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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 49673/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Siria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano il 10/11/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Con. [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; -lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto l'imputata colpevole della ricettazione di un modulo per carta di identità di provenienza delittuosa, condannandola alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa con i doppi benefici di legge.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata a mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'articolo 420 quater cod. proc. pen. e alla dichiarazione di assenza.

Rileva, in particolare, la ricorrente che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è avvenuta nella fase delle indagini e non si rinvengono in atti elementi che attestino l'instaurazione di un effettivo rapporto defensionale.

Risulta, pertanto, censurabile la motivazione della Corte territoriale che ha rigettato l'eccezione difensiva argomentando circa l'idoneità delle notificazioni eseguite presso il difensore domiciliatario al fine della conoscenza del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. La sentenza resa da Sez.

U. n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 ha sottolineato che "non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen.( tra cui la dichiarazione o elezione di domicilio) siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche" ed ha chiarito che "il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato. ....", tanto che l'art. 420-quater cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica "personalmente ad opera della polizia giudiziaria".

La disposizione dimostra, quindi, che il sistema è incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione.

L'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., deve essere, pertanto, inteso -secondo l'esegesi delle Sezioni Unite- "nell'ottica di una comprensibile facilitazione del compito del giudice" realizzata attraverso la tipizzazione dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in iudicium può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato.

"Letto nel contesto della disposizione, quindi, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo.

Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità". 2.1 Tuttavia, l'indice della regolarità formale della notifica soffre di ulteriori limitazioni quanto a capacità dimostrativa della conoscenza del processo in capo all'imputato allorché risulti officiato un difensore d'ufficio, presso cui nella fase delle indagini risulti eletto domicilio, giacché l'istituto può assolvere efficacemente la funzione agevolatrice solo a condizione dell'effettiva instaurazione di un rapporto defensionale tra l'indagato/imputato e il legale officiato.

Questa Corte con orientamento costante ritiene, infatti, che la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a carico dell'imputato non può essere desunta dalla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d'iniziativa della polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 9441 del 24/01/2017, Rv. 269221) dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020,dep. 2021, Rv. 281483; Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Rv. 283264).

3. Nel delineato contesto interpretativo che vede la recessività del dato meramente formale della regolarità delle notifiche, e in difetto di elementi che depongano per la volontaria sottrazione della prevenuta alla conoscenza del processo, deve reputarsi giuridicamente non condivisibile la valutazione della Corte territoriale e ab origine viziata la dichiarazione d'assenza con conseguente annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e trasmissione degli atti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, il 2 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Siria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano il 10/11/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Con. [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; -lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto l'imputata colpevole della ricettazione di un modulo per carta di identità di provenienza delittuosa, condannandola alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa con i doppi benefici di legge.2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata a mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'articolo 420 quater cod. proc. pen. e alla dichiarazione di assenza. Rileva, in particolare, la ricorrente che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è avvenuta nella fase delle indagini e non si rinvengono in atti elementi che attestino l'instaurazione di un effettivo rapporto defensionale. Risulta, pertanto, censurabile la motivazione della Corte territoriale che ha rigettato l'eccezione difensiva argomentando circa l'idoneità delle notificazioni eseguite presso il difensore domiciliatario al fine della conoscenza del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. La sentenza resa da Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 ha sottolineato che "non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen.( tra cui la dichiarazione o elezione di domicilio) siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche" ed ha chiarito che "il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato. ....", tanto che l'art. 420-quater cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica "personalmente ad opera della polizia giudiziaria". La disposizione dimostra, quindi, che il sistema è incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione. L'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., deve essere, pertanto, inteso -secondo l'esegesi delle Sezioni Unite- "nell'ottica di una comprensibile facilitazione del compito del giudice" realizzata attraverso la tipizzazione dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in iudicium può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato. "Letto nel contesto della disposizione, quindi, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo. Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità". 2.1 Tuttavia, l'indice della regolarità formale della notifica soffre di ulteriori limitazioni quanto a capacità dimostrativa della conoscenza del processo in capo all'imputato allorché risulti officiato un difensore d'ufficio, presso cui nella fase delle indagini risulti eletto domicilio, giacché l'istituto può assolvere efficacemente la funzione agevolatrice solo a condizione dell'effettiva instaurazione di un rapporto defensionale tra l'indagato/imputato e il legale officiato. Questa Corte con orientamento costante ritiene, infatti, che la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a carico dell'imputato non può essere desunta dalla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d'iniziativa della polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 9441 del 24/01/2017, Rv. 269221) dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020,dep. 2021, Rv. 281483; Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Rv. 283264). 3. Nel delineato contesto interpretativo che vede la recessività del dato meramente formale della regolarità delle notifiche, e in difetto di elementi che depongano per la volontaria sottrazione della prevenuta alla conoscenza del processo, deve reputarsi giuridicamente non condivisibile la valutazione della Corte territoriale e ab origine viziata la dichiarazione d'assenza con conseguente annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e trasmissione degli atti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, il 2 dicembr
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