02/2016, Rv. 266148). Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (anche se tale decisione, per effetto di un evidente lapsus calami, ha preso la forma grafica di un mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in realtà già concesse dal giudice di primo grado, ma con giudizio di equivalenza) sulla base di una valutazione complessiva (di segno negativo) della personalità dell'imputato, desunta anche dall'esistenza a carico di quest'ultimo di numerosi precedenti penali, dunque proprio alla luce di uno dei parametri di cui all'art. 133, c.p., ritenuto di valore assorbente, sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica, laddove, a fronte di tale motivazione, i rilievi del ricorrente a sostegno della propria richiesta si presentano come censure di merito, non scrutinabili in questa sede di legittimità. 6. Anche il terzo motivo di ricorso si espone a una censura di inammissibilità. Come è noto, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, va qualificata arma impropria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, Rv. 268750; Cass., Sez. 5, n. 49517 del 21/11/2013, Rv. 257758). Sono, in conclusione, armi improprie gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione (come strumenti di lavoro oppure di uso domestico, agricolo, scientifico, industriale o simile), possono tuttavia occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa della persona (cfr. Cass., Sez. 2, n. 5537 del 16/01/2014, Rv. 258277). Orbene la corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando la potenzialità offensiva dell'oggetto rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, sia in ragione delle sue caratteristiche strutturali (una pinza multiuso in acciaio munita di lama appuntita in grado di offendere), sia per il fatto che il Gilberti aveva utilizzato l'oggetto in questione per forzare la portiera dell'autovettura marca Jaguar parcheggiata sulla pubblica via, impossessandosi di un tablet in essa contenuto, per poi brandirlo alla vista degli agenti operanti intervenuti sul luogo dei fatti. A fronte di tale percorso motivazionale, né manifestamente illogico, né contraddittorio, le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche e di natura meramente fattuale, in quanto con esse l'imputato si è limitato, da un lato, a denunciare la mancata considerazione da parte del giudice di appello della giustificazione fornita dal Gilberti in ordine al porto della pinza (senza, tuttavia, esplicitarne il contenuto), dall'altro, a contestare che l'oggetto in questione sia stato utilizzato per arrecare offesa alla persona, dimostrando, con tale ultimo rilievo, di non avere meditato a sufficienza la nozione di arma impropria, che, come si è detto, richiede non l'effettiva utilizzazione dell'oggetto atto a offendere, ma la sua potenziale destinazione all'offesa della persona. 7. Manifestamente infondato, oltre che tale da sollecitare una valutazione di merito, non consentita in questa sede di legittimità, appare il quarto motivo di ricorso. Da tempo la giurisprudenza di legittimità, attraverso una serie di condivisibili arresti, ha chiarito che nel regime introdotto dagli artt. 21 e 31 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, recante modifiche all'ordinamento penitenziario, la dichiarazione di abitualità nel delitto presunta dalla legge, da cui deriva l'applicazione o la prosecuzione di una misura di sicurezza, richiede la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati dall'art. 102, c.p., quanto della attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, ai sensi degli artt. 133 e 203 dello stesso codice. Con la conseguenza che non soddisfa il correlativo obbligo di motivazione il giudice che, nel dichiarare taluno delinquente abituale, si limiti, sull'apodittica presupposizione delle condizioni di cui al citato art. 102, c.p., a richiamarsi, per quanto attiene il requisito della attuale pericolosità del soggetto, ai "numerosi e gravi precedenti penali" del medesimo, non esprimendosi in tal modo alcun valido giudizio critico in ordine alla probabilità o meno della futura commissione di nuovi reati (cfr. Cass., Sez. 1, n. 1917 del 04/05/1992, Rv. 191034; Cass., Sez. 1, n. 49976 del 17/09/2018, Rv. 276149). Orbene la corte territoriale ha reso una decisione assolutamente in linea con i principi ora richiamati, in quanto, da un lato, ha evidenziato la sussistenza del requisito normativamente fissato dall'art. 102, co. 1, c.p. (profilo che non ha formato oggetto di specifica doglianza da parte del ricorrente); dall'altro ha svolto un'approfondita valutazione della pericolosità sociale del Gilberti, fondata non solo su di un'analitica esposizione della sua "carriera criminale", incentrata sul notevole numero e sulla qualità dei precedenti penali esistenti a carico del prevenuto (tra cui alcuni in materia di sostanze stupefacenti, uno per omicidio preterintenzionale e "una impressionante serie di furti consumati e tentati"), ma anche sulla considerazione che quest'ultimo, privo di attività lavorativa e di stabile dimora, "non ha mai mostrato alcuna resipiscenza per la sua condotta, né ha tentato di reinserirsi in un ambito di legalità ovvero all'interno di "un programma di recupero, anche tramite contatti con strutture sociali quali, ad esempio, i Servizi sociali". Sicché risulta dotata di intrinseca coerenza logica la conclusione cui è giunta la corte territoriale, secondo cui gli evidenziati elementi autorizzano l'affermazione sulla probabilità che il Gilberti, per il futuro, continuerà a delinquere, per poter sopravvivere, non avendo egli a sua disposizione altre risorse economiche diverse da quelle provenienti da attività illecite, giustificando l'applicazione nei suoi confronti della disposta misura di sicurezza. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inamnnissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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