CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2023
Cassazione n. 50226/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni puntuali, logiche e giuridicamente corrette nell'escludere l'applicabilità alla specie dell'art 131 bis cp facendo coerentemente leva sulle connotazioni della condotta e sulla intensità del dolo ( implicitamente desumibile dalla ritenuta non occasionalità della condotta) quali fattori ritenuti ostativi alla causa di non punibilità in questione, così da rendere la relativa valutazione di merito estranea a vizi censurabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.