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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 2026

Cassazione n. 24026/2026

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icorrentecontroBorgini Giovanni e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoLaura Arnoletti;controricorrentinonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per Azioni, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tronci;controricorrenteavverso la sentenza n. 1134/2022 depositata il 4 aprile 2022 della Cortedi appello di Milano.Sez.

I – RG 18972/2022camera di consiglio 24.6.2026 1Numero registro generale 18972/2022Numero sezionale 2845/2026Numero di raccolta generale 24026/2026Data pubblicazione 24/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].LA CORTE OSSERVA1. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eranocomplessivamente proprietari di 333.079 azioni ordinarie di KR Energys.p.a., società quotata, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito [OSCURATO:SOCIETA].)era proprietaria di 30.683.680 azioni speciali della stessa società.Nel maggio 2017 è stato approvato un aumento di capitale innatura da parte dell’assemblea straordinaria di KR Energy.

I soci [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto a KR Energy una nuova valutazionedell’azienda oggetto di conferimento: richiesta disattesa dal consiglio diamministrazione della società con delibera del 27 luglio 2017.I predetti soci hanno quindi introdotto un giudizio per sentirepronunciato l’annullamento della delibera con cui è stata respinta la lororichiesta di procedere a una nuova stima dell’oggetto del conferimentoai sensi dell'art. 2440, comma 6, c.c..

Analoga iniziativa è stata assuntadal collegio sindacale di KR Energy.In data 29 marzo 2018, Borgini e Canonica, da un lato, eIndustrial, dall’altro, sono pervenuti alla stipula di un accordotransattivo il quale prevedeva, tra l’altro, la rinuncia all’azione e agli attidel giudizio da parte dei soci di minoranza, con relativa accettazione daparte di KR Energy, e l’impegno di [OSCURATO:SOCIETA] ad acquistare l’interapartecipazione degli stessi al prezzo di complessivi euro 5.995.442,00,ovvero, alternativamente, di cedere al prezzo simbolico di 1 euro ilnumero di azioni KR derivante dall’applicazione di una delle due formulepreviste all’art. 3.3 del contratto.

Le parti hanno subordinato l’efficaciae l’esecuzione dell’accordo, nella sua interezza, all’avveramento dellacondizione sospensiva dell’abbandono del giudizio intrapreso dalcollegio sindacale «mediante dichiarazione di rinuncia agli atti delSez.

I – RG 18972/2022camera di consiglio 24.6.2026 2Numero registro generale 18972/2022Numero sezionale 2845/2026Numero di raccolta generale 24026/2026Data pubblicazione 24/07/2026giudizio ed all'azione da parte del collegio dei sindaci di KR Energy,indipendentemente dalla successiva accettazione da parte del consigliodi Amministrazione di KR Energy».

Nell’accordo era inoltre stabilito chela condizione si sarebbe considerata avverata con la notifica, da partedel collegio sindacale a KR Energy, della rinuncia agli atti del giudizio eall'azione relativa al richiamato giudizio, entro quindici giorni dalla datadi sottoscrizione della proposta (ossia entro il 13 aprile 2018) e che, incaso di mancato avveramento della condizione sospensiva, l’accordotransattivo avrebbe dovuto considerarsi definitivamente inefficace nellasua interezza.Ai fini dell’esatto adempimento dell’obbligazione alternativa di cuiall’art. 3.3 dell’accordo transattivo, [OSCURATO:SOCIETA] aveva costituito in escrowdue milioni di azioni KR Energy presso [OSCURATO:PERSONA] perAzioni.

L’art. 3 del contratto di deposito prevedeva quanto segue:«[OSCURATO:SOCIETA] e Borgini e Canonica espressamente convengono di, eautorizzano la depositaria a, trasferire a Borgini e Canonica il numerodi azioni in escrow […] a seguito dell'avveramento della condizionesospensiva di cui all'art. 8 dell'accordo transattivo e del ricevimento».L’art. 4.1 del medesimo contratto di deposito, poi, precisava che «incaso di mancato avveramento della condizione sospensiva, nel terminedi cui all'art. 8 dell'accordo transattivo, Borgini e Canonica e Industrialespressamente convengono ed autorizzano la depositaria a ritrasferirea [OSCURATO:SOCIETA] le azioni in escrow entro il primo dei seguenti termini: (i)15 (quindici) giorni dalla data in cui sarà stata fornita alla depositariaconferma scritta della parte interessata inviata in copia conoscenzaall'altra parte ed alla depositaria attestante la corretta esecuzione diquanto previsto dagli artt. 3.2 o 3.3 o del mancato avveramento dellacondizione di quanto previsto dall'art 8 dell'accordo transattivo […]».Correlativamente, nell’accordo transattivo era previsto che pereffetto del mancato avveramento della condizione sospensiva «ilcontratto di deposito sarà terminato con autorizzazione delle parti allaSez.

I – RG 18972/2022camera di consiglio 24.6.2026 3Numero registro generale 18972/2022Numero sezionale 2845/2026Numero di raccolta generale 24026/2026Data pubblicazione 24/07/2026depositaria a ritrasferire a [OSCURATO:SOCIETA] le azioni in escrow ai sensi dell'art.4 del contratto di deposito».In data 27 aprile 2018 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto via mail ai sociBorgini e Canonica di prorogare il termine per l'avveramento dellacondizione dal 13 aprile 2018 al 3 maggio 2018 e i soci, in risposta,hanno indicato il termine prorogato nella data del 15 maggio 2018rettificando successivamente con l’individuazione del termine del 3maggio 2018.Il presidente del collegio sindacale, in data 27 aprile 2018, hadichiarato di rinunciare al giudizio dedotto nell’accordo transattivo; taledichiarazione è stata resa nota al pubblico il successivo 2 maggio.Nel contrasto insorto tra i soci di minoranza e quelli dimaggioranza quanto all’avveramento della condizione sospensiva,[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dal Tribunale di Milano il sequestro liberatorio deititoli di cui era depositaria; la stessa è stata nominata custode delleazioni costituite in escrow.2. — Ne è seguito il giudizio di merito in cui Borgini e Canonicahanno domandato si accertasse il loro diritto alla consegna delle azionioggetto del contratto di deposito.[OSCURATO:SOCIETA] si è costituita chiedendo il rigetto della domandaproprio diritto al trasferimento delle azioni assumendo l'esistenza deipresupposti del sequestro liberatorio; ha chiesto l’accertamento dellanullità delle clausole di cui agli artt. 3 e 4 del contratto di deposito, lapronuncia di nullità e quella di annullamento dell’accordo transattivo, ladeclaratoria di inefficacia di esso per mancato avveramento dellacondizione sospensiva e l'accertamento della responsabilitàprecontrattuale di controparte.Il Tribunale di Milano ha disatteso le deduzioni di [OSCURATO:SOCIETA] basatesulla nullità, annullabilità e inefficacia delle intercorse pattuizioni e haaccertato, sulla base dello scambio di mail intervenuto tra le parti, cheSez.

I – RG 18972/2022camera di consiglio 24.6.2026 4Numero registro generale 18972/2022Numero sezionale 2845/2026Numero di raccolta generale 24026/2026Data pubblicazione 24/07/2026l'accordo transattivo era stato validamente modificato con proroga deltermine; ha ritenuto quindi avverata la condizione sospensiva, postoche la dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione sottoscritta dalpresidente del collegio sindacale e quella di accettazione firmata dalpresidente della società KR Energy erano datate 27 aprile 2018; haquindi accertato l'adempimento, da parte dei soci di minoranza,dell'obbligazione assunta con la transazione, ossia la rinuncia all'azionee agli atti del giudizio di impugnazione da loro proposto avverso ladelibera del consiglio di amministrazione.3. — La sentenza di primo grado è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA].Nella resistenza di Borgini e Canonica, oltre che di [OSCURATO:PERSONA], laCorte di appello di Milano ha respinto il gravame.4. — Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]..Resistono con controricorso i soci Borgini e Canonica e la societàCordusio.

L’impugnazione si fonda su quattro motivi.5. ― Col primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 148 t.u.f.e dell’art. 2404 cc...Col secondo mezzo si lamenta la violazione degli artt. 1966 c.c.,dell’art. 2440 c.c. e dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003.Il terzo mezzo oppone la violazione dell’art. 112 c.p.c..Col quarto motivo si prospetta la violazione dell’art. 829, comma1, c.p.c..Con l’ultimo motivo viene preso in esame un passaggio dellasentenza impugnata in cui si rileva che tra Borgini e Canonica, da unlato, e [OSCURATO:SOCIETA], dall’altro, è intercorso un giudizio arbitrale vertentesullo stesso rapporto giuridico di cui qui si dibatte: giudizio in cui siponevano le questioni relative all’avveramento della condizionesospensiva e alla disponibilità dei diritti oggetto di transazione, comunia quelle affrontate dalla Corte distrettuale nella sentenza n. 1134/2022,oggetto del ricorso di cui ci si deve occupare.

Osserva la ricorrente cheil lodo non è passato in giudicato (come invece ritenuto nella sentenzaSez.

I – RG 18972/2022camera di consiglio 24.6.2026 5Numero registro generale 18972/2022Numero sezionale 2845/2026Numero di raccolta generale 24026/2026Data pubblicazione 24/07/2026oggetto del presente giudizio) e che, allo stato, pende presso questaCorte il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha decisosull’impugnazione della pronuncia arbitrale.6. — Quest’ultima circostanza risponde al vero, risultandopendente, al riguardo, il procedimento di cui al R.G. n. 11139/2022.7. — Il presente giudizio va dunque rinviato a nuovo ruolo perconsentire che sia trattato insieme a quello appena indicato.Reputa il Collegio possa fissarsi a tal fine pubblica udienza, tenutoconto del rilievo nomofilattico della questione circa l’implicazione omeno di diritti indisponibili nella rinuncia all’impugnazione delladeliberazione di rigetto di una nuova stima del conferimento in naturaex art. 2440, comma 6, c.c., oggetto del secondo motivo di ricorso.

P.Q.MLa Corterinvia la causa a nuovo ruolo, onde consentirne la trattazione inpubblica udienza unitamente al ricorso di cui al R.G. n. 11139/2022.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez.

I – RG 18972/2022camera di consiglio 24.6.2026 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrentecontroBorgini Giovanni e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoLaura Arnoletti;controricorrentinonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per Azioni, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tronci;controricorrenteavverso la sentenza n. 1134/2022 depositata il 4 aprile 2022 della Cortedi appello di Milano.Sez. I – RG 18972/2022camera di consiglio 24.6.2026 1Numero registro generale 18972/2022Numero sezionale 2845/2026Numero di raccolta generale 24026/2026Data pubblicazione 24/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].LA CORTE OSSERVA1. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eranocomplessivamente proprietari di 333.079 azioni ordinarie di KR Energys.p.a., società quotata, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito [OSCURATO:SOCIETA].)era proprietaria di 30.683.680 azioni speciali della stessa società.Nel maggio 2017 è stato approvato un aumento di capitale innatura da parte dell’assemblea straordinaria di KR Energy. I soci [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto a KR Energy una nuova valutazionedell’azienda oggetto di conferimento: richiesta disattesa dal consiglio diamministrazione della società con delibera del 27 luglio 2017.I predetti soci hanno quindi introdotto un giudizio per sentirepronunciato l’annullamento della delibera con cui è stata respinta la lororichiesta di procedere a una nuova stima dell’oggetto del conferimentoai sensi dell'art. 2440, comma 6, c.c.. Analoga iniziativa è stata assuntadal collegio sindacale di KR Energy.In data 29 marzo 2018, Borgini e Canonica, da un lato, eIndustrial, dall’altro, sono pervenuti alla stipula di un accordotransattivo il quale prevedeva, tra l’altro, la rinuncia all’azione e agli attidel giudizio da parte dei soci di minoranza, con relativa accettazione daparte di KR Energy, e l’impegno di [OSCURATO:SOCIETA] ad acquistare l’interapartecipazione degli stessi al prezzo di complessivi euro 5.995.442,00,ovvero, alternativamente, di cedere al prezzo simbolico di 1 euro ilnumero di azioni KR derivante dall’applicazione di una delle due formulepreviste all’art. 3.3 del contratto. Le parti hanno subordinato l’efficaciae l’esecuzione dell’accordo, nella sua interezza, all’avveramento dellacondizione sospensiva dell’abbandono del giudizio intrapreso dalcollegio sindacale «mediante dichiarazione di rinuncia agli atti delSez. I – RG 18972/2022camera di consiglio 24.6.2026 2Numero registro generale 18972/2022Numero sezionale 2845/2026Numero di raccolta generale 24026/2026Data pubblicazione 24/07/2026giudizio ed all'azione da parte del collegio dei sindaci di KR Energy,indipendentemente dalla successiva accettazione da parte del consigliodi Amministrazione di KR Energy». Nell’accordo era inoltre stabilito chela condizione si sarebbe considerata avverata con la notifica, da partedel collegio sindacale a KR Energy, della rinuncia agli atti del giudizio eall'azione relativa al richiamato giudizio, entro quindici giorni dalla datadi sottoscrizione della proposta (ossia entro il 13 aprile 2018) e che, incaso di mancato avveramento della condizione sospensiva, l’accordotransattivo avrebbe dovuto considerarsi definitivamente inefficace nellasua interezza.Ai fini dell’esatto adempimento dell’obbligazione alternativa di cuiall’art. 3.3 dell’accordo transattivo, [OSCURATO:SOCIETA] aveva costituito in escrowdue milioni di azioni KR Energy presso [OSCURATO:PERSONA] perAzioni. L’art. 3 del contratto di deposito prevedeva quanto segue:«[OSCURATO:SOCIETA] e Borgini e Canonica espressamente convengono di, eautorizzano la depositaria a, trasferire a Borgini e Canonica il numerodi azioni in escrow […] a seguito dell'avveramento della condizionesospensiva di cui all'art. 8 dell'accordo transattivo e del ricevimento».L’art. 4.1 del medesimo contratto di deposito, poi, precisava che «incaso di mancato avveramento della condizione sospensiva, nel terminedi cui all'art. 8 dell'accordo transattivo, Borgini e Canonica e Industrialespressamente convengono ed autorizzano la depositaria a ritrasferirea [OSCURATO:SOCIETA] le azioni in escrow entro il primo dei seguenti termini: (i)15 (quindici) giorni dalla data in cui sarà stata fornita alla depositariaconferma scritta della parte interessata inviata in copia conoscenzaall'altra parte ed alla depositaria attestante la corretta esecuzione diquanto previsto dagli artt. 3.2 o 3.3 o del mancato avveramento dellacondizione di quanto previsto dall'art 8 dell'accordo transattivo […]».Correlativamente, nell’accordo transattivo era previsto che pereffetto del mancato avveramento della condizione sospensiva «ilcontratto di deposito sarà terminato con autorizzazione delle parti allaSez. I – RG 18972/2022camera di consiglio 24.6.2026 3Numero registro generale 18972/2022Numero sezionale 2845/2026Numero di raccolta generale 24026/2026Data pubblicazione 24/07/2026depositaria a ritrasferire a [OSCURATO:SOCIETA] le azioni in escrow ai sensi dell'art.4 del contratto di deposito».In data 27 aprile 2018 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto via mail ai sociBorgini e Canonica di prorogare il termine per l'avveramento dellacondizione dal 13 aprile 2018 al 3 maggio 2018 e i soci, in risposta,hanno indicato il termine prorogato nella data del 15 maggio 2018rettificando successivamente con l’individuazione del termine del 3maggio 2018.Il presidente del collegio sindacale, in data 27 aprile 2018, hadichiarato di rinunciare al giudizio dedotto nell’accordo transattivo; taledichiarazione è stata resa nota al pubblico il successivo 2 maggio.Nel contrasto insorto tra i soci di minoranza e quelli dimaggioranza quanto all’avveramento della condizione sospensiva,[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dal Tribunale di Milano il sequestro liberatorio deititoli di cui era depositaria; la stessa è stata nominata custode delleazioni costituite in escrow.2. — Ne è seguito il giudizio di merito in cui Borgini e Canonicahanno domandato si accertasse il loro diritto alla consegna delle azionioggetto del contratto di deposito.[OSCURATO:SOCIETA] si è costituita chiedendo il rigetto della domandaproprio diritto al trasferimento delle azioni assumendo l'esistenza deipresupposti del sequestro liberatorio; ha chiesto l’accertamento dellanullità delle clausole di cui agli artt. 3 e 4 del contratto di deposito, lapronuncia di nullità e quella di annullamento dell’accordo transattivo, ladeclaratoria di inefficacia di esso per mancato avveramento dellacondizione sospensiva e l'accertamento della responsabilitàprecontrattuale di controparte.Il Tribunale di Milano ha disatteso le deduzioni di [OSCURATO:SOCIETA] basatesulla nullità, annullabilità e inefficacia delle intercorse pattuizioni e haaccertato, sulla base dello scambio di mail intervenuto tra le parti, cheSez. I – RG 18972/2022camera di consiglio 24.6.2026 4Numero registro generale 18972/2022Numero sezionale 2845/2026Numero di raccolta generale 24026/2026Data pubblicazione 24/07/2026l'accordo transattivo era stato validamente modificato con proroga deltermine; ha ritenuto quindi avverata la condizione sospensiva, postoche la dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione sottoscritta dalpresidente del collegio sindacale e quella di accettazione firmata dalpresidente della società KR Energy erano datate 27 aprile 2018; haquindi accertato l'adempimento, da parte dei soci di minoranza,dell'obbligazione assunta con la transazione, ossia la rinuncia all'azionee agli atti del giudizio di impugnazione da loro proposto avverso ladelibera del consiglio di amministrazione.3. — La sentenza di primo grado è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA].Nella resistenza di Borgini e Canonica, oltre che di [OSCURATO:PERSONA], laCorte di appello di Milano ha respinto il gravame.4. — Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]..Resistono con controricorso i soci Borgini e Canonica e la societàCordusio. L’impugnazione si fonda su quattro motivi.5. ― Col primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 148 t.u.f.e dell’art. 2404 cc...Col secondo mezzo si lamenta la violazione degli artt. 1966 c.c.,dell’art. 2440 c.c. e dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003.Il terzo mezzo oppone la violazione dell’art. 112 c.p.c..Col quarto motivo si prospetta la violazione dell’art. 829, comma1, c.p.c..Con l’ultimo motivo viene preso in esame un passaggio dellasentenza impugnata in cui si rileva che tra Borgini e Canonica, da unlato, e [OSCURATO:SOCIETA], dall’altro, è intercorso un giudizio arbitrale vertentesullo stesso rapporto giuridico di cui qui si dibatte: giudizio in cui siponevano le questioni relative all’avveramento della condizionesospensiva e alla disponibilità dei diritti oggetto di transazione, comunia quelle affrontate dalla Corte distrettuale nella sentenza n. 1134/2022,oggetto del ricorso di cui ci si deve occupare. Osserva la ricorrente cheil lodo non è passato in giudicato (come invece ritenuto nella sentenzaSez. I – RG 18972/2022camera di consiglio 24.6.2026 5Numero registro generale 18972/2022Numero sezionale 2845/2026Numero di raccolta generale 24026/2026Data pubblicazione 24/07/2026oggetto del presente giudizio) e che, allo stato, pende presso questaCorte il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha decisosull’impugnazione della pronuncia arbitrale.6. — Quest’ultima circostanza risponde al vero, risultandopendente, al riguardo, il procedimento di cui al R.G. n. 11139/2022.7. — Il presente giudizio va dunque rinviato a nuovo ruolo perconsentire che sia trattato insieme a quello appena indicato.Reputa il Collegio possa fissarsi a tal fine pubblica udienza, tenutoconto del rilievo nomofilattico della questione circa l’implicazione omeno di diritti indisponibili nella rinuncia all’impugnazione delladeliberazione di rigetto di una nuova stima del conferimento in naturaex art. 2440, comma 6, c.c., oggetto del secondo motivo di ricorso. P.Q.MLa Corterinvia la causa a nuovo ruolo, onde consentirne la trattazione inpubblica udienza unitamente al ricorso di cui al R.G. n. 11139/2022.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 18972/2022camera di consiglio 24.6.2026 6
Sentenza Cassazione n. 24026/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris