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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 32332/2022

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TA, 1!•1 !, SENTENZA - 2 SET 2022 sul ricorso proposto da .\- o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 24/02/2022 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udìta la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; FRAiv(4.‘‘ R udite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 aprile 2022, il Tribunale di Palermo, sezione del riesame, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 322 del codice di rito, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di Palermo il 3 febbraio 2022, in relazione all'incolpazione inerente il reato di cui agli artt. 110, 81 cov. cod. pen., 2 Dlgs. 74/2000, dichiarava inammissibile l'istanza.

2. Avverso la suindicata pronuncia del tribunale della cautela propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3.Deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Si osserva che diversamente da quanto sostenuto dal tribunale per dichiarare inammissibile la richiesta di riesame proposta, non emergerebbe a carico del ricorrente un difetto di legittimazione all'impugnazione, essendo egli indagato nel procedimento di riferimento, con legittimazione spettantegli ai sensi dell'art. 322 e 324 cod. proc. pen.

Si aggiunge che secondo un citato indirizzo di legittimità, in tema di sequestro preventivo l'indagato è sempre legittimato a proporre richiesta di riesame anche nel caso in cui i beni sottoposti a vincolo siano sottratti alla sua disponibilità e di proprietà di terzi.

Tanto più considerando che nel caso in esame il ricorrente sarebbe titolare di un potere diretto di disposizione dei beni ablati.

Si osserva, altresì, che non sarebbe invocabile l'indirizzo secondo il quale l'indagato che non sia titolare del bene sequestrato può impugnare solo se titolare di un interesse alla proposizione del gravame.

Perché quasi tutte le decisioni di riferimento sarebbero inerenti a casi di sequestri operati su società di terzi, e non nella disponibilità degli indagati, laddove nel caso in esame emergerebbe il rapporto di immedesimazione organica tra la persona fisica, indagata, e la persona giuridica, così da escludersi il rapporto terzo interessato /procura speciale al difensore.

In ogni caso, il ricorrente sarebbe titolare di un concreto interesse alla impugnazione, in quanto le conseguenze del sequestro sarebbero state poste dal Consiglio di amministrazione della società direttamente in capo al ricorrente, atteso che sarebbe stata creata una riserva composta di utili corrispondenti all'ammontare sequestrato, che non potrà essere distribuita se non dopo la conclusione del giudizio.

Infine, alla luce di quanto prima riportato, si chiede che in caso di mancato accoglimento del ricorso sia rimessa alle sezioni unite la questione della sussistenza dell'interesse ad impugnare come sopra esposta.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Il tribunale ha fatto applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente, che affronta il tema della legittimazione ad impugnare e dell'interesse alla stessa e che ha ormai superato l'indirizzo giurisprudenziale più risalente, il quale affermava, valorizzando la lettera dell'art.322 cod. proc. pen. e il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3, dello stesso codice, che la persona sottoposta alle indagini, nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo, è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi.

Invero, in senso contrario, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, è stato però ripetutamente affermato il principio secondo il quale l'indagato, non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex plurimis Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799); affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601).

Anche di recente questa Suprema Corte (Sez. 3 - n. 16352 del 11/01/2021 Rv. 281098 - 01) ha evidenziato che la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Ai fini della impugnazione concreta, tuttavia, deve anche sussistere oltre alla legittimazione, l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni.

Invero nel caso della legittimazione al riesame reale vengono in rilievo non soltanto le norme "settoriali" poste nell'ambito della disciplina delle impugnazioni dei sequestri preventivi - gli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. - ma altresì le norme generali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.).

Tali norme generali non possono 3 I z" caute' ritenersi derogate dalle norme in tema di irnpugnazioni delle misure reali, che, indicando tre categorie di "legittimati" ("l'imputato..., la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione..."), individuano il genus di persone che avrebbero astratto interesse alla proposizione del riesame o dell'appello, trattandosi di categorie alternative - - e non necessariamente come indicato dall'uso della congiunzione sovrappon; le norme sulle irnpugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell'ammissibilità, postulando la necessità di un concreto interesse all'impugnazi one, in assenza del quale l'impugnatone va dichiarata Nel caso dell'impugnatone del sequestro preventivo, è la morfologia delle inammissibile. misure cautela reali - che impongono un vincolo giuridico sul bene - a rendere indispensabile l'effetto di restituzione quale connotato essenziale ed 9947 del 20/01/2016). peraltro frutto riferimento - imprescindibile dell'interesse ad impugnare Consegue che nessun rilievo assume neppure il di mera asserzione non dimostrata - alla riserva non distribuibile di utlli, che e quindi con l'effetto, beni ín vínculis diretta presenta con i nessuna inerenza immediato, dell'eventuale accoglirnento dell'impugnatone, riguardante esclusivamente quanto sequestrato e la relativa "liberazione".

Tanto più che si tratta di utili la cui distribuzione risulterebbe in ogni Caso astratta, in assenza di dimenti al riguardo. e puntuali provve preCiSi surriportate, in ordine ú8 ngitf5 00e di

2. Le considerazioni invocato dada lla difesa, del diverso orientarnento consolidato superamento contrasto giurisprudenziale giustificativo della sottoposizione escludono ogni Unite di questa Corte. della questione alle Sezioni

3. Sulla base delle considerazioni che precemo, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguite onere per il ricorrente, rta nt: sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lese del procedimento.e P.Q.m. rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA, 1!•1 !, SENTENZA - 2 SET 2022 sul ricorso proposto da .\- o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 24/02/2022 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udìta la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; FRAiv(4.‘‘ R udite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 aprile 2022, il Tribunale di Palermo, sezione del riesame, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 322 del codice di rito, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di Palermo il 3 febbraio 2022, in relazione all'incolpazione inerente il reato di cui agli artt. 110, 81 cov. cod. pen., 2 Dlgs. 74/2000, dichiarava inammissibile l'istanza. 2. Avverso la suindicata pronuncia del tribunale della cautela propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3.Deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Si osserva che diversamente da quanto sostenuto dal tribunale per dichiarare inammissibile la richiesta di riesame proposta, non emergerebbe a carico del ricorrente un difetto di legittimazione all'impugnazione, essendo egli indagato nel procedimento di riferimento, con legittimazione spettantegli ai sensi dell'art. 322 e 324 cod. proc. pen. Si aggiunge che secondo un citato indirizzo di legittimità, in tema di sequestro preventivo l'indagato è sempre legittimato a proporre richiesta di riesame anche nel caso in cui i beni sottoposti a vincolo siano sottratti alla sua disponibilità e di proprietà di terzi. Tanto più considerando che nel caso in esame il ricorrente sarebbe titolare di un potere diretto di disposizione dei beni ablati. Si osserva, altresì, che non sarebbe invocabile l'indirizzo secondo il quale l'indagato che non sia titolare del bene sequestrato può impugnare solo se titolare di un interesse alla proposizione del gravame. Perché quasi tutte le decisioni di riferimento sarebbero inerenti a casi di sequestri operati su società di terzi, e non nella disponibilità degli indagati, laddove nel caso in esame emergerebbe il rapporto di immedesimazione organica tra la persona fisica, indagata, e la persona giuridica, così da escludersi il rapporto terzo interessato /procura speciale al difensore. In ogni caso, il ricorrente sarebbe titolare di un concreto interesse alla impugnazione, in quanto le conseguenze del sequestro sarebbero state poste dal Consiglio di amministrazione della società direttamente in capo al ricorrente, atteso che sarebbe stata creata una riserva composta di utili corrispondenti all'ammontare sequestrato, che non potrà essere distribuita se non dopo la conclusione del giudizio. Infine, alla luce di quanto prima riportato, si chiede che in caso di mancato accoglimento del ricorso sia rimessa alle sezioni unite la questione della sussistenza dell'interesse ad impugnare come sopra esposta.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il tribunale ha fatto applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente, che affronta il tema della legittimazione ad impugnare e dell'interesse alla stessa e che ha ormai superato l'indirizzo giurisprudenziale più risalente, il quale affermava, valorizzando la lettera dell'art.322 cod. proc. pen. e il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3, dello stesso codice, che la persona sottoposta alle indagini, nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo, è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi. Invero, in senso contrario, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, è stato però ripetutamente affermato il principio secondo il quale l'indagato, non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex plurimis Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799); affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601). Anche di recente questa Suprema Corte (Sez. 3 - n. 16352 del 11/01/2021 Rv. 281098 - 01) ha evidenziato che la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Ai fini della impugnazione concreta, tuttavia, deve anche sussistere oltre alla legittimazione, l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni. Invero nel caso della legittimazione al riesame reale vengono in rilievo non soltanto le norme "settoriali" poste nell'ambito della disciplina delle impugnazioni dei sequestri preventivi - gli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. - ma altresì le norme generali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.). Tali norme generali non possono 3 I z" caute' ritenersi derogate dalle norme in tema di irnpugnazioni delle misure reali, che, indicando tre categorie di "legittimati" ("l'imputato..., la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione..."), individuano il genus di persone che avrebbero astratto interesse alla proposizione del riesame o dell'appello, trattandosi di categorie alternative - - e non necessariamente come indicato dall'uso della congiunzione sovrappon; le norme sulle irnpugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell'ammissibilità, postulando la necessità di un concreto interesse all'impugnazi one, in assenza del quale l'impugnatone va dichiarata Nel caso dell'impugnatone del sequestro preventivo, è la morfologia delle inammissibile. misure cautela reali - che impongono un vincolo giuridico sul bene - a rendere indispensabile l'effetto di restituzione quale connotato essenziale ed 9947 del 20/01/2016). peraltro frutto riferimento - imprescindibile dell'interesse ad impugnare Consegue che nessun rilievo assume neppure il di mera asserzione non dimostrata - alla riserva non distribuibile di utlli, che e quindi con l'effetto, beni ín vínculis diretta presenta con i nessuna inerenza immediato, dell'eventuale accoglirnento dell'impugnatone, riguardante esclusivamente quanto sequestrato e la relativa "liberazione". Tanto più che si tratta di utili la cui distribuzione risulterebbe in ogni Caso astratta, in assenza di dimenti al riguardo. e puntuali provve preCiSi surriportate, in ordine ú8 ngitf5 00e di 2. Le considerazioni invocato dada lla difesa, del diverso orientarnento consolidato superamento contrasto giurisprudenziale giustificativo della sottoposizione escludono ogni Unite di questa Corte. della questione alle Sezioni 3. Sulla base delle considerazioni che precemo, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguite onere per il ricorrente, rta nt: sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lese del procedimento.e P.Q.m. rige