CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 50724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Leonardo FIANNACA ricorre avverso la sentenza emessa in data 16 maggio 2023, con la quale la Corte d'appello di Torino, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio e, per il resto, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal G.U.P. del Tribunale di Novara il 9 novembre 2022 in relazione al delitto di tentato omicidio, commesso in danno di Raul GIRGENTI, e alla contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110/75. 2. Il ricorso consta di un unico motivo con il quale il ricorrente si duole di omessa motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Occorre premettere che con l'istituto del c.d. "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, e parzialmente modificato dall'art. 34, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in modo, peraltro, ininfluente sul caso in esame), rivive il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati; e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). Con la conseguenza che è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102). Sintetizzando, il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi, dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194). Per completezza, va detto, che con la recente sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, le Sez. U di questa Corte hanno affermato che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. 4. Nel caso in esame, FIANNACA, dopo aver dichiarato di rinunciare a tutti i motivi proposti, ha concordato con il Procuratore generale territoriale, esclusa la continuazione tra i reati, l'applicazione di una pena finale di otto anni e quattro mesi di reclusione per il tentato omicidio e di otto mesi di arresto e 4.000,00 euro di ammenda per il porto abusivo di coltello, previa riduzione di un terzo per il rito abbreviato. Costituendo la determinazione della pena ora indicata oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di gravame, le doglianze formulate col ricorso, afferendo al trattamento sanzionatorio, devono ritenersi inammissibili. 5. Dall'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in