CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATApart udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 32739/2021 FATTO E DIRITTO 1. Il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 8 Giugno 2021, applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti contestati (artt. 81, 644 c.p.), la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione alle condotte di usura continuata, in continuazione con i reati oggetto della sentenza n. 339/2019, pena complessiva stabilita in anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge in quanto nell' accordo mancava ogni riferimento alla continuazione interna, applicata dal giudice, ma era stata solamente chiesta l'applicazione della pena concordata in continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 339/2019. 3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Occorre, quindi, evidenziare che nel caso in esame non sussiste alcuna di dette ipotesi in quanto come è dato desumere dall' accordo in atti l'imputato ha chiesto l'applicazione della pena concordata in relazione di fatti come contestati nel capo di imputazione fatti ex artt. 81, 644 c.p.) sicchè non può oggi lamentare in questa sede il fatto che andava esclusa la continuazione interna. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio