CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 1986
Cassazione n. 25717/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/09/1986 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., aggravato ex art. 99, comma 4, cod. pen., in relazione al tentato furto di alcolici in danno di un supermercato; - che con il proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, ha dedotto un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica alla puntuale motivazione spiegata nella sentenza impugnata a giustificazione dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva reiterata specifica ed infra-quinquennale: motivazione che, nel rilevare come, per ben quattro volte, il disposto affidamento in prova dell'imputato fosse stato revocato proprio per la ricaduta criminale, dimostrata oltretutto dalla nutrita elencazione di precedenti anche specifici dal 2005 al 2007 (registrata nel certificato del casellario giudiziale), risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]