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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 09433/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale,, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 06 giugno 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di concessione della liberazione condizionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato a trenta anni di reclusione, in detenzione domiciliare dal 2016.

Il Tribunale, pur riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio, avendo la DNA affermato l'utilità dell'ampia collaborazione prestata ed avendo la relazione comportamentale relativa al periodo trascorso in carcere sottolineato il buon comportamento intramurario, ha respinto la richiesta per l'assenza del presupposto del «sicuro ravvedimento» richiesto dall'art. 176 cod.pen.

Mancano, infatti, comportamenti concreti da cui desumere che il condannato abbia compiuto una rivisitazione critica del proprio passato, non essendo sufficiente, a tal fine, il rispetto delle norme penali e penitenziarie e degli obblighi connessi allo status di collaborante.

Manca, poi, qualunque interessamento verso le vittime dei reati, non avendo l'istante neppure accennato ad un tentativo di eliminare o attenuare le loro conseguenze dannose, o dimostrato l'impossibilità di provvedervi.

La buona condotta serbata sino ad oggi è il presupposto per la concessione e il mantenimento della misura alternativa alla detenzione in carcere applicata sin dal 2016, ma non è sufficiente per soddisfare il requisito del ravvedimento.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 176 cod.pen. e 16 -novies legge n. 82/1991.

Il Tribunale ha respinto la sua richiesta di concessione della liberazione condizionale violando lo spirito della legge, in quanto, pur riconoscendo gli enormi progressi compiuti, in un lungo arco temporale, ha ritenuto rilevanti il mancato risarcimento del danno, che secondo lo stesso Tribunale non è un requisito previsto dalla legge, e la gravità dei reati commessi.

Tale motivazione è in contrasto con le pronunce della giurisprudenza di legittimità, ed è illogica e irragionevole laddove, in presenza dei molti indici positivi, riconosciuti nell'ordinanza stessa, desume l'assenza di ravvedimento dal mancato risarcimento o riparazione del danno.

La motivazione è illogica anche perché contrasta, senza giustificazione, con il parere favorevole espresso dalla DNA per avere il ricorrente fornito una collaborazione ampia e molto utile, e per avere rescisso ogni collegamento con qualunque attività criminale del territorio.

Inoltre essa non valorizza, anche in chiave di riparazione simbolica, il servizio di volontariato svolto dal ricorrente nella locale parrocchia, e si contraddice perché, dopo avere affermato la necessità di una valutazione globale, fonda il diniego esclusivamente sul mancato risarcimento del danno.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia il medesimo vizio di violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 1506, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per avere l'ordinanza ritenuto non provato un effettivo ravvedimento solo a seguito della mancanza di condotte risarcitorie in favore delle vittime, così di fatto valutando tali condotte come una conditio sine qua non, mentre la normativa speciale, di cui si chiede l'applicazione, non prevede tale requisito.

Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, valorizzare l'intero percorso di vita del ricorrente, dimostrativo di un alto grado di resipiscenza e di un eccellente percorso di rieducazione stante il lungo periodo di osservazione positivo, pari a quindici anni, e quello di proficua collaborazione, protrattosi per dodici anni.

Il Tribunale ha anche trascurato di applicare la giurisprudenza d i legittimità, che ha più volte affermato come, in presenza di indici positivi che dimostrino quanto meno l'avvio di un percorso di ravvedimento, non può negarsene la sussistenza solo per la mancanza di iniziative risarcitone!.

3. Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

2. La normativa introdotta dal d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella legge n. 82/1991, all'art. 16-novies ha stabilito i requisiti per la concessione al condannato per i gravi delitti indicati, che abbia collaborato con la giustizia, la liberazione condizionale, i permessi premio e la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord.pen.

Al comma 4 ha, infatti, stabilito che il tribunale o il magistrato di sorveglianza, acquisiti la proposta e i pareri prescritti, concede i benefici richiesti se ritiene sussistenti i presupposti stabiliti al comma 1 della medesima norma, «avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento».

La sussistenza di un effettivo e completo ravvedimento del condannato, pertanto, costituisce un requisito necessario per la concessione della liberazione condizionale, ravvedimentc che deve, quindi, essere valutato dal tribunale di sorveglianza, applicando i canoni valutativi individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

Tra questi, devono essere ribaditi i principi stabiliti dalla sentenza Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Rv. 281360, secondo cui «Ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giusti2:ia, ai sensi dell'art. art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell'istante, deve tener conto di indici sintomatici del "sicuro ravvedimento", quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il perscnale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi».

Deve, infatti, sottolinearsi che l'art. 16-novies del d.l. n. 8/1991 ha stabilito che i benefici citati al comma 1 possono essere concessi al collaboratore «anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 del codice penale».

Questa espressione, secondo la sentenza Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Rv. 277141 si riferisce «non solo ai limiti di pena, espressamente richiamati, ma anche alla generale previsione di cui all'art. 176, comma quarto, cod. pen.», con la conseguenza che alla concessione di un beneficio al collaboratore di giustizia non osta, di per sé, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, in quanto la decisione del giudice non può essere subordinata a tale adempimento.

Nella valutazione della concedibilità della liberazione condizionale ad un collaboratore di giustizia, pertanto, il mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato può essere preso in esame quale possibile dimostrazione di un ravvedimento non ancora sicuro e completo, ma non può essere ritenuto di per sé ostativo, diversamente da quanto è previsto per il beneficio da concedere ad un condannato non collaborante, secondo l'esplicito contenuto dell'art. 176, comma 4, cod.pen. 3.

Il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto ai principi sopra indicati in quanto, pur dichiarando «soddisfatti i presupposti per l'accesso al beneficio», ha ritenuto insussistente il requisito del ravvedimento «previsto dal comma 4 dell'art. 16-nonies citato in disposto con l'ari:. 176, ultimo comma, c.p.».

Il successivo, approfondito esame del significato del requisito previsto dall'art. 176, ultimo comma, cod.pen., e l'esplicita affermazione di una non concedibilità del beneficio richiesto perché, nonostante l'a cclarata serietà del percorso collaborativo e la certa rescissione dei legami con il proprio passato criminale, il ricorrente non ha messo in atto iniziative per attenuare o riparare i danni materiali e morali delle proprie condotte, rendono evidente che il Tribunale ha fondato tale valutazione negativa esclusivamente sul mancato adempimento delle obbligazioni civili conseguenti ai reati commessi.

Tale mancato adempimento, di fatto, è stato ritenuto di per sé ostativo, in applicazione del disposto dell'art. 176, ultimo comma, cod.pen.

Infatti l'ordinanza, pur concludendo che esso impedisce di ritenere dimostrata «la completa maturazione del processo di ravvedimento del reo», non ha motivato perché tale condotta imponga un giudizio così severo, a fronte di una pluralità di comportamenti che l'ordinanza stessa ha evidenziato quali elementi probanti di un «sicuro ravvedimento».

Il Tribunale ha riportato i pareri positivi trasmessi dall'organo di polizia referente del luogo di dimora del condannato, della divisione di polizia anticrimine di Salerno, della DNA, della relazione di sintesi quanto alla condotta intramuraria, ha riferito dell'attività di volontariato e di formazione professionale da questi svolta, ed ha ritenuto «evidente che il [OSCURATO:PERSONA] ha maturato una volontà di recupero concretizzatasi nel positivo percorso di gradualità del beneficio e nel rispetto delle regole».

A fronte di tale valutazione, appare illogico il successivo passaggio dell'ordinanza, nel quale si afferma che «la conformazione dello stile di vita ai dettami della vita associata non può, di per sé sola, esaurire il requisito del ravvedimento anche in relazione al passato criminale dell'ex-collaboratore», potendo tale conformazione, al contrario, dimostrare un avvenuto ravvedimento, con abbandono definitivo delle logiche criminali.

La nozione di «ravvedimento», rilevante ai fini della concessione della liberazione condizione, deve comprendere il complesso dei comportamenti tenuti dal condannato durante l'esecuzione della pena, che devono risultare idonei a dimostrare la convinta revisione critica della condotta pregressa e devono consentire un giudizio prognostico certo sulla volontà di conformare la propria condotta di vita futura all'osservanza della legge penale.

In questa ottica, peraltro seguita nella prima parte dell'ordinanza impugnata, la rilevanza determinante attribuita all'assenza di iniziative risarcitorie per escludere la certezza del «sicuro ravvedimento» del ricorrente appare illogica e ingiustificata, nonché in contrasto con il principio sopra richiamato, circa la concedibilità al collaboratore di giustizia della liberazione condizionale anche in deroga al requisito richiesto dall'art.176, comma 4, cod.pen. (cfr. Sez. 1, n. 25605 del 02/12/2022, dep. 2023, n.m.; Sez. 1, n. 9482 del 02/02/2022, n.m.).L'ordinanza impugnata, quindi, non ha operato una valutazione complessiva del percorso rieducativo compiuto dal ricorrente, attribuendo di fatto una valenza ostativa ad uno degli elementi su cui è possibile fondare l'accertamento circa la sussistenza del sicuro ravvedimento, senza indicare le ragioni per cui tale elemento, cioè l'omesso adempimento delle obbligazioni civili nascenti dai reati commessi, sia idoneo a porre dei dubbi sulla serietà e definitività del suo abbandono di qualunque logica criminale, e della sua conformazione ad uno stile di vita rispettoso della legge.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale,, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 06 giugno 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di concessione della liberazione condizionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato a trenta anni di reclusione, in detenzione domiciliare dal 2016. Il Tribunale, pur riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio, avendo la DNA affermato l'utilità dell'ampia collaborazione prestata ed avendo la relazione comportamentale relativa al periodo trascorso in carcere sottolineato il buon comportamento intramurario, ha respinto la richiesta per l'assenza del presupposto del «sicuro ravvedimento» richiesto dall'art. 176 cod.pen. Mancano, infatti, comportamenti concreti da cui desumere che il condannato abbia compiuto una rivisitazione critica del proprio passato, non essendo sufficiente, a tal fine, il rispetto delle norme penali e penitenziarie e degli obblighi connessi allo status di collaborante. Manca, poi, qualunque interessamento verso le vittime dei reati, non avendo l'istante neppure accennato ad un tentativo di eliminare o attenuare le loro conseguenze dannose, o dimostrato l'impossibilità di provvedervi. La buona condotta serbata sino ad oggi è il presupposto per la concessione e il mantenimento della misura alternativa alla detenzione in carcere applicata sin dal 2016, ma non è sufficiente per soddisfare il requisito del ravvedimento. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 176 cod.pen. e 16 -novies legge n. 82/1991. Il Tribunale ha respinto la sua richiesta di concessione della liberazione condizionale violando lo spirito della legge, in quanto, pur riconoscendo gli enormi progressi compiuti, in un lungo arco temporale, ha ritenuto rilevanti il mancato risarcimento del danno, che secondo lo stesso Tribunale non è un requisito previsto dalla legge, e la gravità dei reati commessi. Tale motivazione è in contrasto con le pronunce della giurisprudenza di legittimità, ed è illogica e irragionevole laddove, in presenza dei molti indici positivi, riconosciuti nell'ordinanza stessa, desume l'assenza di ravvedimento dal mancato risarcimento o riparazione del danno. La motivazione è illogica anche perché contrasta, senza giustificazione, con il parere favorevole espresso dalla DNA per avere il ricorrente fornito una collaborazione ampia e molto utile, e per avere rescisso ogni collegamento con qualunque attività criminale del territorio. Inoltre essa non valorizza, anche in chiave di riparazione simbolica, il servizio di volontariato svolto dal ricorrente nella locale parrocchia, e si contraddice perché, dopo avere affermato la necessità di una valutazione globale, fonda il diniego esclusivamente sul mancato risarcimento del danno. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia il medesimo vizio di violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 1506, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per avere l'ordinanza ritenuto non provato un effettivo ravvedimento solo a seguito della mancanza di condotte risarcitorie in favore delle vittime, così di fatto valutando tali condotte come una conditio sine qua non, mentre la normativa speciale, di cui si chiede l'applicazione, non prevede tale requisito. Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, valorizzare l'intero percorso di vita del ricorrente, dimostrativo di un alto grado di resipiscenza e di un eccellente percorso di rieducazione stante il lungo periodo di osservazione positivo, pari a quindici anni, e quello di proficua collaborazione, protrattosi per dodici anni. Il Tribunale ha anche trascurato di applicare la giurisprudenza d i legittimità, che ha più volte affermato come, in presenza di indici positivi che dimostrino quanto meno l'avvio di un percorso di ravvedimento, non può negarsene la sussistenza solo per la mancanza di iniziative risarcitone!. 3. Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. La normativa introdotta dal d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella legge n. 82/1991, all'art. 16-novies ha stabilito i requisiti per la concessione al condannato per i gravi delitti indicati, che abbia collaborato con la giustizia, la liberazione condizionale, i permessi premio e la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord.pen. Al comma 4 ha, infatti, stabilito che il tribunale o il magistrato di sorveglianza, acquisiti la proposta e i pareri prescritti, concede i benefici richiesti se ritiene sussistenti i presupposti stabiliti al comma 1 della medesima norma, «avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento». La sussistenza di un effettivo e completo ravvedimento del condannato, pertanto, costituisce un requisito necessario per la concessione della liberazione condizionale, ravvedimentc che deve, quindi, essere valutato dal tribunale di sorveglianza, applicando i canoni valutativi individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Tra questi, devono essere ribaditi i principi stabiliti dalla sentenza Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Rv. 281360, secondo cui «Ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giusti2:ia, ai sensi dell'art. art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell'istante, deve tener conto di indici sintomatici del "sicuro ravvedimento", quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il perscnale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi». Deve, infatti, sottolinearsi che l'art. 16-novies del d.l. n. 8/1991 ha stabilito che i benefici citati al comma 1 possono essere concessi al collaboratore «anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 del codice penale». Questa espressione, secondo la sentenza Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Rv. 277141 si riferisce «non solo ai limiti di pena, espressamente richiamati, ma anche alla generale previsione di cui all'art. 176, comma quarto, cod. pen.», con la conseguenza che alla concessione di un beneficio al collaboratore di giustizia non osta, di per sé, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, in quanto la decisione del giudice non può essere subordinata a tale adempimento. Nella valutazione della concedibilità della liberazione condizionale ad un collaboratore di giustizia, pertanto, il mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato può essere preso in esame quale possibile dimostrazione di un ravvedimento non ancora sicuro e completo, ma non può essere ritenuto di per sé ostativo, diversamente da quanto è previsto per il beneficio da concedere ad un condannato non collaborante, secondo l'esplicito contenuto dell'art. 176, comma 4, cod.pen. 3. Il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto ai principi sopra indicati in quanto, pur dichiarando «soddisfatti i presupposti per l'accesso al beneficio», ha ritenuto insussistente il requisito del ravvedimento «previsto dal comma 4 dell'art. 16-nonies citato in disposto con l'ari:. 176, ultimo comma, c.p.». Il successivo, approfondito esame del significato del requisito previsto dall'art. 176, ultimo comma, cod.pen., e l'esplicita affermazione di una non concedibilità del beneficio richiesto perché, nonostante l'a cclarata serietà del percorso collaborativo e la certa rescissione dei legami con il proprio passato criminale, il ricorrente non ha messo in atto iniziative per attenuare o riparare i danni materiali e morali delle proprie condotte, rendono evidente che il Tribunale ha fondato tale valutazione negativa esclusivamente sul mancato adempimento delle obbligazioni civili conseguenti ai reati commessi. Tale mancato adempimento, di fatto, è stato ritenuto di per sé ostativo, in applicazione del disposto dell'art. 176, ultimo comma, cod.pen. Infatti l'ordinanza, pur concludendo che esso impedisce di ritenere dimostrata «la completa maturazione del processo di ravvedimento del reo», non ha motivato perché tale condotta imponga un giudizio così severo, a fronte di una pluralità di comportamenti che l'ordinanza stessa ha evidenziato quali elementi probanti di un «sicuro ravvedimento». Il Tribunale ha riportato i pareri positivi trasmessi dall'organo di polizia referente del luogo di dimora del condannato, della divisione di polizia anticrimine di Salerno, della DNA, della relazione di sintesi quanto alla condotta intramuraria, ha riferito dell'attività di volontariato e di formazione professionale da questi svolta, ed ha ritenuto «evidente che il [OSCURATO:PERSONA] ha maturato una volontà di recupero concretizzatasi nel positivo percorso di gradualità del beneficio e nel rispetto delle regole». A fronte di tale valutazione, appare illogico il successivo passaggio dell'ordinanza, nel quale si afferma che «la conformazione dello stile di vita ai dettami della vita associata non può, di per sé sola, esaurire il requisito del ravvedimento anche in relazione al passato criminale dell'ex-collaboratore», potendo tale conformazione, al contrario, dimostrare un avvenuto ravvedimento, con abbandono definitivo delle logiche criminali. La nozione di «ravvedimento», rilevante ai fini della concessione della liberazione condizione, deve comprendere il complesso dei comportamenti tenuti dal condannato durante l'esecuzione della pena, che devono risultare idonei a dimostrare la convinta revisione critica della condotta pregressa e devono consentire un giudizio prognostico certo sulla volontà di conformare la propria condotta di vita futura all'osservanza della legge penale. In questa ottica, peraltro seguita nella prima parte dell'ordinanza impugnata, la rilevanza determinante attribuita all'assenza di iniziative risarcitorie per escludere la certezza del «sicuro ravvedimento» del ricorrente appare illogica e ingiustificata, nonché in contrasto con il principio sopra richiamato, circa la concedibilità al collaboratore di giustizia della liberazione condizionale anche in deroga al requisito richiesto dall'art.176, comma 4, cod.pen. (cfr. Sez. 1, n. 25605 del 02/12/2022, dep. 2023, n.m.; Sez. 1, n. 9482 del 02/02/2022, n.m.).L'ordinanza impugnata, quindi, non ha operato una valutazione complessiva del percorso rieducativo compiuto dal ricorrente, attribuendo di fatto una valenza ostativa ad uno degli elementi su cui è possibile fondare l'accertamento circa la sussistenza del sicuro ravvedimento, senza indicare le ragioni per cui tale elemento, cioè l'omesso adempimento delle obbligazioni civili nascenti dai reati commessi, sia idoneo a porre dei dubbi sulla serietà e definitività del suo abbandono di qualunque logica criminale, e della sua conformazione ad uno stile di vita rispettoso della legge. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio
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