CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 02162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n.26294/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] a r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13 , presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, per procura special e allegat a in calce a l ricorso , al quale si è aggiunto l’avv . [OSCURATO:PERSONA], p er procura speciale depositata il 15.7.2022, ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 95 , presso l’ avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde unitamente OGGETTO Fallimento. Reclamo ex art. 18 l. fall. Impresa agricola. Ud. 08/11/2022 CC Cron. R.G.N.26294/2018 all’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso, controricorrente; [OSCURATO:SOCIETA]., Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino, intimati; avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Torino n. 1512/2018 depositata il 7.8.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8.11.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Alessandri a dichiar ò il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (d’ora innanzi, per brevità, anche [OSCURATO:SOCIETA]) su richiesta della Procura della Repubblica e su istanzadella creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] propose reclamo, lamentando che non le fosse stata riconosciuta dal tribunale la qualifica di impresa agri cola, come tale non assoggettabile a fallimento. La Corte d’Appello di Torinorespinse il reclamo e condannò la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore del Fallimento e della creditrice istante. Contro tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tr e motivi. S i è costituit o con controricorso il f allimento [OSCURATO:PERSONA] a r.l. , mentreBTS [OSCURATO:SOCIETA]. è rimast a intimat a . La P rocu ra generale non ha depositato conclusioni. L e parti costituite hanno altresì depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è formul ato « in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 1, comma 1, legge fall., nonché all’art. 2135 c.c.». 1.1. Con questo motivo si sostiene la tesi, in diritto, secondo cui la natura di impresa agricola, ai fini dell’esenzione dalla dichiarazione di fallimento, dovrebbe essere valutata con riguardo alla situazione esistente al tempo dell’avvio del procedimento prefallimentare, essendo invece irrilevante l’attività concretamente svolta dall’imprenditore negli anni precedenti. Si sostiene, quindi, che la corte d’appello avrebbe disatteso tale principio, valorizzando, per attribuire alla ricorrente la qualifica di imprenditore commerciale , l’attività prevalente di produzione di energia da biomasseche era cessata oltre un anno primadella presentazione dell’istanza di fallimento. 1.2. Il motivo è inammissibile, prima di essere anche infondato. 1.2.1. L’inammissibilità deriva dal rilievoche il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, posto c he la Corte d’Appello di Torino non ha affermato che la ricorrente fosse –al tempo della dichiarazione di fallimento – un’impresa agricola e che fosse tuttavia fallibile per i l pregresso esercizio di un’attività commerciale. La corte territoriale ha invece accertato la permanente qualifica di imprenditore commerciale in capo ad [OSCURATO:SOCIETA], anche al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, affermando che l’interruzione della produzione di energia da biomasse – dovuta a una rottura dell’impianto e alla mancanzadi risorse finanziarie per ripararlo – non determina va il mutamento di oggetto sociale e non dimostrava lo svolgimento esclusivo o prevalente di attività agricola. La sentenza impugnata è dunque basata sulla corretta distinzione tra interruzione dell’attività produttiva e mutamento dell’oggetto dell’attività d’impresa. Essa è inoltre motivata sul la valutazione, in fatto, che l’interruzione della produzione era involontaria e solo temporanea , con argomenti desunti anche dalla dichiarata intenzione della società di presentare una proposta di concordato preventivo il cui business plan indicava ingenti ricavi previsti proprio dalla cessione dell’energia prodotta negli anni a venire. Il motivo di ricorso non si confronta con questa motivazione in fatto– del resto , come tale, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limitiben noti (Cass. S.U. n. 8053/2014) – e attribuisce alla corte d’appello una statuizione in diritto che invece non si rinviene nella sentenza impugnata e nemmeno è implicita nella decisione assunta. 1.2.2. In ogni caso, la tesi in diritto sostenuta da parte ricorrente è infondata, perché l’assoggettabilità a fallimento di un’impresa non dipende dalla rilevazione puntuale dell’attività svolta al momento della presenta zione dell a relativa istanza, dovendosi avere riguardo , invece, all’attività da cui origina l’insolvenza. Pertanto, il pregresso svolgimento di attività commerciale è sicuramente rilevante nel caso in cui a quella attività, quantunque cessata, sia riconducibile l’insorgere dei debiti che l’imprenditore « non è in grado di soddisfare regolarmente» (art. 5, comma 2, legge fall.). Del resto, questa Corteha già avuto occasione di afferma re che, «una volta accertato in sede di merito l’esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull’attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale di un’impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell’esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico» (Cass. n. 5342/2019).2. Il secondo motivo di ricorso viene formulato , «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 1, comma 1, legge fall., nonché all’art. 2135 c.c., avuto riguardo: I) all’art. 1, comma 423, legge n. 266 del 2005; II) all’art. 14, comma 13-quater, d.lgs. n. 99 del 2004». 2.1. Il motivo è duplice, perché, da un lato , è volto a sostenere che, in forza dell’art. 14, comma 13-quater, d.lgs. n. 99 del 2004, l’attività di produzione di energia da biomasse sia da considerare attività agricola in s é stessa e non solo in quanto connessa alla prevalente attività di produzione dell e biomass e ; dall’altro lato, è volto a sostenere che, in forza dell’art. 1, comma 423, legge n. 266 del 2005,la produzione da parte di un’impresa agricoladi energia da biomasse nei limiti di 2.400.000 kwh annui sia da considerare sempre attività connessa a un’attività agricola prevalente, a prescindere da qualsiasi ulteriore indagine sull’origine delle biomassee sul rapporto tra produzione agricola e produzione di energia. 2.2. Il motivo, così scomposto, è in parte in fonda t o e in parte inammissibile. 2.2.1. Infondata è la proposta interpretazione dell’art. 14, comma 13-quater, d.lgs. n. 99 del 2004, il quale così dispone: «L’attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria».Parte ricorrente propone un’interpretazione di tale disposizione evidentemente contraria al senso «fatto palese dal significato proprio delle parole» (art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.), posto che sostiene che essa sia scritta perqualificare come attività agricola, non solo e non tanto l’attività di «produzione di biomasse» (dato che questa è già attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.), quanto piuttosto la stessa produzione di energia mediante l’utilizzo di biomasse. Ma tale lettura contro il significato letterale non è sostenibile, non solo per il limite posto all’interprete dall’art. 12 delle preleggi, ma anche perché n on è affatto vero che la disposizione, se interpretata letteral mente, resterebbe priva di contenuto normativo. Innanzitutto, non è scontato che la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico di carattere vegetale o animale i cui prodotti non siano destinat i all’alimentazionerientri nella nozione di attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. (v., in senso contrario, con riferimento all’allevamento di cavalli da corsa, Cass. n. 12791/1997); in secondo luogo, il contenuto normativo del l’art. 14, comma 13 - quater, è esplicitamente indicato e chiaramente desumibile dal suo tenore letterale, trattandosi di definire i limiti della produzione di biomasse qualificabile come attività agricola («cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati») e di escludere tale attività dall’applicazione de lle « disposizioni in materia di boschi e foreste» e dalla « normativa comunitaria » in materia di « colture permanenti». 2.2.2.Inammissibile è, invece, il motivo di ricorso laddove denuncia la violazione dell’art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, a mente del quale: « Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivitàconnesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all ’ articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442». Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che tale disposizione non venne invocata dalla ricorrente a sostegno del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, ma che anzi essa era stata utilizzata dal tribunale a ulteriore sostegno della accertata fallibilità dell’impresa, pur formalmente agricola.Non si discusse, pertanto, davanti alla corte d’appello , dei presupposti di fatto per l’applicazione di tale disposizione di legge (ovverosia dei limiti quantitativi dell’energia prod otta dalla ricorrente), ma solo della sua rilevanza in ambito civilistico (trattandosi chiaramente di unadisciplina di carattere fiscale), che veniva tra l’altro negata proprio dalla reclamante . E d è evidente che l’accertamento del fatt o necessario per valuta re la sua corrispondenza alla fattispecie normativa astratta non può essere proposto e affrontato in questa sede di legittimità. 3. Il terzo motivo di ricorso è svolto, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 1, comma 1, legge fall., nonché all’art. 2135 c.c., avuto riguardo agli artt. 1362 e 1363c.c.». 3.1. Questo motivo è diret to a contestare l ’accertat a prevalenza dell’attività industriale di produzione di energia sull’attività propriamente agricola della produzione di biomasse e si concentra, in particolare, sul contratto che regolava il rapporto tra la ricorrente e l’impresa agricola di Paolo e [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, [OSCURATO:PERSONA] a r.l. era proprietaria di alcuni terreni circostanti l’impianto di produzione di energia, mentre altri terreni limitrofi erano di proprietà o comunque nella disponibilità dell’impresa Bovone. Tutti questi terreni venivano coltivati dall’impresa agricola Bovone, che era contrattualmente impegnata a produrre solo biomasse e a vendere tutto il prodotto realizzato alla ricorrente. La corte d’appel lo, confermando la decisione del tribunale, ha consideratoprodotti agricoli acquistati da terzi le biomasse provenienti dai fondi dell’impresa Bovone, per trarne la conseguenza che l’attività di produzione di energia di [OSCURATO:SOCIETA] non era qualificabile co me attività connessa all’impresa agricola, perché non posta in essere mediante l’utilizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da ll’attività agricola esercitata (art. 2135, comma 3, c.c.). 3.2. Il motivo è inammissibile, perché , tramite una generica indicazione dei criteri normativi di interpretazione del contratto che sarebbero stati violati, propone, a ben vedere, un riesame del fatto, con particolare riferimento alle caratteristiche dell’attività d’impresa svolta dalla ricorrente. 3.2.1. Si censura l’affermazione dell a corte territoriale secondo cui l’impresa agricola Bovone, pur avendo firmato il contratto di collaborazione con la ricorrente, manten eva « la propria libertà ed autonomia nell’ambito della propria azienda » ; con la conseguenza che le biomasse prodotte sui terreni di quell’impresa non sono state considera te tra le risorse autoprodotte da [OSCURATO:PERSONA] a r.l. , ai fini della valutazione della prevalenza dell’attività agricola sull’attività connessa di produzione di energia. Ma davvero non si spiega e non si comprende come e perché con tale valutazione la corte d’appello avrebbe violato i criteri legali di interpretazione dei contratti e, in particolare, il dovere del giudice di indag are quale sia stata la comune intenzione delle parti e di tenere conto de l loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusionedel contratto (art. 1362 c.c.) , nonché di interpreta re le clausole le une per mezzo delle altre(art. 1363 c.c.). In definitiva, si trattava di stabilire se la produzione di biomasse sui terreni agricoli nella disponibilità dell’impresa Bovone fosse da attribuire a tale impresa oppure ad [OSCURATO:PERSONA] a r.l. Il contratto tra le parti attribuiva chiaramente all’impresa Bovone il compito di coltivare i terreni e produrre la biomassa. Pertanto, per giungere a una diversa conclusione, la corte d’appello avrebbe dovuto ritenere che i vincoli fissati nel contratto all’attività dell’impresa Bovone fossero tali e tanti da rendere puramente fittizia la sua presenza quale soggetto autonomo e distinto rispetto ad [OSCURATO:SOCIETA], in modo da attribuire direttamente a quest’ultima l’attività agricola della prima. Non risulta che una tale ipotesi sia stata formulata dalla stessa ricorrente e, ciò che è sufficiente rilevare in questa sede, non si spiega in che modo essa sarebbe imposta dal corretto utilizzo dei criteri legali che limitano la discrezionalità del giudice del merito nell’interpretazionedei contratti. 4. Respinto il ricorso, le spese di lite relative al presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore d el controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 10.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , d