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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35802/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di [OSCURATO:PERSONA] e tenuto a non lasciare l'abitazione tra le 20:00 e le 6:00, è risultato assente ai controlli effettuato alle ore 20:55 e 21:10 dell'i giugno 2017, giorno in cui è stato visto procedere a piedi in territorio del comune di Agrigento; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha debitamente chiarito che l'identificazione nell'odierno imputato del soggetto notato dai testi Pacilli e Carrozzieri sulla pubblica via in compagnia di tale [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta in termini di assoluta certezza e spiegato le ragioni per le quali egli non è stato, nell'immediatezza, sottoposto a controllo, onde del tutto insussistente appare il vizio lamentato; che i giudici di merito hanno precisato, in modo parimenti ineccepibile, che i gravi e numerosi precedenti penali di Butera ne tratteggiano in chiave negativa la personalità, sì da precludere in radice, carente qualsivoglia elemento suscettibile di positiva valutazione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che il ricorrente pretende ancorarsi al modesto allarme sociale del commesso reato; che, a tal fine, pertinente si palesa il riferimento all'indirizzo ermeneutico stando al quale «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione dì esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di [OSCURATO:PERSONA] e tenuto a non lasciare l'abitazione tra le 20:00 e le 6:00, è risultato assente ai controlli effettuato alle ore 20:55 e 21:10 dell'i giugno 2017, giorno in cui è stato visto procedere a piedi in territorio del comune di Agrigento; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha debitamente chiarito che l'identificazione nell'odierno imputato del soggetto notato dai testi Pacilli e Carrozzieri sulla pubblica via in compagnia di tale [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta in termini di assoluta certezza e spiegato le ragioni per le quali egli non è stato, nell'immediatezza, sottoposto a controllo, onde del tutto insussistente appare il vizio lamentato; che i giudici di merito hanno precisato, in modo parimenti ineccepibile, che i gravi e numerosi precedenti penali di Butera ne tratteggiano in chiave negativa la personalità, sì da precludere in radice, carente qualsivoglia elemento suscettibile di positiva valutazione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che il ricorrente pretende ancorarsi al modesto allarme sociale del commesso reato; che, a tal fine, pertinente si palesa il riferimento all'indirizzo ermeneutico stando al quale «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione dì esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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