CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 21229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1340-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] ufficio gestione separata avvocati R.G.N. 1340/2020 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3598/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2019 R.G.N. 1779/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli confermava, seppur con diversa motivazione, la sentenza di primo grado che aveva ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata costituita presso l’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2010.La Corte riteneva che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata fosse dovuto in ragione della non debenza del contributo soggettivo alla Cassa professionale. Nondimeno accoglieva l’eccezione di prescrizione svolta con l’appello incidentale considerando inapplicabile l’art.2941 n.8 c.c.: mancava la prova della intenzionalità specifica dell’avvocato di occultare il proprio debito, considerato che la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata era stata affermata solo di recente da questa Corte. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con contror icorso , illustrato da memoria. All’adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt.2935, 2941, n.8 c.c., in relazione all’art.2, co.26 l. n.335/95, e dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, conv. con mod. dalla l. n.111/11, pernon avere la Corte ritenuto il dolo desumibile dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Il motivo è infondato. La Corte ha motivato l’esclusione del dolo affermando che mancava la prova della intenzionalità specifica dell’avvocato di occultare il proprio debito, e considerava che la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata era stata affermata solo di recente dalla giurisprudenza di cassazione.Questa Corte (Cass.7254/21, Cass.37529/21) ha ritenutoche la valutazione circa il doloso occultamento (o meno) del debito contributivo in ragione della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, è un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sindacabile in cassazione nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., e che la mancata compilazione del quadro RR non determina automaticamente, come invece sembra ritenere l’Inps, l’occultamento doloso del debito contributivo. Nessun elemento di fatto, ai sensi dell’art.360, co.1 n.5, c.p.c. ulteriore rispetto alla mancata compilazione del quadro RR viene allegato dall’Inps a sos