CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 03963/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 94/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 42174/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell’11 settembre 2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato con il rito “de plano”. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell’11 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale l’imputato rinunciava a tutti i motivi di appello diversi da quelli concernenti la pena, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 dicembre 2024, ha rideterminato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre di reclusione, previa esclusione della recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche. 2. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di illogicità della motivazione della sentenza della Corte di appello. Si deduce che la sentenza sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge per la omessa motivazione in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3963/2026 Roma, lì, 30/01/2026 relazione al trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla gravità del fatto che della personalità dell’imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte ha chiarito che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01) per tale dovendosi intendere quella non conforme al paradigma normativo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689-01). Quanto, in particolare, alle doglianze in ordine alla mancata motivazione sulla misura della pena, è stato affermato che il giudice di appello, una volta ritenuta equa la pena richiesta dalle parti ex art. 599, comma 4, cod. proc. pen., non ha alcuna necessità di motivare tale suo convincimento, mentre è tenuto a motivare se decide di rigettare la richiesta di applicazione di una determinata pena. È conseguentemente inammissibile il motivo ricorso relativo alla motivazione sulla congruità della pena, visto che il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, da egli stessi concordato. Va evidenziato che la pena irrogata - anche con riferimento alla individuazione del reato su cui calibrare la pena base e gli incrementi per la continuazione - è quella determinata dalle stesse parti e che l'accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza sulle questioni coinvolte nei motivi rinunciati. Da qui l'inammissibilità dei motivi in esame, in quanto sollevano questioni sulle quali si è oramai formato il giudicato (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577- 01, in motivazione). 4. Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]