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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 22605/2026

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te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5691/2021depositata il 09/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2478/2018, il Tribunale di Latina, decidendosull’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA] per uno scoperto di contoNumero registro generale 6337/2022Numero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22605/2026Data pubblicazione 02/07/2026corrente di € 720.415,18, revocò il decreto ingiuntivo e respinse tutte ledomande, ivi comprese quelle riconvenzionali di restituzione e dirisarcimento del danno, compensando interamente fra le parti le spese dilite.Proposta impugnazione principale dalla banca e condizionata dalPattaro, la Corte d’appello di Roma con sentenza del 9 agosto 2021, n.5691 ha accolto parzialmente l’impugnazione principale ed ha respintol’incidentale, condannando il Pattaro al pagamento della somma di €416.274,36, come determinata dalla c.t.u., oltre accessori.La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:a) la legge sostanziale applicabile è quella della Repubblica di SanMarino, dove i contratti sono stati conclusi ed essendo il criterio dicollegamento più stretto con tale Stato, in base all’art. 4 Convenzione diRoma del 1980, applicabile in virtù del richiamo di cui all’art. 57 l. n. 218del 1995, posto che ivi ha l’unica sede la banca, a cui carico è laprestazione caratteristica; viceversa, non è integrata la fattispecie dell’art.5 sul foro del consumatore, sia per la mancata prova di tale veste in capoall’investitore, che l’ha solo genericamente enunciata, sia per l’esclusioneex comma quarto, lett. b), della disposizione; inoltre, l’appellanteincidentale non ha neppure indicato quali norme della legge stranierasarebbero contrarie all’ordine pubblico, né quale inadempimento la bancaavrebbe posto in essere, rispetto agli obblighi posti dalla legge sostanzialeche regola i contratti;b) il credito vantato dalla banca è provato, sulla base dei documenti incorrente, il contratto di deposito a custodia ed amministrazione titoli, laprocura speciale rilasciata al procuratore [OSCURATO:PERSONA] notificata allabanca, il contratto di “scoperto in c/c”, varie comunicazioni tra le partirelative al dossier titoli, i contratti di web banking e web trading, con iquali l’investitore poteva monitorare le proprie operazioni in tempo reale,Numero registro generale 6337/2022Numero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22605/2026Data pubblicazione 02/07/2026ed il resoconto del fido e del dossier titoli; dall’altro lato, i documenticontenenti gli ordini di investimento sui titoli, prodotti tardivamente dallabanca innanzi al c.t.u., non sono l’indefettibile mezzo di provadell’esistenza degli ordini stessi, costituendo tutti gli altri documenti laprova idonea della pretesa, ed avendo le parti pattuito la possibilità diimpartire anche ordini verbali nelle condizioni di contratto;c) è irrilevante la circostanza che il procuratore specialedell’investitore, sig. [OSCURATO:PERSONA], avesse operato illecitamente nellaraccolta abusiva del risparmio ed intermediazione finanziaria, essendostato provato in modo pieno, per quanto attiene al presente processo, cheegli non operò come promotore finanziario della banca, ma qualeprocuratore speciale e di fiducia dello stesso Pattaro, in virtù di unaprocura piena ad operare per suo conto ed in proprio nome.Avverso la sentenza propone ricorso il soccombente, sulla base dicinque motivi.

Resiste la banca con controricorso, illustrato anche damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 651 c.p.p., 3, 65 e 134 della legge sammarinese n. 165/2005sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi, in quanto lerichiamate disposizioni dello Stato estero, applicabili alla vicenda,prevedono la nullità degli atti, contratti ed ordini posti in essere da unsoggetto non autorizzato all’esercizio dell’attività di promotore finanziario,ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a sette mesi di reclusione edalla multa di € 5.000,00, con la sentenza del Tribunale commissarialepenale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 agosto 2010 passata in giudicato, per averesercitato attività riservata, senza la necessaria autorizzazionedell’autorità di vigilanza.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 6337/2022Numero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22605/2026Data pubblicazione 02/07/2026Esso non coglie, e non cesura, la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, la quale ha ben espresso e precisato come sia decisiva, alriguardo, la circostanza per cui il predetto non abbia affatto operato comepromotore finanziario, reale o apparente, della banca, ma, al contrario,abbia semplicemente agito quale procuratore speciale del cliente, avendoricevuto mandato con rappresentanza dallo stesso investitore, allo scopodi compiere le operazioni bancarie per suo conto ed in suo nome, come difatto avvenuto.Tale statuizione, pertanto, da un lato concerne un accertamento difatto, non ripetibile in sede di legittimità, e all’altro integra una idonearagione della decisione impugnata, idonea a sostenerne gli esiti.Va, infine, pure rilevato che, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c., neppure risulta indicato, ai fini dell’applicazione dell'art. 651 c.p.p.,se il responsabile civile sia stato citato o sia intervenuto nel giudiziopenale.2. – Con il secondo motivo, si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., consistente nel fatto che I.B.S.s.p.a. ha esercitato abusivamente l’attività bancaria in Italia mediante ilCredito di [OSCURATO:SOCIETA]. ed egli aveva rilevato la circostanza nella suacomparsa conclusionale di appello.Il motivo è inammissibile, in quanto nemmeno prospetta l’integrazionedella fattispecie del vizio invocato, quanto alla esistenza di una discussionetra le parti del tema, della sua decisività e della tempestiva sottoposizionedella questione alla corte territoriale, secondo le preclusioni del codice dirito.Il vizio motivazionale, pertanto, è in realtà confutazione del dettogiudizio di fatto.3. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1352, 1421 e 2697 c.c., 115, 633 e 645 c.p.c., 21 e 23 d.lgs. n.Numero registro generale 6337/2022Numero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22605/2026Data pubblicazione 02/07/202658/1998, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto non necessario che gliordini impartiti alla banca fossero provati per iscritto, sebbene il contrattoquadro prevedesse che essi fossero dati «di norma per iscritto», e lerisultanze della c.t.u. avrebbero dovuto essere meglio valutate dalla corteterritoriale.Il motivo è inammissibile: sia ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., peril principio consolidato secondo cui la clausola menzionata, che prevede gliordini siano conferiti «di norma per iscritto» e non dunque«necessariamente» per iscritto, comporta la conseguente validità di ordiniconferiti in forma verbale, prevedendo anche ordini telefonici, rendendopalesemente infondata la tesi circa l'esistenza di un obbligo di formascritta ad substantiam, atteso che la modalità di annotazione non èrequisito forma, ma adempimento dettato al solo fine di agevolare laprova della richiesta di negoziazione dei valori mobiliari (e multis, Cass. 31agosto 2020, n. 18122; Cass. 29 maggio 2019, n. 14671); sia in quanto,con riguardo alla c.t.u., si intende riproporre un esame del fatto, preclusoin sede di legittimità.4. – Con il quarto motivo, si duole della violazione o falsa applicazionedella legge sammarinese n. 165/2005 e del relativo regolamento n.7/2007 emanato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA],quanto all’art.

X.IV.1 del Capo I, Titolo IV, parte 10, nonché dell’art. 461del Compendio di diritto sammarinese, perché anche per la disciplina inquestione i contratti bancari debbono avere forma scritta e che di ognioperazione debba darsi “traccia documentale”.Il motivo è inammissibile, dal momento che la Corte territoriale haaccertato la forma scritta di tutti i contratti bancari conclusi tra le parti,per il tramite del mandatario con rappresentanza [OSCURATO:PERSONA], congiudizio di fatto non ripetibile; ed è anche inammissibile, perché nonprospettata come già sottoposta al giudice del merito, la precisazionerelativa ad una “traccia documentale” delle operazioni.Numero registro generale 6337/2022Numero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22605/2026Data pubblicazione 02/07/20265. – Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2 Tue e 38 della Carta di Nizza, dell’art. 5 della Convenzione diRoma del 19 giugno 1980, nonché degli artt. 2697 e 2909 c.c., 115 e 116c.p.c., 2 e 3 d.lgs. n. 206/2005, 21 e 23 d.lgs. n. 58/1998, in quanto lacorte del merito ha ritenuto non provata la qualifica di consumatore delcliente, mentre era onere della banca provare il contrario, ossia l’eserciziodi un’impresa in capo al medesimo, posto che non aveva contestato la suaqualità: dunque, alla luce di ciò, la Corte d’appello di Roma avrebbedovuto considerare il Pattaro un consumatore e ritenere il rapportodisciplinato dalla legge italiana, risiedendo egli in questo Stato; e, inapplicazione dell’art. 30, comma 7, d.lgs. n. 58/1998, dichiarare la nullitàdel contratto per la mancata previsione della facoltà di recesso in favoredell’opponente, essendo state le operazioni concluse fuori sede.Il motivo è inammissibile, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c., in quanto non risulta specificatamente indicato il contenuto delledifese della banca da cui desumere la non contestazione, né, ancor prima,indica la tempestiva allegazione del fatto della qualità di consumatore, dacui deriva il sorgere dell’onere di contestazione, essendo nella citazione,secondo quanto indicato in ricorso, indicato solo il contenuto dell’art. 5della Convenzione di Roma, mentre il fatto del rapporto di consumo risultaallegato solo in comparsa conclusionale, per quanto esposto nel motivo.Inoltre, il motivo giustappone critiche eterogenee, finendo perinvocare l’applicazione della normativa propria dei contratti c.d. fuori sede,di cui non è parola nella sentenza impugnata, né coglie (e quindi noncontrasta) la ratio decidendi esposta dalla Corte territoriale, secondo cuinon vi è prova della qualità di consumatore, onde non è integrata lafattispecie dell’art. 5 della Conv.

Roma del 1980: foro dalla Corte d’appelloescluso sia per la ricordata mancata prova dell’assunto, sia in forza dellalett. b) del comma quarto di tale disposizione, secondo cui il foro delconsumatore non si applica «al contratto di fornitura di servizi quando iNumero registro generale 6337/2022Numero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22605/2026Data pubblicazione 02/07/2026servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in unpaese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente».

Argomenti che innessun modo il motivo validamente attacca, con conseguente suadeclaratoria di inammissibilità.6. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 13.200,00, di cui€ 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compenti edagli accessori di legge.Dà atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio delcontributo unificato, se dovuto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1-quater.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5691/2021depositata il 09/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2478/2018, il Tribunale di Latina, decidendosull’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA] per uno scoperto di contoNumero registro generale 6337/2022Numero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22605/2026Data pubblicazione 02/07/2026corrente di € 720.415,18, revocò il decreto ingiuntivo e respinse tutte ledomande, ivi comprese quelle riconvenzionali di restituzione e dirisarcimento del danno, compensando interamente fra le parti le spese dilite.Proposta impugnazione principale dalla banca e condizionata dalPattaro, la Corte d’appello di Roma con sentenza del 9 agosto 2021, n.5691 ha accolto parzialmente l’impugnazione principale ed ha respintol’incidentale, condannando il Pattaro al pagamento della somma di €416.274,36, come determinata dalla c.t.u., oltre accessori.La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:a) la legge sostanziale applicabile è quella della Repubblica di SanMarino, dove i contratti sono stati conclusi ed essendo il criterio dicollegamento più stretto con tale Stato, in base all’art. 4 Convenzione diRoma del 1980, applicabile in virtù del richiamo di cui all’art. 57 l. n. 218del 1995, posto che ivi ha l’unica sede la banca, a cui carico è laprestazione caratteristica; viceversa, non è integrata la fattispecie dell’art.5 sul foro del consumatore, sia per la mancata prova di tale veste in capoall’investitore, che l’ha solo genericamente enunciata, sia per l’esclusioneex comma quarto, lett. b), della disposizione; inoltre, l’appellanteincidentale non ha neppure indicato quali norme della legge stranierasarebbero contrarie all’ordine pubblico, né quale inadempimento la bancaavrebbe posto in essere, rispetto agli obblighi posti dalla legge sostanzialeche regola i contratti;b) il credito vantato dalla banca è provato, sulla base dei documenti incorrente, il contratto di deposito a custodia ed amministrazione titoli, laprocura speciale rilasciata al procuratore [OSCURATO:PERSONA] notificata allabanca, il contratto di “scoperto in c/c”, varie comunicazioni tra le partirelative al dossier titoli, i contratti di web banking e web trading, con iquali l’investitore poteva monitorare le proprie operazioni in tempo reale,Numero registro generale 6337/2022Numero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22605/2026Data pubblicazione 02/07/2026ed il resoconto del fido e del dossier titoli; dall’altro lato, i documenticontenenti gli ordini di investimento sui titoli, prodotti tardivamente dallabanca innanzi al c.t.u., non sono l’indefettibile mezzo di provadell’esistenza degli ordini stessi, costituendo tutti gli altri documenti laprova idonea della pretesa, ed avendo le parti pattuito la possibilità diimpartire anche ordini verbali nelle condizioni di contratto;c) è irrilevante la circostanza che il procuratore specialedell’investitore, sig. [OSCURATO:PERSONA], avesse operato illecitamente nellaraccolta abusiva del risparmio ed intermediazione finanziaria, essendostato provato in modo pieno, per quanto attiene al presente processo, cheegli non operò come promotore finanziario della banca, ma qualeprocuratore speciale e di fiducia dello stesso Pattaro, in virtù di unaprocura piena ad operare per suo conto ed in proprio nome.Avverso la sentenza propone ricorso il soccombente, sulla base dicinque motivi. Resiste la banca con controricorso, illustrato anche damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 651 c.p.p., 3, 65 e 134 della legge sammarinese n. 165/2005sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi, in quanto lerichiamate disposizioni dello Stato estero, applicabili alla vicenda,prevedono la nullità degli atti, contratti ed ordini posti in essere da unsoggetto non autorizzato all’esercizio dell’attività di promotore finanziario,ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a sette mesi di reclusione edalla multa di € 5.000,00, con la sentenza del Tribunale commissarialepenale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 agosto 2010 passata in giudicato, per averesercitato attività riservata, senza la necessaria autorizzazionedell’autorità di vigilanza.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 6337/2022Numero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22605/2026Data pubblicazione 02/07/2026Esso non coglie, e non cesura, la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, la quale ha ben espresso e precisato come sia decisiva, alriguardo, la circostanza per cui il predetto non abbia affatto operato comepromotore finanziario, reale o apparente, della banca, ma, al contrario,abbia semplicemente agito quale procuratore speciale del cliente, avendoricevuto mandato con rappresentanza dallo stesso investitore, allo scopodi compiere le operazioni bancarie per suo conto ed in suo nome, come difatto avvenuto.Tale statuizione, pertanto, da un lato concerne un accertamento difatto, non ripetibile in sede di legittimità, e all’altro integra una idonearagione della decisione impugnata, idonea a sostenerne gli esiti.Va, infine, pure rilevato che, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c., neppure risulta indicato, ai fini dell’applicazione dell'art. 651 c.p.p.,se il responsabile civile sia stato citato o sia intervenuto nel giudiziopenale.2. – Con il secondo motivo, si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., consistente nel fatto che I.B.S.s.p.a. ha esercitato abusivamente l’attività bancaria in Italia mediante ilCredito di [OSCURATO:SOCIETA]. ed egli aveva rilevato la circostanza nella suacomparsa conclusionale di appello.Il motivo è inammissibile, in quanto nemmeno prospetta l’integrazionedella fattispecie del vizio invocato, quanto alla esistenza di una discussionetra le parti del tema, della sua decisività e della tempestiva sottoposizionedella questione alla corte territoriale, secondo le preclusioni del codice dirito.Il vizio motivazionale, pertanto, è in realtà confutazione del dettogiudizio di fatto.3. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1352, 1421 e 2697 c.c., 115, 633 e 645 c.p.c., 21 e 23 d.lgs. n.Numero registro generale 6337/2022Numero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22605/2026Data pubblicazione 02/07/202658/1998, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto non necessario che gliordini impartiti alla banca fossero provati per iscritto, sebbene il contrattoquadro prevedesse che essi fossero dati «di norma per iscritto», e lerisultanze della c.t.u. avrebbero dovuto essere meglio valutate dalla corteterritoriale.Il motivo è inammissibile: sia ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., peril principio consolidato secondo cui la clausola menzionata, che prevede gliordini siano conferiti «di norma per iscritto» e non dunque«necessariamente» per iscritto, comporta la conseguente validità di ordiniconferiti in forma verbale, prevedendo anche ordini telefonici, rendendopalesemente infondata la tesi circa l'esistenza di un obbligo di formascritta ad substantiam, atteso che la modalità di annotazione non èrequisito forma, ma adempimento dettato al solo fine di agevolare laprova della richiesta di negoziazione dei valori mobiliari (e multis, Cass. 31agosto 2020, n. 18122; Cass. 29 maggio 2019, n. 14671); sia in quanto,con riguardo alla c.t.u., si intende riproporre un esame del fatto, preclusoin sede di legittimità.4. – Con il quarto motivo, si duole della violazione o falsa applicazionedella legge sammarinese n. 165/2005 e del relativo regolamento n.7/2007 emanato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA],quanto all’art. X.IV.1 del Capo I, Titolo IV, parte 10, nonché dell’art. 461del Compendio di diritto sammarinese, perché anche per la disciplina inquestione i contratti bancari debbono avere forma scritta e che di ognioperazione debba darsi “traccia documentale”.Il motivo è inammissibile, dal momento che la Corte territoriale haaccertato la forma scritta di tutti i contratti bancari conclusi tra le parti,per il tramite del mandatario con rappresentanza [OSCURATO:PERSONA], congiudizio di fatto non ripetibile; ed è anche inammissibile, perché nonprospettata come già sottoposta al giudice del merito, la precisazionerelativa ad una “traccia documentale” delle operazioni.Numero registro generale 6337/2022Numero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22605/2026Data pubblicazione 02/07/20265. – Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2 Tue e 38 della Carta di Nizza, dell’art. 5 della Convenzione diRoma del 19 giugno 1980, nonché degli artt. 2697 e 2909 c.c., 115 e 116c.p.c., 2 e 3 d.lgs. n. 206/2005, 21 e 23 d.lgs. n. 58/1998, in quanto lacorte del merito ha ritenuto non provata la qualifica di consumatore delcliente, mentre era onere della banca provare il contrario, ossia l’eserciziodi un’impresa in capo al medesimo, posto che non aveva contestato la suaqualità: dunque, alla luce di ciò, la Corte d’appello di Roma avrebbedovuto considerare il Pattaro un consumatore e ritenere il rapportodisciplinato dalla legge italiana, risiedendo egli in questo Stato; e, inapplicazione dell’art. 30, comma 7, d.lgs. n. 58/1998, dichiarare la nullitàdel contratto per la mancata previsione della facoltà di recesso in favoredell’opponente, essendo state le operazioni concluse fuori sede.Il motivo è inammissibile, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c., in quanto non risulta specificatamente indicato il contenuto delledifese della banca da cui desumere la non contestazione, né, ancor prima,indica la tempestiva allegazione del fatto della qualità di consumatore, dacui deriva il sorgere dell’onere di contestazione, essendo nella citazione,secondo quanto indicato in ricorso, indicato solo il contenuto dell’art. 5della Convenzione di Roma, mentre il fatto del rapporto di consumo risultaallegato solo in comparsa conclusionale, per quanto esposto nel motivo.Inoltre, il motivo giustappone critiche eterogenee, finendo perinvocare l’applicazione della normativa propria dei contratti c.d. fuori sede,di cui non è parola nella sentenza impugnata, né coglie (e quindi noncontrasta) la ratio decidendi esposta dalla Corte territoriale, secondo cuinon vi è prova della qualità di consumatore, onde non è integrata lafattispecie dell’art. 5 della Conv. Roma del 1980: foro dalla Corte d’appelloescluso sia per la ricordata mancata prova dell’assunto, sia in forza dellalett. b) del comma quarto di tale disposizione, secondo cui il foro delconsumatore non si applica «al contratto di fornitura di servizi quando iNumero registro generale 6337/2022Numero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22605/2026Data pubblicazione 02/07/2026servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in unpaese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente». Argomenti che innessun modo il motivo validamente attacca, con conseguente suadeclaratoria di inammissibilità.6. – Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 13.200,00, di cui€ 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compenti edagli accessori di legge.Dà atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio delcontributo unificato, se dovuto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1-quater.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
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