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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 31723/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 del TRIBUNALE di TREVISOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore, propone ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Treviso in data 11 maggio 2022, che, decidendo quale giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Conegliano in data 5 febbraio 2021, che l'aveva riconosciuto responsabile del delitto di diffamazione commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto l'aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno cagionato alla parte offesa, costituitasi parte civile.

2. L'impugnativa consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 595 cod. pen., sul rilievo che le espressioni utilizzate negli scritti esposti in aree condominiali e lasciati nelle cassette postali dei condomini, attribuiti alla persona del deducente, non sarebbero lesive della reputazione dell'amministratrice del condominio, [OSCURATO:PERSONA], poiché l'averne tacciato l'operato di incompetenza e di scorrettezza non sarebbe comportamento idoneo, né in sé, né nel contesto comunicativo concreto, a gettare discredito sulla persona offesa, che si era resa protagonista di condotte di grave negligenza professionale.

Ci si duole, altresì, della genericità della motivazione rassegnata dal giudice censurato, che, lungi dal soffermarsi sulle espressioni riportate nel capo d'imputazione, si sarebbe dilungato in discettazioni dottrinarie e scolastiche. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 51 cod. pen., sul rilievo che il Tribunale avrebbe escluso la scriminante del diritto di critica valorizzando genericamente un'indefinita terminologia dispregiativa, senza motivare specificamente sui profili di continenza e pertinenza delle espressioni utilizzate dal deducente, che avrebbero implicato un sindacato sulle ragioni dell'aspra protesta rivolta nei confronti dell'amministratrice del condominio.

3. Con requisitoria in data 25 maggio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

4. Tramite PEC in data 13 giugno 2023, il difensore della parte civile costituita ha depositato memoria corredata da nota-spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1.

Il primo motivo è generico.

Il Tribunale ha ritenuto integrato il delitto di diffamazione contestato all'imputato, non limitandosi a considerare le espressioni mediante le quali l'amministratrice persona offesa era stata tacciata di incompetenza e di scorrettezza professionale, ma valorizzando anche quelle con le quali le si era attribuita «una patetica sfrontatezza» ed una propensione alla «manipolazione» delle informazioni dovute ai condomini.

Tali attributi, in effetti, come correttamente argomentato dal Tribunale, gettano una luce negativa sulla stessa persona dell'amministratrice, descritta come professionista non solo incapace, ma addirittura adusa a comportamenti tutt'altro che trasparenti nella gestione del condominio e tali da alterare il contenuto delle informazioni dovute ai condomini quanto al proprio operato.

Donde, è evidente la parzialità della censura articolata con il motivo in disamina, che non si confronta con la motivazione rassegnata dal giudice, considerata nella sua interezza.

2. Il secondo motivo è infondato.

Il fatto stesso, non posto in discussione, di avere affisso il volantino contenente le espressioni sopra riportate nella bacheca condominiale, quindi, in un luogo di per sé visibile ad un numero potenzialmente indeterminato di persone anche estranee al condominio (Sez. 5, n. 35543 del 18/09/2007, Rv. 237728), denota la proiezione dell'agire del ricorrente, non certo orientato all'esercizio del diritto di critica dell'operato dell'amministratrice di condominio, eventualmente allo scopo di ottenerne la rimozione: altri, invero, rispetto ai condomini, per i quali, soli, sussisteva un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti, erano stati posti nella condizione di percepire i giudizi espressi sul conto della Merotto, messa all'indice come detto, non solo quale professionista incompetente, ma anche quale sfrontata manipolatrice.

Tale rilievo sta, dunque, a comprovare che gli scritti del ricorrente costituivano, piuttosto, il veicolo espressivo per dare sfogo a sentimenti ostili verso la parte civile, dipinta come capace di ricorrere alla manipolazione delle notizie pur di mascherare la propria negligente gestione del condominio, e, quindi, resa vittima di un gratuito attacco alla propria personalità morale.

Ne viene che è stata fatta corretta applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di diritto di critica, ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuil:à delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l'uso delrargumentum ad hominem", inteso a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (Sez. 5, n. 7990 del 19/05/1998, Rv. 211482).3.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali.

Nulla è dovuto per le spese di parte civile, essendo stata depositata la memoria conclusionale nel suo soltanto in data 13 giugno 2023: tanto, in applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148).

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla per spese alla parte civile.

Così deciso il 14 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 del TRIBUNALE di TREVISOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore, propone ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Treviso in data 11 maggio 2022, che, decidendo quale giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Conegliano in data 5 febbraio 2021, che l'aveva riconosciuto responsabile del delitto di diffamazione commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto l'aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno cagionato alla parte offesa, costituitasi parte civile. 2. L'impugnativa consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 595 cod. pen., sul rilievo che le espressioni utilizzate negli scritti esposti in aree condominiali e lasciati nelle cassette postali dei condomini, attribuiti alla persona del deducente, non sarebbero lesive della reputazione dell'amministratrice del condominio, [OSCURATO:PERSONA], poiché l'averne tacciato l'operato di incompetenza e di scorrettezza non sarebbe comportamento idoneo, né in sé, né nel contesto comunicativo concreto, a gettare discredito sulla persona offesa, che si era resa protagonista di condotte di grave negligenza professionale. Ci si duole, altresì, della genericità della motivazione rassegnata dal giudice censurato, che, lungi dal soffermarsi sulle espressioni riportate nel capo d'imputazione, si sarebbe dilungato in discettazioni dottrinarie e scolastiche. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 51 cod. pen., sul rilievo che il Tribunale avrebbe escluso la scriminante del diritto di critica valorizzando genericamente un'indefinita terminologia dispregiativa, senza motivare specificamente sui profili di continenza e pertinenza delle espressioni utilizzate dal deducente, che avrebbero implicato un sindacato sulle ragioni dell'aspra protesta rivolta nei confronti dell'amministratrice del condominio. 3. Con requisitoria in data 25 maggio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. Tramite PEC in data 13 giugno 2023, il difensore della parte civile costituita ha depositato memoria corredata da nota-spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1. Il primo motivo è generico. Il Tribunale ha ritenuto integrato il delitto di diffamazione contestato all'imputato, non limitandosi a considerare le espressioni mediante le quali l'amministratrice persona offesa era stata tacciata di incompetenza e di scorrettezza professionale, ma valorizzando anche quelle con le quali le si era attribuita «una patetica sfrontatezza» ed una propensione alla «manipolazione» delle informazioni dovute ai condomini. Tali attributi, in effetti, come correttamente argomentato dal Tribunale, gettano una luce negativa sulla stessa persona dell'amministratrice, descritta come professionista non solo incapace, ma addirittura adusa a comportamenti tutt'altro che trasparenti nella gestione del condominio e tali da alterare il contenuto delle informazioni dovute ai condomini quanto al proprio operato. Donde, è evidente la parzialità della censura articolata con il motivo in disamina, che non si confronta con la motivazione rassegnata dal giudice, considerata nella sua interezza. 2. Il secondo motivo è infondato. Il fatto stesso, non posto in discussione, di avere affisso il volantino contenente le espressioni sopra riportate nella bacheca condominiale, quindi, in un luogo di per sé visibile ad un numero potenzialmente indeterminato di persone anche estranee al condominio (Sez. 5, n. 35543 del 18/09/2007, Rv. 237728), denota la proiezione dell'agire del ricorrente, non certo orientato all'esercizio del diritto di critica dell'operato dell'amministratrice di condominio, eventualmente allo scopo di ottenerne la rimozione: altri, invero, rispetto ai condomini, per i quali, soli, sussisteva un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti, erano stati posti nella condizione di percepire i giudizi espressi sul conto della Merotto, messa all'indice come detto, non solo quale professionista incompetente, ma anche quale sfrontata manipolatrice. Tale rilievo sta, dunque, a comprovare che gli scritti del ricorrente costituivano, piuttosto, il veicolo espressivo per dare sfogo a sentimenti ostili verso la parte civile, dipinta come capace di ricorrere alla manipolazione delle notizie pur di mascherare la propria negligente gestione del condominio, e, quindi, resa vittima di un gratuito attacco alla propria personalità morale. Ne viene che è stata fatta corretta applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di diritto di critica, ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuil:à delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l'uso delrargumentum ad hominem", inteso a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (Sez. 5, n. 7990 del 19/05/1998, Rv. 211482).3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali. Nulla è dovuto per le spese di parte civile, essendo stata depositata la memoria conclusionale nel suo soltanto in data 13 giugno 2023: tanto, in applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148). P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per spese alla parte civile. Così deciso il 14 giugno
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