CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 giugno 2022, procedendo in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 3 luglio 2020, ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Mondovì, in data 3 dicembre 2008, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi D), E), F), G), I-1), I), 3), K), L), M), N), O), P), Q), R) ed S) dell'imputazione e, di conseguenza, confermando invece la condanna per i fatti di cui agli artt. A), B) e C), ha conseguentemente rideterminato la pena; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica dei fatti, è manifestamente infondato in quanto, oltre ad essere basato su assunti relativi alla ricostruzione in fatto della vicenda, non rivisitabile in sede di legittimità, non si confronta con le articolate argomentazioni dei giudici di merito, sostenute da riferimenti giuridici indubbiamente corretti (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), con motivazione connotata da lineare e coerente logicità (si veda pag. 10 sulla mancanza di prova del coinvolgimento dell'imputata nel reato presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.