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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40214/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 19-4261/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 2 dicembre 2020, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale di Marsala il 19 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di estorsione, tentata e consumata, avvinti dalla continuazione.

Atteso che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 43 e 89 cod. pen., è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del GUP del Tribunale di Marsala - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale del IENNA, atteso che i contegni dello stesso - nonostante il riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. comportante una scemata capacità di intendere e volere (come da relazione peritale del Dott. [OSCURATO:PERSONA]) - rientrano nel quadro di un'ideazione programmata e reiterata nei confronti delle persone offese che prescindono dalla psicosi del prevenuto (peraltro stabilizzata all'epoca dei fatti)].

Rilevato, altresì, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd.

"doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 19-4261/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 2 dicembre 2020, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale di Marsala il 19 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di estorsione, tentata e consumata, avvinti dalla continuazione. Atteso che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 43 e 89 cod. pen., è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del GUP del Tribunale di Marsala - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale del IENNA, atteso che i contegni dello stesso - nonostante il riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. comportante una scemata capacità di intendere e volere (come da relazione peritale del Dott. [OSCURATO:PERSONA]) - rientrano nel quadro di un'ideazione programmata e reiterata nei confronti delle persone offese che prescindono dalla psicosi del prevenuto (peraltro stabilizzata all'epoca dei fatti)]. Rilevato, altresì, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,