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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23430/2026

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pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella qualità di commissario liquidatore del [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 25898/2025Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 23430/2026Data pubblicazione 17/07/2026-controricorrente-nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Roma n. 11443/2025depositato il 12/11/2025 (quanto al primo) e avverso la sentenza delTribunale di Roma, resa nel medesimo procedimento di R.G., in data5/12/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Lette le conclusioni scritte a termini dell’art. 380-ter cod. proc. civ. delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale StanislaoDe Matteis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il regolamento dicompetenza.1.

Risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Roma, condecreto in data 13 marzo 2023, ha omologato la proposta di concordatoex art. 214 l.fall. di CAIRF - [OSCURATO:PERSONA] di Roma ecreditore [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la risoluzione del concordato ex art.215 l.fall., sul presupposto della mancata esecuzione del concordato,procedimento nell’ambito del quale CAIRF ha chiesto dichiararsil’incompetenza del Tribunale di Roma e la competenza del Tribunale diVelletri.2.

Il Tribunale di Roma, con provvedimento assunto all’udienza del 12novembre 2025, ha disposto il rinvio del procedimento per consentire alCommissario liquidatore di interloquire con le parti processuali.3.

Ha proposto regolamento di competenza CAIRF avverso l’ordinanzainterlocutoria del 12 novembre 2025, affidato a sette motivi.4.

Il Tribunale di Roma, con successiva sentenza del 5 dicembre 2025,ha affermato la propria competenza, in quanto foro della dichiarazione diinsolvenza e dell’omologa del concordato ex art. 214 l.fall., noncostituendo la risoluzione del concordato un autonomo procedimento. unan. 25898/2025 R.G.Numero registro generale 25898/2025Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 23430/2026Data pubblicazione 17/07/2026precedente ordinanzale, pur rilevando che in data 3 dicembre 2025 ilricorrente aveva depositato copia del regolamento di competenza avversouna precedente ordinanza, ha ritenuto irrilevante («non può in alcun modotenersi conto») la proposizione del regolamento di competenza avverso diessa, sia in quanto regolamento proposto quando la causa era stata giàassunta in decisione, sia in quanto atto abnorme, trattandosi diregolamento proposto avverso un provvedimento non decisorio.

Nelmerito, ha dichiarato risolto il concordato.5.

Il ricorrente ha proposto un’ulteriore impugnazione, denominata‘regolamento di competenza’ avverso la suddetta sentenza del 5 dicembre2025, iscritto al precedente numero di ruolo generale e riunito di ufficio,ricorso affidato a tre motivi.6.

Si sono costituiti con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] diCAIRF in l.c.a. (che deposita anche ulteriore memoria illustrativa) e Gunerbanca.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del primo regolamento si deduce interesse aproporre regolamento di competenza avverso il provvedimento del 12novembre 2015, in quanto implicitamente afferma la competenza deltribunale adito.2.

Con il secondo motivo si deduce l’insussistenza della competenza delTribunale di Roma, essendo il giudizio di «revoca» del concordatoautonomo rispetto al giudizio di omologa, circostanza che rende irrilevantela competenza del tribunale che ha omologato il concordato, dovendosiaffermare la competenza del Tribunale di Velletri, luogo in cui ha sede laricorrente.3.

Con il terzo motivo si deduce «necessità di tutela tuzioristicanonostante la natura funzionale ed inderogabile della competenza – tuteladel giusto processo», deducendosi che la proposizione del regolamenton. 25898/2025 R.G.Numero registro generale 25898/2025Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 23430/2026Data pubblicazione 17/07/2026intende conservare a beneficio della parte le prerogative di affermare lacorretta competenza per territorio.4.

Con il quarto motivo si deduce la «irrilevanza dell’affidamento sulprincipio dell’overruling», deducendosi la inconferenza dei mutamentigiurisprudenziali.5.

Con il quinto motivo si deduce «funzione sistemica del regolamentodi competenza per legittimo tuziorismo difensivo», rilevandosi la naturapregiudizievole di provvedimenti ordinatori «potenzialmente idonei aprodurre effetti preclusivi» sulla futura proposizione del regolamento dicompetenza.6.

Con il sesto motivo si deduce, in via gradata, interesse ad agire,stante il termine perentorio per l’impugnazione dei provvedimenti che sipronunciano sulla sola competenza.7.

Con il settimo motivo infine parte ricorrente, «consapevoledell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la riammissione in terminie i provvedimenti di mero rinvio costituiscono, di regola, atti meramenteordinatori», invoca la particolarità del caso di specie, ove con ilprovvedimento impugnato il Commissario liquidatore è stato rimesso intermini per esercitare il proprio diritto di difesa.8.

Con il secondo regolamento si deduce, come questione preliminareall’esame del ricorso (senza, tuttavia, articolarsi uno specifico motivo dicensura), nullità della sentenza, in quanto depositata in pendenza delregolamento di competenza, laddove il procedimento sarebbe sospeso exart. 48 cod. proc. civ., atteso il deposito del (primo) regolamento dicompetenza già in data 3 dicembre 2025, anteriore alla pubblicazionedella sentenza di risoluzione del concordato.9.

Con il primo motivo si deduce l’incompetenza del Tribunale adito,non potendo il foro concorsuale attrarre altri giudizi civili.n. 25898/2025 R.G.Numero registro generale 25898/2025Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 23430/2026Data pubblicazione 17/07/202610.

Con il secondo motivo si deduce assenza di collegamentofunzionale tra il Tribunale di Roma e la causa di risoluzione del concordato,11.

Con un terzo motivo del secondo regolamento si deduce«irrilevanza della data della minuta della sentenza - incompatibilitàcronologica degli eventi narrati nella stessa con gli atti del fascicolod’ufficio».

Parte ricorrente ripropone, nella sostanza, la censura di nullitàdella sentenza articolata in via preliminare, secondo cui la sentenzaacquista esistenza giuridica all’atto del deposito, deposito che si pone, nelcaso di specie, in violazione del disposto dell’art. 48 cod. proc. civ., stantela preventiva proposizione dell’originario regolamento di competenzaavverso l’ordinanza interlocutoria («La potestas iudicandi era sospesa dal3 dicembre 2025 e non poteva darsi luogo alla sottoscrizione ed aldeposito della sentenza successivamente a tale data, essendo il processosospeso ope legis»).12.

Entrambi i regolamenti sono inammissibili.

Quanto al primo, comecondivisibilmente osservato dal Pubblico Ministero, «non solo (…) mancauna esplicita qualificazione dell’ordinanza come decisoria, ma la dicituraadoperata (“preso atto della necessità di consentire al commissarioliquidatore di interloquire in ordine alle vicende che hanno investito ilconcordato nel contraddittorio tra le parti”) depone, dal punto di vistaletterale e logico, in senso opposto a quanto predicato dalla ricorrente, ecioè nel senso appunto della mancata adozione di una decisione definitivasulla questione di competenza.

Detta ordinanza, quindi, non potendo inalcun modo qualificarsi come provvedimento decisorio definitivo in ordinealla competenza, non è pertanto suscettibile di impugnazione con istanzadi regolamento di competenza (v.

Cass. n. 15398/2020, resa in unprocedimento prefallimentare in applicazione del principio espresso daCass.

SU 20449/2014)».

Come lo stesso ricorrente riconosce, lagiurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che i provvedimentin. 25898/2025 R.G.Numero registro generale 25898/2025Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 23430/2026Data pubblicazione 17/07/2026privi di decisorietà e definitività non possono essere impugnati conregolamento di competenza (ex multis, Cass., n. 19867/2025; Cass., n.25181/2024; Cass., n. 11223/2022; Cass., n. 9072/2020) ed invero ciòaccade nella specie, in cui il primo regolamento ha a oggetto unprovvedimento meramente ordinatorio di differimento delle attività diudienza per consentire il contraddittorio con il commissario liquidatore.13.

Il secondo regolamento è parimenti inammissibile.

Non puòaccogliersi la preliminare eccezione di inammissibilità del controricorrentecommissario liquidatore per intervenuta consumazione del potere diimpugnazione.

Tale eccezione concerne la proposizione del potere diimpugnazione relativo al medesimo provvedimento impugnato, oveavverso tale provvedimento venga proposto un secondo atto diimpugnazione sostitutivo del precedente (Cass., Sez.

U., n. 8486/2024;Cass., n. 25437/2020), mentre nel caso di specie i provvedimentiimpugnati sono distinti.14.

Il regolamento di competenza avverso la successiva sentenza èinammissibile in quanto non investe la sola statuizione sulla competenza.Essendosi il Tribunale pronunciato anche nel merito il ricorrente, perricorrere omisso medio al giudice di legittimità con il regolamento dicompetenza, dovrebbe limitarsi a impugnare la sola pronuncia sullacompetenza ex art. 43 cod. proc. civ.

Il ricorrente ha, invece, impugnatola sentenza nel suo complesso per nullità conseguente alla violazionedell’art. 48 cod. proc. civ., in forza della asserita sospensione dellapotestas iudicandi.

Tale questione non è deducibile col regolamentofacoltativo di competenza, non essendo con tale strumento processualededucibili situazioni di pretesa carenza temporanea del potere diprocedere o di decidere da parte del giudice adito, derivanti da mancatasospensione del procedimento (Cass., n. 11181/1993).15.

Né può essere impugnato con il regolamento necessario dicompetenza (art. 42 cod. proc. civ.) il provvedimento del giudice che han. 25898/2025 R.G.Numero registro generale 25898/2025Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 23430/2026Data pubblicazione 17/07/2026rigettato la richiesta di sospensione del processo (peraltro, nel diversocaso di pregiudizialità ex art. 295 cod. proc. civ.), regolamento proponibilesolo avverso il provvedimento che ha disposto la sospensione delprocesso, ciò alla luce della formulazione letterale dell’art. 295 cod. proc.civ. e della sua ratio di assicurare un controllo immediato sulla legittimitàdi un provvedimento idoneo a incidere significativamente sui tempi didefinizione del processo (Cass., n. 12630/2025).

Regolamento, peraltro,non proponibile nel caso di specie anche per divieto di analogia legis(Cass., n. 12630/2025, cit.; Cass., n. 5645/2017).16.

Né, infine, la deduzione della assenza di potestas iudicandi èidonea a incidere sulla sola statuizione della competenza del giudice adito,essendo volta a denegare che il giudice adotti una decisione di merito;sicché non è applicabile, al caso di specie, quella giurisprudenza secondocui il regolamento (necessario) di competenza può essere esteso ancheall’esame delle questioni pregiudiziali di rito incidenti sulla sola statuizionedella competenza (Cass., n. 14245/2016), come nel caso in cui si deducache il giudice adito abbia erroneamente respinto l’eccezione di interruzionedel processo ai soli fini della pronuncia sulla competenza (Cass., n.30728/2025).17.

Ne consegue che la censura secondo cui si deduca che il giudicedel merito, pronunciandosi sulla competenza e sul merito, si siapronunciato al di fuori della potestas iudicandi in violazione delladisposizione di cui all’art. 48 cod. proc. civ., norma che comporta unasospensione ipso iure del processo, non è deducibile con il regolamento dicompetenza, ancorché nelle forme di cui all’art. 43 cod. proc. civ., ma vadevoluta al giudice del gravame di merito, al pari delle censure attinenti almerito, come – del resto – è stato indicato sia avvenuto nel caso di specie(pag. 11 mem. controricorrente e all.

A-B).

E tale giudice è la corted’appello, ai sensi dell’art.215 l.fall. per i rinvii agli artt.137 e 15 l.fall.,n. 25898/2025 R.G.Numero registro generale 25898/2025Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 23430/2026Data pubblicazione 17/07/2026avendo dunque errato sul punto il ricorrente ad adire direttamente questaCorte.18.

È assorbito l’esame dell’eccezione di cessazione della materia delcontendere.

All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna alpagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti liquidatecome da dispositivo secondo soccombenza, oltre al raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi; condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in € 8.000,00per compensi per [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. oltre € 200,00 per anticipazioni, e in€ 10.000,00 per compensi per Commissario liquidatore del [OSCURATO:SOCIETA]., oltre € 200,00 peranticipazioni, il tutto oltre 15% per rimborso forfetario e accessori dilegge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.Il PresidenteMassimo Ferron. 25898/2025 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella qualità di commissario liquidatore del [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 25898/2025Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 23430/2026Data pubblicazione 17/07/2026-controricorrente-nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Roma n. 11443/2025depositato il 12/11/2025 (quanto al primo) e avverso la sentenza delTribunale di Roma, resa nel medesimo procedimento di R.G., in data5/12/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Lette le conclusioni scritte a termini dell’art. 380-ter cod. proc. civ. delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale StanislaoDe Matteis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il regolamento dicompetenza.1. Risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Roma, condecreto in data 13 marzo 2023, ha omologato la proposta di concordatoex art. 214 l.fall. di CAIRF - [OSCURATO:PERSONA] di Roma ecreditore [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la risoluzione del concordato ex art.215 l.fall., sul presupposto della mancata esecuzione del concordato,procedimento nell’ambito del quale CAIRF ha chiesto dichiararsil’incompetenza del Tribunale di Roma e la competenza del Tribunale diVelletri.2. Il Tribunale di Roma, con provvedimento assunto all’udienza del 12novembre 2025, ha disposto il rinvio del procedimento per consentire alCommissario liquidatore di interloquire con le parti processuali.3. Ha proposto regolamento di competenza CAIRF avverso l’ordinanzainterlocutoria del 12 novembre 2025, affidato a sette motivi.4. Il Tribunale di Roma, con successiva sentenza del 5 dicembre 2025,ha affermato la propria competenza, in quanto foro della dichiarazione diinsolvenza e dell’omologa del concordato ex art. 214 l.fall., noncostituendo la risoluzione del concordato un autonomo procedimento. unan. 25898/2025 R.G.Numero registro generale 25898/2025Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 23430/2026Data pubblicazione 17/07/2026precedente ordinanzale, pur rilevando che in data 3 dicembre 2025 ilricorrente aveva depositato copia del regolamento di competenza avversouna precedente ordinanza, ha ritenuto irrilevante («non può in alcun modotenersi conto») la proposizione del regolamento di competenza avverso diessa, sia in quanto regolamento proposto quando la causa era stata giàassunta in decisione, sia in quanto atto abnorme, trattandosi diregolamento proposto avverso un provvedimento non decisorio. Nelmerito, ha dichiarato risolto il concordato.5. Il ricorrente ha proposto un’ulteriore impugnazione, denominata‘regolamento di competenza’ avverso la suddetta sentenza del 5 dicembre2025, iscritto al precedente numero di ruolo generale e riunito di ufficio,ricorso affidato a tre motivi.6. Si sono costituiti con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] diCAIRF in l.c.a. (che deposita anche ulteriore memoria illustrativa) e Gunerbanca.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del primo regolamento si deduce interesse aproporre regolamento di competenza avverso il provvedimento del 12novembre 2015, in quanto implicitamente afferma la competenza deltribunale adito.2. Con il secondo motivo si deduce l’insussistenza della competenza delTribunale di Roma, essendo il giudizio di «revoca» del concordatoautonomo rispetto al giudizio di omologa, circostanza che rende irrilevantela competenza del tribunale che ha omologato il concordato, dovendosiaffermare la competenza del Tribunale di Velletri, luogo in cui ha sede laricorrente.3. Con il terzo motivo si deduce «necessità di tutela tuzioristicanonostante la natura funzionale ed inderogabile della competenza – tuteladel giusto processo», deducendosi che la proposizione del regolamenton. 25898/2025 R.G.Numero registro generale 25898/2025Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 23430/2026Data pubblicazione 17/07/2026intende conservare a beneficio della parte le prerogative di affermare lacorretta competenza per territorio.4. Con il quarto motivo si deduce la «irrilevanza dell’affidamento sulprincipio dell’overruling», deducendosi la inconferenza dei mutamentigiurisprudenziali.5. Con il quinto motivo si deduce «funzione sistemica del regolamentodi competenza per legittimo tuziorismo difensivo», rilevandosi la naturapregiudizievole di provvedimenti ordinatori «potenzialmente idonei aprodurre effetti preclusivi» sulla futura proposizione del regolamento dicompetenza.6. Con il sesto motivo si deduce, in via gradata, interesse ad agire,stante il termine perentorio per l’impugnazione dei provvedimenti che sipronunciano sulla sola competenza.7. Con il settimo motivo infine parte ricorrente, «consapevoledell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la riammissione in terminie i provvedimenti di mero rinvio costituiscono, di regola, atti meramenteordinatori», invoca la particolarità del caso di specie, ove con ilprovvedimento impugnato il Commissario liquidatore è stato rimesso intermini per esercitare il proprio diritto di difesa.8. Con il secondo regolamento si deduce, come questione preliminareall’esame del ricorso (senza, tuttavia, articolarsi uno specifico motivo dicensura), nullità della sentenza, in quanto depositata in pendenza delregolamento di competenza, laddove il procedimento sarebbe sospeso exart. 48 cod. proc. civ., atteso il deposito del (primo) regolamento dicompetenza già in data 3 dicembre 2025, anteriore alla pubblicazionedella sentenza di risoluzione del concordato.9. Con il primo motivo si deduce l’incompetenza del Tribunale adito,non potendo il foro concorsuale attrarre altri giudizi civili.n. 25898/2025 R.G.Numero registro generale 25898/2025Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 23430/2026Data pubblicazione 17/07/202610. Con il secondo motivo si deduce assenza di collegamentofunzionale tra il Tribunale di Roma e la causa di risoluzione del concordato,11. Con un terzo motivo del secondo regolamento si deduce«irrilevanza della data della minuta della sentenza - incompatibilitàcronologica degli eventi narrati nella stessa con gli atti del fascicolod’ufficio». Parte ricorrente ripropone, nella sostanza, la censura di nullitàdella sentenza articolata in via preliminare, secondo cui la sentenzaacquista esistenza giuridica all’atto del deposito, deposito che si pone, nelcaso di specie, in violazione del disposto dell’art. 48 cod. proc. civ., stantela preventiva proposizione dell’originario regolamento di competenzaavverso l’ordinanza interlocutoria («La potestas iudicandi era sospesa dal3 dicembre 2025 e non poteva darsi luogo alla sottoscrizione ed aldeposito della sentenza successivamente a tale data, essendo il processosospeso ope legis»).12. Entrambi i regolamenti sono inammissibili. Quanto al primo, comecondivisibilmente osservato dal Pubblico Ministero, «non solo (…) mancauna esplicita qualificazione dell’ordinanza come decisoria, ma la dicituraadoperata (“preso atto della necessità di consentire al commissarioliquidatore di interloquire in ordine alle vicende che hanno investito ilconcordato nel contraddittorio tra le parti”) depone, dal punto di vistaletterale e logico, in senso opposto a quanto predicato dalla ricorrente, ecioè nel senso appunto della mancata adozione di una decisione definitivasulla questione di competenza. Detta ordinanza, quindi, non potendo inalcun modo qualificarsi come provvedimento decisorio definitivo in ordinealla competenza, non è pertanto suscettibile di impugnazione con istanzadi regolamento di competenza (v. Cass. n. 15398/2020, resa in unprocedimento prefallimentare in applicazione del principio espresso daCass. SU 20449/2014)». Come lo stesso ricorrente riconosce, lagiurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che i provvedimentin. 25898/2025 R.G.Numero registro generale 25898/2025Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 23430/2026Data pubblicazione 17/07/2026privi di decisorietà e definitività non possono essere impugnati conregolamento di competenza (ex multis, Cass., n. 19867/2025; Cass., n.25181/2024; Cass., n. 11223/2022; Cass., n. 9072/2020) ed invero ciòaccade nella specie, in cui il primo regolamento ha a oggetto unprovvedimento meramente ordinatorio di differimento delle attività diudienza per consentire il contraddittorio con il commissario liquidatore.13. Il secondo regolamento è parimenti inammissibile. Non puòaccogliersi la preliminare eccezione di inammissibilità del controricorrentecommissario liquidatore per intervenuta consumazione del potere diimpugnazione. Tale eccezione concerne la proposizione del potere diimpugnazione relativo al medesimo provvedimento impugnato, oveavverso tale provvedimento venga proposto un secondo atto diimpugnazione sostitutivo del precedente (Cass., Sez. U., n. 8486/2024;Cass., n. 25437/2020), mentre nel caso di specie i provvedimentiimpugnati sono distinti.14. Il regolamento di competenza avverso la successiva sentenza èinammissibile in quanto non investe la sola statuizione sulla competenza.Essendosi il Tribunale pronunciato anche nel merito il ricorrente, perricorrere omisso medio al giudice di legittimità con il regolamento dicompetenza, dovrebbe limitarsi a impugnare la sola pronuncia sullacompetenza ex art. 43 cod. proc. civ. Il ricorrente ha, invece, impugnatola sentenza nel suo complesso per nullità conseguente alla violazionedell’art. 48 cod. proc. civ., in forza della asserita sospensione dellapotestas iudicandi. Tale questione non è deducibile col regolamentofacoltativo di competenza, non essendo con tale strumento processualededucibili situazioni di pretesa carenza temporanea del potere diprocedere o di decidere da parte del giudice adito, derivanti da mancatasospensione del procedimento (Cass., n. 11181/1993).15. Né può essere impugnato con il regolamento necessario dicompetenza (art. 42 cod. proc. civ.) il provvedimento del giudice che han. 25898/2025 R.G.Numero registro generale 25898/2025Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 23430/2026Data pubblicazione 17/07/2026rigettato la richiesta di sospensione del processo (peraltro, nel diversocaso di pregiudizialità ex art. 295 cod. proc. civ.), regolamento proponibilesolo avverso il provvedimento che ha disposto la sospensione delprocesso, ciò alla luce della formulazione letterale dell’art. 295 cod. proc.civ. e della sua ratio di assicurare un controllo immediato sulla legittimitàdi un provvedimento idoneo a incidere significativamente sui tempi didefinizione del processo (Cass., n. 12630/2025). Regolamento, peraltro,non proponibile nel caso di specie anche per divieto di analogia legis(Cass., n. 12630/2025, cit.; Cass., n. 5645/2017).16. Né, infine, la deduzione della assenza di potestas iudicandi èidonea a incidere sulla sola statuizione della competenza del giudice adito,essendo volta a denegare che il giudice adotti una decisione di merito;sicché non è applicabile, al caso di specie, quella giurisprudenza secondocui il regolamento (necessario) di competenza può essere esteso ancheall’esame delle questioni pregiudiziali di rito incidenti sulla sola statuizionedella competenza (Cass., n. 14245/2016), come nel caso in cui si deducache il giudice adito abbia erroneamente respinto l’eccezione di interruzionedel processo ai soli fini della pronuncia sulla competenza (Cass., n.30728/2025).17. Ne consegue che la censura secondo cui si deduca che il giudicedel merito, pronunciandosi sulla competenza e sul merito, si siapronunciato al di fuori della potestas iudicandi in violazione delladisposizione di cui all’art. 48 cod. proc. civ., norma che comporta unasospensione ipso iure del processo, non è deducibile con il regolamento dicompetenza, ancorché nelle forme di cui all’art. 43 cod. proc. civ., ma vadevoluta al giudice del gravame di merito, al pari delle censure attinenti almerito, come – del resto – è stato indicato sia avvenuto nel caso di specie(pag. 11 mem. controricorrente e all. A-B). E tale giudice è la corted’appello, ai sensi dell’art.215 l.fall. per i rinvii agli artt.137 e 15 l.fall.,n. 25898/2025 R.G.Numero registro generale 25898/2025Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 23430/2026Data pubblicazione 17/07/2026avendo dunque errato sul punto il ricorrente ad adire direttamente questaCorte.18. È assorbito l’esame dell’eccezione di cessazione della materia delcontendere. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna alpagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti liquidatecome da dispositivo secondo soccombenza, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi; condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in € 8.000,00per compensi per [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. oltre € 200,00 per anticipazioni, e in€ 10.000,00 per compensi per Commissario liquidatore del [OSCURATO:SOCIETA]., oltre € 200,00 peranticipazioni, il tutto oltre 15% per rimborso forfetario e accessori dilegge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.Il PresidenteMassimo Ferron. 25898/2025 R.G.
Sentenza Cassazione n. 23430/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris