CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36187/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano su richiesta delle parti ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, preferenziale e impropria, la pena di anni due e mesi quattro di reclusione; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., in quanto è stato proposto avverso la sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen., richiesta dopo il 03.08.2017; - che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen, cosicché il ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge; - che, peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci