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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20740/2026

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ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-sul ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e per essa [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 302/2023 depositatail 24/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato in data 10.07.2018 [OSCURATO:PERSONA] opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei suoi confronti limitatamente al pagamentodell’importo di € 19.972,90, pari al residuo debito maturato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al finanziamento contratto in data 30.03.2005,oltre interessi e spese della procedura.Assumeva di aver sottoscritto una fideiussione in favore della predettasocietà, di cui era socio per una quota del 10%, firmando, unitamente aGiorgio Giovinazzo ed [OSCURATO:PERSONA], un modulo predisposto dalla Banca [OSCURATO:SOCIETA] e contenente clausole specifiche che prevedevano la possibilità per laBanca di agire nei confronti del debitore e del garante anche decorsi itermini ex art. 1957 c.c., nonché l’obbligo del fideiussore di pagare asemplice richiesta quanto dovuto per capitale, interessi ed accessori edinfine la validità della fideiussione a prescindere dalla validità degli attigeneranti le obbligazioni principali, con impegno a non recedere dallafideiussione prestata nel corso dell’operazione garantita.Esponeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sottoscritto in pari data ilfinanziamento garantito, della durata di sessanta mesi dall’erogazione, atasso d’interesse variabile, condizionato al previo rilascio di fideiussione deisoci e all’assunzione dell’obbligo di versamento del capitale sociale entro il31.12.2005.Lamentava, tuttavia, che, pur non essendo stato integralmente versato ilcapitale sociale nel predetto termine, nessuna richiesta fosse pervenutadalla Banca in relazione al finanziamento in questione.Deduceva, pertanto, la nullità della fideiussione in quanto relativa ad unfinanziamento concesso in carenza di una delle condizioni previste dalcontratto e senza autorizzazione dei fideiussori.

Assumeva, inoltre, la nullitàdella fideiussione in questione in quanto redatta su modulo conforme alloNumero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026schema predisposto dall’ABI censurato quindi dalla Banca d’Italia conprovvedimento n. 55 in data 2.05.2005.Contestava infine l’importo richiesto in pagamento dalla Banca, assumendoapplicato in specie un tasso Euribor a sei mesi superiore a quello correntenel periodo riguardato, lamentando altresì di aver subito gravi danni aseguito di iscrizione del suo nominativo presso la [OSCURATO:PERSONA], nonavendo perciò ottenuto l’erogazione di altro finanziamento.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA].p.a., contestando ogni avversa doglianza ed assumendo di esserecreditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di quattro finanziamenti resi allaSocietà rispettivamente con contratti stipulati in data 21.07.2004 perl’importo originario di € 110.000,00, in data 15.09.2004 per l’importooriginario di € 38.000,00, in data 30.03.2005 per l’importo originario di42.750,00 ed in data 19.05.2006 per l’importo originario di € 32.850,00.Riferiva peraltro che a fronte dei finanziamenti resi la Banca aveva acquisitospecifiche garanzie fideiussorie da tutti i soci della Società finanziata, ed inspecie dal sig. [OSCURATO:PERSONA] garanzia specifica per il contratto difinanziamento stipulato in data 30.03.2005.Il Tribunale di Aosta con sentenza del 3 febbraio 2020 rigettaval’opposizione.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello evocando ingiudizio [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo la riforma della sentenza:l’appellante insisteva per l’accertamento in via incidentale della nullità dellafideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.perché conforme al modulo ABI frutto di accordo anticoncorrenziale illecitoex art.2 l. n.287/1990, con integrale rigetto di tutte le domande svolte daIntesa [OSCURATO:SOCIETA]Ribadiva l’inadempimento della banca alle obbligazioni assunte con ilcontratto di finanziamento, del 30.3.2005, con conseguente inefficacia dellafideiussione per mancato avveramento della condizione cui era subordinataNumero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026l’erogazione della somma mutuata; sia accertato il rinnovo delfinanziamento alla società debitrice senza il consenso dei fideiussori, con laconseguente inefficacia della fideiussione ai sensi della clausola 4 dellastessa.In via riconvenzionale, insisteva per la condanna della banca al risarcimentodei danni per l’illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], da valutarsi eliquidarsi in via equitativa; in ogni caso, con le pronunce consequenziali inordine al rimborso delle spese processuali di primo e di secondo grado.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo il rigettodell’appello con adesione alla motivazione del deciso del Tribunale di Aostae richiamandosi alle eccezioni e difese già svolte in primo grado.Nel corso del giudizio di appello interveniva in causa ex art. 111 c.p.c.[OSCURATO:SOCIETA]. per successione a titolo particolare ad [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito relativo al contratto difinanziamento in forza del contratto di cessione di crediti pro-soluto in data25.06.2021 ai sensi dell’art. 58 TUB chiedendo l’estromissione [OSCURATO:SOCIETA]., di cui chiedeva l’estromissione.La Corte d’Appello di Torino con sentenza del 23 marzo 2023 rigettaval’impugnazione integrando la motivazione della sentenza del Tribunale econdannava [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali a favoredi [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da doValue s.p.a., ed a favore diMBCredit [OSCURATO:SOCIETA]Avverso tale decisione lo Stachetti propone ricorso per cassazione, affidatoa tre motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa [OSCURATO:PERSONA] SolutionsS.p.A. spiegando ricorso incidentale condizionato all’accoglimento delricorso principale per violazione degli artt. 1418 e ss. c.c. in relazione alladichiarazione di nullità delle garanzie per violazione della normativaantitrust e violazione dell’art. 1957 c.c.L’altra intimata non ha svolo attività difensiva.Numero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026Motivi della decisioneCon il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art.2 L. 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione al provvedimento della Bancad’Italia n. 55/2005, e 1957 c.c.Con il primo motivo di appello, il ricorrente aveva dedotto che il [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe adeguatamente tenuto conto della nullità dellafideiussione de qua agitur, totale o quantomeno parziale.

Ai sensidell’art.1957 c.c., la banca non avrebbe rispettato il termine di leggerispetto alla debitrice principale.La fideiussione sarebbe nulla per violazione dell’art.2 della l. n. 287/1990,in quanto formata su modulo di contenuto corrispondente al modulo ABI2003 ritenuto illegittimo dalla Banca d’Italia, perché frutto di intesaanticoncorrenziale tra le banche quanto alle clausole 2, 6 (appuntoderogatorio dell’art.1957 c.c.).Secondo Corte d’Appello di Torino, la fideiussione per operazione specificanon sarebbe assimilabile a quella omnibus, posto che il ricorrente avevagarantito una singola operazione e aveva scelto di concedere tale garanziasulla base di una valutazione della solvibilità del debitore principaleeffettuata su dati noti.

Per tali motivi, la domanda formulata dall’esponenteè stata rigettata.La tesi prospetta dalla corte di merito non sarebbe condivisibile.In primo luogo, le clausole sottoscritte dall’Arch.

Stacchetti sarebbero intutto e per tutto, conformi a quelle oggetto del provvedimento della Bancad’Italia n. 55/05.Peraltro, secondo il ricorrente, nel procedimento innanzi alle Sezioni Uniteche hanno definito la materia nel 2021, era parte proprio la Banca IntesaSanpaolo e il testo delle fideiussioni dichiarate nulle era presumibilmenteidentico al testo sottoscritto dall’Arch.

Stacchetti.Numero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026La domanda dell’odierno ricorrente avrebbe dovuto essere accolta posto chele clausole contenute nel modulo di contratto predisposto da controparteapparivano idonee a mutare l’assetto di interessi derivante dal contratto, atutto svantaggio del fideiussore.In secondo luogo, il fatto che la fideiussione sottoscritta dall’appellante èrelativa ad una specifica operazione e non è qualificabile come fideiussioneomnibus sarebbe irrilevante, in quanto le clausole contenute nellafideiussione per cui è causa riproducono fedelmente quelle del modello ABIcensurato dalla Banca d’Italia perché frutto di un’intesa anticoncorrenziale.Il motivo è inammissibile.La decisione della Corte si fonda su due argomentazioni entrambe idonee asuperare i rilievi dell’odierna parte ricorrente e una delle due specifichemotivazioni non è adeguatamente contestato.

La Corte territoriale, da unaparte rileva che trattandosi di fideiussione non omnibus non si applica laregola stabilita dalle SSUU 2021, dall’altra argomenta che il testo dellafideiussione è diverso da quello del modello ABI e Banca Italia.Tale secondo profilo non è ritualmente censurato.La Corte territoriale, con motivazione articolata e congruente, ha spiegatoche “non vi è identità tra i due prestampati”.

A pagina 27 della Sentenza diAppello si può infatti leggere: “basti sottolineare che la clausola 2 prevedenella fidejussione oggetto di controversia un termine di 24 mesi, mentre nelmodulo ABI 2003 non è previsto termine alcuno, con una significativadifferenza sotto il profilo economico tra le due previsioni”.La clausola 8) della fidejussione prestata risulta espressa in termini diversida quelli della clausola n. 8 del modello ABI 2003, recando una previsioneaggiuntiva di sopravvivenza della garanzia “anche nel caso di incapacità odi irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto deldebitore principale”.Su questi punti il ricorso è assolutamente generico senza alcunacontestazione riferita ai parametri ermeneutici richiamando solo unaNumero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026probabile identità di testo tra la fideiussione (peraltro non omnibus) del casoin esame e quella (non trascritta e non richiamata in alcun modo ex art.366 n. 6 c.p.c.) oggetto della decisione delle Sezioni Unite n. 41994/2021la quale ha affermato il noto principio secondo cui “la nullità dell’intesa amonte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fidejussione avalle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequaapplicazione degli articoli dello schema ABI”.Inoltre, la contestazione alla interpretazione negoziale adottata dalla corteavrebbe dovuto essere censurata in altro modo.Infatti, al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente percassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione (artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione dellenorme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice delmerito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stessoli abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, nonessendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass.09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n.3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715).Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliorein astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass.03/09/2010, n. 19044).Tali profili difettano del tutto nella rubrica del motivo di ricorso.Opera il principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su diuna pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idoneea sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delleNumero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, persopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre,alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102,Rv. 670188 - 01).Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., conriferimento agli artt. 1353 e ss. e 1375 c.c.Il ricorrente deduce che la fideiussione per cui è causa era stata prestata agaranzia di uno specifico finanziamento e che l’erogazione del finanziamentomedesimo era subordinata, fra le altre cose, all’assunzione dell’obbligo dirispetto del completamento del versamento soci, di complessivi €200.000,00, entro il 31 dicembre 2005.Tuttavia, tale obbligo non sarebbe stato assunto dai soci e ciò nondimeno,la Banca, contando sulla solvibilità dei fideiussori, ha erogato ilfinanziamento.Il contratto di finanziamento del 30 marzo 2005 prevede che “ilfinanziamento Vi viene concesso alle condizioni e modalità qui sottospecificate e subordinatamente all’acquisizione delle seguenti garanzie:fideiussioni specifiche dei soci.

Dovrete inoltre rispettare le ulterioricondizioni sotto riportate: completamento del versamento soci dicomplessivi euro 200.000 entro il 31.12.2005”.Pertanto, secondo il ricorrente era chiaro che la concessione del mutuo erasubordinata al completamento del versamento soci per ben euro200.000,00.Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale il mancatoavveramento della condizione non sarebbe imputabile al solo arch.Stacchetti, ma a tutti i soci.Numero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026La Corte di merito, invece di disattendere la doglianza di parte ricorrente,avrebbe dovuto accertare l’inefficacia del contratto di fideiussione in virtùdel mancato avveramento della condizione alla quale era subordinatal’erogazione del mutuo e rigettare le domande avversarieIl motivo è inammissibile.Esso si traduce in una censura all’interpretazione negoziale senza alcunriferimento ai criteri ermeneutici.La corte d’appello ha interpretato il testo del contratto di finanziamentosecondo i canoni di interpretazione letterale rilevando che gli altri parametridevono essere adottati solo in via residuale e quando il criterio letterale nonsia chiaro e sufficiente.L’argomentazione giuridica della corte d’appello è, infatti, legata alla naturaed al testo del contratto di mutuo ed agli indizi probatori allegati al processo.Secondo la corte territoriale quand’anche fosse stata prevista unaobbligazione a carico dei soci, la Banca aveva la possibilità di rinunciarvicome in effetti ha fatto in quanto richiesta esclusivamente dalla medesima.Il ricorrente prospetta la sussistenza di una doppia condizione sospensivanella quale entrambi gli adempimenti sono essenziali e posti nell’interessedi tutte le parti senza però fondare la tesi giuridica su alcun criterioermeneutico valutabile in sede di legittimità.La corte territoriale, al contrario, ha ritenuto la seconda ipotesi solosubordinata e rimessa alla valutazione della banca poiché posta ovviamentea garanzia della stessa.Ha osservato che la sezione B) del contratto di finanziamento, intitolata“Clausole contrattuali che regolano l’erogazione della somma e il suorimborso” prevede che l’erogazione sarebbe avvenuta “Su conto corrente incapo al finanziato, con immediata e libera disponibilità al momento delperfezionamento del contratto, subordinatamente all’acquisizione delleseguenti garanzie (fideiussioni specifiche dei soci) e subordinatamenteall’assunzione dell’obbligo di rispetto dei seguenti convenantsNumero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026(completamento del versamento soci di complessivi euro 200.000,00 entroil 31.12.2005”.Rileva la corte d’appello che le prime garanzie specifiche furonopacificamente prestate, come è documentato, mentre l’appellante (oggiricorrente) nega che sia stato effettuato entro il 31.12.2005 il versamentodell’intero capitale sociale da parte dei soci, non solo quindi da partedell’appellante ma da parte di tutti.

Il mutuo fu effettivamente erogato, conversamento sul conto corrente della società finanziata.Sulla base di una interpretazione ragionevole del contratto la Corte haosservato che il fatto che la banca abbia effettivamente erogato il prestitodopo aver ottenuto le sole fideiussioni specifiche da parte di tutti i soci deveessere interpretato come l’affievolirsi per la stessa dell’interesse ad avereentro il 31.12.2005 anche l’ulteriore garanzia dell’integrale versamento delcapitale sociale da parte dei soci, trattandosi di adempimento di un obbligolegale che comunque avrebbe dovuto essere rispettato dai soci stessi aprescindere dal termine indicato.La valutazione di convenienza della banca a concludere comunque ilcontratto di mutuo senza richieder la ulteriore e subordinata garanzia (“esubordinatamente all’assunzione dell’obbligo” di versare i 200.000 euro)con l’erogazione dell’importo concordato è rimessa alla parte contrattualenel cui interesse la clausola di garanzia è stata inserita.Per il resto vanno ribadite le considerazioni in tema di irrituale censuraermeneutica oggetto del precedente motivo.Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento agliartt. 1362, 1372 e ss. e 1375 c.c.[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe attivato la clausola risolutiva espressacontrattualmente prevista e avrebbe addebitato le singole rate impagate suiconti correnti societari, tollerando l’inadempimento della Soc. [OSCURATO:PERSONA] un periodo di tempo superiore a quello a suo tempo complessivamenteNumero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026previsto per la durata dell’intera operazione.

Così operando, la Banca, difatto, aveva concesso un nuovo finanziamento alla Società debitrice, senzaautorizzazione alcuna dei fideiussori.Orbene, il contratto prevedeva espressamente: “Il presente impegnogarantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe o rinnovitotali o parziali dell’operazione, a condizione che, posti a conoscenza dellaVostra disponibilità a concedere la proroga o il rinnovo, Vi abbiamoconfermato la nostra volontà a garantire le obbligazioni derivanti da detteproroghe o rinnovi”.Pertanto, la Banca non si sarebbe limitata a “dare tempo” alla debitriceprincipale, ma avrebbe, per facta concludentia, prorogato l’operazione.La Corte di merito, quindi, avrebbe dovuto accertare che l’Arch.

Stacchetti,in forza del disposto dell’art. 4 della fideiussione, doveva ritenersi liberatodai propri obblighi nei confronti della Banca, avendo quest’ultima deciso diconcedere ulteriore credito alla Società senza sua autorizzazione.La Corte territoriale, ai sensi degli artt. 1362 e segg. c.c., avrebbe dovutotenere conto del tenore letterale della convenzione e concludere che il fattodi “dare tempo” al debitore per un lasso di tempo considerevole coincidecon la proroga dell’operazione.Il motivo è inammissibile.Esso si traduce in una critica ai criteri ermeneutici senza una realeindicazione dei parametri che il giudice di merito avrebbe violato,traducendosi il motivo nella reiterazione di quello di appello e nellaprospettazione di una soluzione più appagante per il ricorrente.L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fattoriservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se nonnell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cuiagli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia nonidonea a consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito per giungerealla decisione.

Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo,Numero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legalid'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamenteviolati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qualmodo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato,con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che sifondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio dimotivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazionediversa.Nel caso di specie il ricorrente ha solo menzionato le norme in rubrica ed harichiamato i criteri di interpretazione letterale da ritenere prevalentinell’ipotesi di chiarezza del dato testuale, senza fare riferimento specificoalle regole legali d'interpretazione, mediante indicazione puntuale deicanoni asseritamente violati dalla Corte territoriale e senza precisare in qualmodo e con quali considerazioni il giudice del merito si sarebbe discostatoda quei criteri legali.Al contrario, la corte territoriale ha interpretato il contratto sulla base dicriteri giuridicamente corretti escludendo la sussistenza di una proroga delcontratto di mutuo, che è pacificamente scaduto il 30 marzo 2010.La tolleranza della Banca a fronte di versamenti parziali terminati ad agosto2014 e rinvenibili dalla produzione dell’estratto conto integrale non sarebbequalificabile in termini di proroga abusiva del finanziamento giacché laBanca avrebbe atteso sino a gennaio 2014 per agire nel rispetto del termineprescrizionale decennale.Si legge in sentenza che “la banca ha semplicemente dato tempo alladebitrice permettendole di effettuare versamenti a decurtazione del debitomaturato e concordando piani di rientro che, evidentemente, non furonorispettati”.Il contratto di mutuo è scaduto in assenza di proroghe e quanto verificatosisuccessivamente non può essere considerato come una “proroga”.Numero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026L’interpretazione dei documenti forniti non è ritualmente contrastata inquesta sede in cui il ricorrente si è limitato a riproporre le tesi difensive giàspiegate nei precedenti gradi di giudizio e già confutate.All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorsoprincipale.Il ricorso incidentale condizionato rimane conseguentemente assorbito.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente e ricorrente in via incidentale, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorsoincidentale condizionato.

Condanna il ricorrente principale al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente e ricorrente in viaincidentale.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 20 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-sul ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e per essa [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 302/2023 depositatail 24/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato in data 10.07.2018 [OSCURATO:PERSONA] opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei suoi confronti limitatamente al pagamentodell’importo di € 19.972,90, pari al residuo debito maturato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al finanziamento contratto in data 30.03.2005,oltre interessi e spese della procedura.Assumeva di aver sottoscritto una fideiussione in favore della predettasocietà, di cui era socio per una quota del 10%, firmando, unitamente aGiorgio Giovinazzo ed [OSCURATO:PERSONA], un modulo predisposto dalla Banca [OSCURATO:SOCIETA] e contenente clausole specifiche che prevedevano la possibilità per laBanca di agire nei confronti del debitore e del garante anche decorsi itermini ex art. 1957 c.c., nonché l’obbligo del fideiussore di pagare asemplice richiesta quanto dovuto per capitale, interessi ed accessori edinfine la validità della fideiussione a prescindere dalla validità degli attigeneranti le obbligazioni principali, con impegno a non recedere dallafideiussione prestata nel corso dell’operazione garantita.Esponeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sottoscritto in pari data ilfinanziamento garantito, della durata di sessanta mesi dall’erogazione, atasso d’interesse variabile, condizionato al previo rilascio di fideiussione deisoci e all’assunzione dell’obbligo di versamento del capitale sociale entro il31.12.2005.Lamentava, tuttavia, che, pur non essendo stato integralmente versato ilcapitale sociale nel predetto termine, nessuna richiesta fosse pervenutadalla Banca in relazione al finanziamento in questione.Deduceva, pertanto, la nullità della fideiussione in quanto relativa ad unfinanziamento concesso in carenza di una delle condizioni previste dalcontratto e senza autorizzazione dei fideiussori. Assumeva, inoltre, la nullitàdella fideiussione in questione in quanto redatta su modulo conforme alloNumero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026schema predisposto dall’ABI censurato quindi dalla Banca d’Italia conprovvedimento n. 55 in data 2.05.2005.Contestava infine l’importo richiesto in pagamento dalla Banca, assumendoapplicato in specie un tasso Euribor a sei mesi superiore a quello correntenel periodo riguardato, lamentando altresì di aver subito gravi danni aseguito di iscrizione del suo nominativo presso la [OSCURATO:PERSONA], nonavendo perciò ottenuto l’erogazione di altro finanziamento.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA].p.a., contestando ogni avversa doglianza ed assumendo di esserecreditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di quattro finanziamenti resi allaSocietà rispettivamente con contratti stipulati in data 21.07.2004 perl’importo originario di € 110.000,00, in data 15.09.2004 per l’importooriginario di € 38.000,00, in data 30.03.2005 per l’importo originario di42.750,00 ed in data 19.05.2006 per l’importo originario di € 32.850,00.Riferiva peraltro che a fronte dei finanziamenti resi la Banca aveva acquisitospecifiche garanzie fideiussorie da tutti i soci della Società finanziata, ed inspecie dal sig. [OSCURATO:PERSONA] garanzia specifica per il contratto difinanziamento stipulato in data 30.03.2005.Il Tribunale di Aosta con sentenza del 3 febbraio 2020 rigettaval’opposizione.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello evocando ingiudizio [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo la riforma della sentenza:l’appellante insisteva per l’accertamento in via incidentale della nullità dellafideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.perché conforme al modulo ABI frutto di accordo anticoncorrenziale illecitoex art.2 l. n.287/1990, con integrale rigetto di tutte le domande svolte daIntesa [OSCURATO:SOCIETA]Ribadiva l’inadempimento della banca alle obbligazioni assunte con ilcontratto di finanziamento, del 30.3.2005, con conseguente inefficacia dellafideiussione per mancato avveramento della condizione cui era subordinataNumero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026l’erogazione della somma mutuata; sia accertato il rinnovo delfinanziamento alla società debitrice senza il consenso dei fideiussori, con laconseguente inefficacia della fideiussione ai sensi della clausola 4 dellastessa.In via riconvenzionale, insisteva per la condanna della banca al risarcimentodei danni per l’illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], da valutarsi eliquidarsi in via equitativa; in ogni caso, con le pronunce consequenziali inordine al rimborso delle spese processuali di primo e di secondo grado.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo il rigettodell’appello con adesione alla motivazione del deciso del Tribunale di Aostae richiamandosi alle eccezioni e difese già svolte in primo grado.Nel corso del giudizio di appello interveniva in causa ex art. 111 c.p.c.[OSCURATO:SOCIETA]. per successione a titolo particolare ad [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito relativo al contratto difinanziamento in forza del contratto di cessione di crediti pro-soluto in data25.06.2021 ai sensi dell’art. 58 TUB chiedendo l’estromissione [OSCURATO:SOCIETA]., di cui chiedeva l’estromissione.La Corte d’Appello di Torino con sentenza del 23 marzo 2023 rigettaval’impugnazione integrando la motivazione della sentenza del Tribunale econdannava [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali a favoredi [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da doValue s.p.a., ed a favore diMBCredit [OSCURATO:SOCIETA]Avverso tale decisione lo Stachetti propone ricorso per cassazione, affidatoa tre motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa [OSCURATO:PERSONA] SolutionsS.p.A. spiegando ricorso incidentale condizionato all’accoglimento delricorso principale per violazione degli artt. 1418 e ss. c.c. in relazione alladichiarazione di nullità delle garanzie per violazione della normativaantitrust e violazione dell’art. 1957 c.c.L’altra intimata non ha svolo attività difensiva.Numero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026Motivi della decisioneCon il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art.2 L. 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione al provvedimento della Bancad’Italia n. 55/2005, e 1957 c.c.Con il primo motivo di appello, il ricorrente aveva dedotto che il [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe adeguatamente tenuto conto della nullità dellafideiussione de qua agitur, totale o quantomeno parziale. Ai sensidell’art.1957 c.c., la banca non avrebbe rispettato il termine di leggerispetto alla debitrice principale.La fideiussione sarebbe nulla per violazione dell’art.2 della l. n. 287/1990,in quanto formata su modulo di contenuto corrispondente al modulo ABI2003 ritenuto illegittimo dalla Banca d’Italia, perché frutto di intesaanticoncorrenziale tra le banche quanto alle clausole 2, 6 (appuntoderogatorio dell’art.1957 c.c.).Secondo Corte d’Appello di Torino, la fideiussione per operazione specificanon sarebbe assimilabile a quella omnibus, posto che il ricorrente avevagarantito una singola operazione e aveva scelto di concedere tale garanziasulla base di una valutazione della solvibilità del debitore principaleeffettuata su dati noti. Per tali motivi, la domanda formulata dall’esponenteè stata rigettata.La tesi prospetta dalla corte di merito non sarebbe condivisibile.In primo luogo, le clausole sottoscritte dall’Arch. Stacchetti sarebbero intutto e per tutto, conformi a quelle oggetto del provvedimento della Bancad’Italia n. 55/05.Peraltro, secondo il ricorrente, nel procedimento innanzi alle Sezioni Uniteche hanno definito la materia nel 2021, era parte proprio la Banca IntesaSanpaolo e il testo delle fideiussioni dichiarate nulle era presumibilmenteidentico al testo sottoscritto dall’Arch. Stacchetti.Numero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026La domanda dell’odierno ricorrente avrebbe dovuto essere accolta posto chele clausole contenute nel modulo di contratto predisposto da controparteapparivano idonee a mutare l’assetto di interessi derivante dal contratto, atutto svantaggio del fideiussore.In secondo luogo, il fatto che la fideiussione sottoscritta dall’appellante èrelativa ad una specifica operazione e non è qualificabile come fideiussioneomnibus sarebbe irrilevante, in quanto le clausole contenute nellafideiussione per cui è causa riproducono fedelmente quelle del modello ABIcensurato dalla Banca d’Italia perché frutto di un’intesa anticoncorrenziale.Il motivo è inammissibile.La decisione della Corte si fonda su due argomentazioni entrambe idonee asuperare i rilievi dell’odierna parte ricorrente e una delle due specifichemotivazioni non è adeguatamente contestato. La Corte territoriale, da unaparte rileva che trattandosi di fideiussione non omnibus non si applica laregola stabilita dalle SSUU 2021, dall’altra argomenta che il testo dellafideiussione è diverso da quello del modello ABI e Banca Italia.Tale secondo profilo non è ritualmente censurato.La Corte territoriale, con motivazione articolata e congruente, ha spiegatoche “non vi è identità tra i due prestampati”. A pagina 27 della Sentenza diAppello si può infatti leggere: “basti sottolineare che la clausola 2 prevedenella fidejussione oggetto di controversia un termine di 24 mesi, mentre nelmodulo ABI 2003 non è previsto termine alcuno, con una significativadifferenza sotto il profilo economico tra le due previsioni”.La clausola 8) della fidejussione prestata risulta espressa in termini diversida quelli della clausola n. 8 del modello ABI 2003, recando una previsioneaggiuntiva di sopravvivenza della garanzia “anche nel caso di incapacità odi irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto deldebitore principale”.Su questi punti il ricorso è assolutamente generico senza alcunacontestazione riferita ai parametri ermeneutici richiamando solo unaNumero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026probabile identità di testo tra la fideiussione (peraltro non omnibus) del casoin esame e quella (non trascritta e non richiamata in alcun modo ex art.366 n. 6 c.p.c.) oggetto della decisione delle Sezioni Unite n. 41994/2021la quale ha affermato il noto principio secondo cui “la nullità dell’intesa amonte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fidejussione avalle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequaapplicazione degli articoli dello schema ABI”.Inoltre, la contestazione alla interpretazione negoziale adottata dalla corteavrebbe dovuto essere censurata in altro modo.Infatti, al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente percassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione (artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione dellenorme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice delmerito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stessoli abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, nonessendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass.09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n.3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715).Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliorein astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass.03/09/2010, n. 19044).Tali profili difettano del tutto nella rubrica del motivo di ricorso.Opera il principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su diuna pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idoneea sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delleNumero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, persopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre,alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102,Rv. 670188 - 01).Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., conriferimento agli artt. 1353 e ss. e 1375 c.c.Il ricorrente deduce che la fideiussione per cui è causa era stata prestata agaranzia di uno specifico finanziamento e che l’erogazione del finanziamentomedesimo era subordinata, fra le altre cose, all’assunzione dell’obbligo dirispetto del completamento del versamento soci, di complessivi €200.000,00, entro il 31 dicembre 2005.Tuttavia, tale obbligo non sarebbe stato assunto dai soci e ciò nondimeno,la Banca, contando sulla solvibilità dei fideiussori, ha erogato ilfinanziamento.Il contratto di finanziamento del 30 marzo 2005 prevede che “ilfinanziamento Vi viene concesso alle condizioni e modalità qui sottospecificate e subordinatamente all’acquisizione delle seguenti garanzie:fideiussioni specifiche dei soci. Dovrete inoltre rispettare le ulterioricondizioni sotto riportate: completamento del versamento soci dicomplessivi euro 200.000 entro il 31.12.2005”.Pertanto, secondo il ricorrente era chiaro che la concessione del mutuo erasubordinata al completamento del versamento soci per ben euro200.000,00.Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale il mancatoavveramento della condizione non sarebbe imputabile al solo arch.Stacchetti, ma a tutti i soci.Numero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026La Corte di merito, invece di disattendere la doglianza di parte ricorrente,avrebbe dovuto accertare l’inefficacia del contratto di fideiussione in virtùdel mancato avveramento della condizione alla quale era subordinatal’erogazione del mutuo e rigettare le domande avversarieIl motivo è inammissibile.Esso si traduce in una censura all’interpretazione negoziale senza alcunriferimento ai criteri ermeneutici.La corte d’appello ha interpretato il testo del contratto di finanziamentosecondo i canoni di interpretazione letterale rilevando che gli altri parametridevono essere adottati solo in via residuale e quando il criterio letterale nonsia chiaro e sufficiente.L’argomentazione giuridica della corte d’appello è, infatti, legata alla naturaed al testo del contratto di mutuo ed agli indizi probatori allegati al processo.Secondo la corte territoriale quand’anche fosse stata prevista unaobbligazione a carico dei soci, la Banca aveva la possibilità di rinunciarvicome in effetti ha fatto in quanto richiesta esclusivamente dalla medesima.Il ricorrente prospetta la sussistenza di una doppia condizione sospensivanella quale entrambi gli adempimenti sono essenziali e posti nell’interessedi tutte le parti senza però fondare la tesi giuridica su alcun criterioermeneutico valutabile in sede di legittimità.La corte territoriale, al contrario, ha ritenuto la seconda ipotesi solosubordinata e rimessa alla valutazione della banca poiché posta ovviamentea garanzia della stessa.Ha osservato che la sezione B) del contratto di finanziamento, intitolata“Clausole contrattuali che regolano l’erogazione della somma e il suorimborso” prevede che l’erogazione sarebbe avvenuta “Su conto corrente incapo al finanziato, con immediata e libera disponibilità al momento delperfezionamento del contratto, subordinatamente all’acquisizione delleseguenti garanzie (fideiussioni specifiche dei soci) e subordinatamenteall’assunzione dell’obbligo di rispetto dei seguenti convenantsNumero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026(completamento del versamento soci di complessivi euro 200.000,00 entroil 31.12.2005”.Rileva la corte d’appello che le prime garanzie specifiche furonopacificamente prestate, come è documentato, mentre l’appellante (oggiricorrente) nega che sia stato effettuato entro il 31.12.2005 il versamentodell’intero capitale sociale da parte dei soci, non solo quindi da partedell’appellante ma da parte di tutti. Il mutuo fu effettivamente erogato, conversamento sul conto corrente della società finanziata.Sulla base di una interpretazione ragionevole del contratto la Corte haosservato che il fatto che la banca abbia effettivamente erogato il prestitodopo aver ottenuto le sole fideiussioni specifiche da parte di tutti i soci deveessere interpretato come l’affievolirsi per la stessa dell’interesse ad avereentro il 31.12.2005 anche l’ulteriore garanzia dell’integrale versamento delcapitale sociale da parte dei soci, trattandosi di adempimento di un obbligolegale che comunque avrebbe dovuto essere rispettato dai soci stessi aprescindere dal termine indicato.La valutazione di convenienza della banca a concludere comunque ilcontratto di mutuo senza richieder la ulteriore e subordinata garanzia (“esubordinatamente all’assunzione dell’obbligo” di versare i 200.000 euro)con l’erogazione dell’importo concordato è rimessa alla parte contrattualenel cui interesse la clausola di garanzia è stata inserita.Per il resto vanno ribadite le considerazioni in tema di irrituale censuraermeneutica oggetto del precedente motivo.Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento agliartt. 1362, 1372 e ss. e 1375 c.c.[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe attivato la clausola risolutiva espressacontrattualmente prevista e avrebbe addebitato le singole rate impagate suiconti correnti societari, tollerando l’inadempimento della Soc. [OSCURATO:PERSONA] un periodo di tempo superiore a quello a suo tempo complessivamenteNumero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026previsto per la durata dell’intera operazione. Così operando, la Banca, difatto, aveva concesso un nuovo finanziamento alla Società debitrice, senzaautorizzazione alcuna dei fideiussori.Orbene, il contratto prevedeva espressamente: “Il presente impegnogarantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe o rinnovitotali o parziali dell’operazione, a condizione che, posti a conoscenza dellaVostra disponibilità a concedere la proroga o il rinnovo, Vi abbiamoconfermato la nostra volontà a garantire le obbligazioni derivanti da detteproroghe o rinnovi”.Pertanto, la Banca non si sarebbe limitata a “dare tempo” alla debitriceprincipale, ma avrebbe, per facta concludentia, prorogato l’operazione.La Corte di merito, quindi, avrebbe dovuto accertare che l’Arch. Stacchetti,in forza del disposto dell’art. 4 della fideiussione, doveva ritenersi liberatodai propri obblighi nei confronti della Banca, avendo quest’ultima deciso diconcedere ulteriore credito alla Società senza sua autorizzazione.La Corte territoriale, ai sensi degli artt. 1362 e segg. c.c., avrebbe dovutotenere conto del tenore letterale della convenzione e concludere che il fattodi “dare tempo” al debitore per un lasso di tempo considerevole coincidecon la proroga dell’operazione.Il motivo è inammissibile.Esso si traduce in una critica ai criteri ermeneutici senza una realeindicazione dei parametri che il giudice di merito avrebbe violato,traducendosi il motivo nella reiterazione di quello di appello e nellaprospettazione di una soluzione più appagante per il ricorrente.L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fattoriservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se nonnell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cuiagli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia nonidonea a consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito per giungerealla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo,Numero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legalid'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamenteviolati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qualmodo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato,con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che sifondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio dimotivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazionediversa.Nel caso di specie il ricorrente ha solo menzionato le norme in rubrica ed harichiamato i criteri di interpretazione letterale da ritenere prevalentinell’ipotesi di chiarezza del dato testuale, senza fare riferimento specificoalle regole legali d'interpretazione, mediante indicazione puntuale deicanoni asseritamente violati dalla Corte territoriale e senza precisare in qualmodo e con quali considerazioni il giudice del merito si sarebbe discostatoda quei criteri legali.Al contrario, la corte territoriale ha interpretato il contratto sulla base dicriteri giuridicamente corretti escludendo la sussistenza di una proroga delcontratto di mutuo, che è pacificamente scaduto il 30 marzo 2010.La tolleranza della Banca a fronte di versamenti parziali terminati ad agosto2014 e rinvenibili dalla produzione dell’estratto conto integrale non sarebbequalificabile in termini di proroga abusiva del finanziamento giacché laBanca avrebbe atteso sino a gennaio 2014 per agire nel rispetto del termineprescrizionale decennale.Si legge in sentenza che “la banca ha semplicemente dato tempo alladebitrice permettendole di effettuare versamenti a decurtazione del debitomaturato e concordando piani di rientro che, evidentemente, non furonorispettati”.Il contratto di mutuo è scaduto in assenza di proroghe e quanto verificatosisuccessivamente non può essere considerato come una “proroga”.Numero registro generale 17442/2023Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 20740/2026Data pubblicazione 18/06/2026L’interpretazione dei documenti forniti non è ritualmente contrastata inquesta sede in cui il ricorrente si è limitato a riproporre le tesi difensive giàspiegate nei precedenti gradi di giudizio e già confutate.All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorsoprincipale.Il ricorso incidentale condizionato rimane conseguentemente assorbito.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente e ricorrente in via incidentale, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorsoincidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente e ricorrente in viaincidentale.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 20 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20740/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris