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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27261/2022

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9/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6709/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 5448/3/2020depositata in data 16.10.2020; N. 6709/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. dellaSicilia dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Agrigento, che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA] il recupero a tassazione a seguito di ricavi non dichiarati, per l’anno 2010, a titolo di IRPEF, IRAP e IVA, oltre accessori; in particolare, il giudice d’appello osservò che la notifica dell’appello era stata effettuata ai sensi della legge n. 890/1982e che , stante la irreperibilità relativa del destinatario, l’agente postale avrebbe dovuto emettere la C.A.D. , con contestuale affissione dell’avviso sulla porta d’ingresso dell’abitazione e successiva consegna, attività di cui non v’era traccia agli atti del giudizio, tra l’altro non avendo l’Agenzia prodotto né la ricevuta di spedizione,né l’avviso di ricevimento; né,del resto, il Leone ave va proceduto al ritiro del plico presso l’ufficio postale , o s’era costituito in giudizio , donde l’inammissibilità dell’ap pello per difetto di prova della sua rituale notifica; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi; l’intimato non ha resistito; consideratoche: 1.1 -con il primo motivo la ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della legge n. 890/1982, nonché degli artt. 16, commi 3 e 5, 20, comma 2, e 53, comma 2,del d.lgs. n. 546/1992, rilevando che, nella specie, N. 6709/21 R.G. la notifica dell’appello era stata effettuata con le forme della c.d. notifica diretta, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, con raccomandata spe d ita il 13.3.2017; che pertanto, non essendosi costituito l’appellato, e stante la sua c.d. irreperibilità relativa, la notifica s’era perfezionata per compiuta giacenza, tramite deposito presso l’ufficio postale, sicché del tutto erroneamente la C.T.R. aveva fatto riferimento alla disciplina di cui alla notifica degli atti a mezzo del servizio postale, ex lege n. 890/1982; 1.2 –il motivo è fondato; come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, la C.T.R. siciliana ha erroneamente ritenuto che la fattispecie dovesse dipanarsi al lume delle disposizioni di cui alla legge n. 890/1982, senza tener conto che, per le notificazioni “dirette” di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, trovano invece applicazione le regole del servizio postale universale (Cass. n. 15315/2014); da ciò consegue, dunque, che – ove, come nella specie, l’Ufficio decida di avvalersi della notifica “diretta”, con spedizione dell’appello mediante plico raccomandato - in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ai fini della “compiuta giacenza”occorre far riferimento alla disciplina di cui agli artt. 24 e 25 del d.m. 1.10.2008, recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale; più in dettaglio, come anche già ritenuto da questa Corte di legittimità, in tal caso la notifica si intende perfezionata, in applicazione analogica dell’art. 8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, decorso il decimo giorno dall’avviso di giacenza (Cass. n. 19958/2017),avviso che nella specie risulta pure rilasciato il N. 6709/21 R.G. 15.3.2017, come da attestazione dell’agente postale, dotata dell’efficacia privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. (v. riproduzione dell’avviso a pag. 6 del ricorso); la sentenza impugnata ha dunque fatto riferimento – erroneamente - ad un plesso normativo non pertinente, obliterando invece la verifica della ritualità dell’appello erarialeal lume della disciplina effettivamente applicabile; 2.1 – il secondo motivo, con cui – in subordine – si denuncia la violazione dell’art. 291 c.p.c., per non essere stata comunque disposta la rinnovazione della notifica, resta conseguentemente assorbito; 3.1 -in definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito; la sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello erariale, attenendosi al superiore principio, e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6709/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 5448/3/2020depositata in data 16.10.2020; N. 6709/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. dellaSicilia dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Agrigento, che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA] il recupero a tassazione a seguito di ricavi non dichiarati, per l’anno 2010, a titolo di IRPEF, IRAP e IVA, oltre accessori; in particolare, il giudice d’appello osservò che la notifica dell’appello era stata effettuata ai sensi della legge n. 890/1982e che , stante la irreperibilità relativa del destinatario, l’agente postale avrebbe dovuto emettere la C.A.D. , con contestuale affissione dell’avviso sulla porta d’ingresso dell’abitazione e successiva consegna, attività di cui non v’era traccia agli atti del giudizio, tra l’altro non avendo l’Agenzia prodotto né la ricevuta di spedizione,né l’avviso di ricevimento; né,del resto, il Leone ave va proceduto al ritiro del plico presso l’ufficio postale , o s’era costituito in giudizio , donde l’inammissibilità dell’ap pello per difetto di prova della sua rituale notifica; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi; l’intimato non ha resistito; consideratoche: 1.1 -con il primo motivo la ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della legge n. 890/1982, nonché degli artt. 16, commi 3 e 5, 20, comma 2, e 53, comma 2,del d.lgs. n. 546/1992, rilevando che, nella specie, N. 6709/21 R.G. la notifica dell’appello era stata effettuata con le forme della c.d. notifica diretta, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, con raccomandata spe d ita il 13.3.2017; che pertanto, non essendosi costituito l’appellato, e stante la sua c.d. irreperibilità relativa, la notifica s’era perfezionata per compiuta giacenza, tramite deposito presso l’ufficio postale, sicché del tutto erroneamente la C.T.R. aveva fatto riferimento alla disciplina di cui alla notifica degli atti a mezzo del servizio postale, ex lege n. 890/1982; 1.2 –il motivo è fondato; come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, la C.T.R. siciliana ha erroneamente ritenuto che la fattispecie dovesse dipanarsi al lume delle disposizioni di cui alla legge n. 890/1982, senza tener conto che, per le notificazioni “dirette” di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, trovano invece applicazione le regole del servizio postale universale (Cass. n. 15315/2014); da ciò consegue, dunque, che – ove, come nella specie, l’Ufficio decida di avvalersi della notifica “diretta”, con spedizione dell’appello mediante plico raccomandato - in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ai fini della “compiuta giacenza”occorre far riferimento alla disciplina di cui agli artt. 24 e 25 del d.m. 1.10.2008, recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale; più in dettaglio, come anche già ritenuto da questa Corte di legittimità, in tal caso la notifica si intende perfezionata, in applicazione analogica dell’art. 8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, decorso il decimo giorno dall’avviso di giacenza (Cass. n. 19958/2017),avviso che nella specie risulta pure rilasciato il N. 6709/21 R.G. 15.3.2017, come da attestazione dell’agente postale, dotata dell’efficacia privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. (v. riproduzione dell’avviso a pag. 6 del ricorso); la sentenza impugnata ha dunque fatto riferimento – erroneamente - ad un plesso normativo non pertinente, obliterando invece la verifica della ritualità dell’appello erarialeal lume della disciplina effettivamente applicabile; 2.1 – il secondo motivo, con cui – in subordine – si denuncia la violazione dell’art. 291 c.p.c., per non essere stata comunque disposta la rinnovazione della notifica, resta conseguentemente assorbito; 3.1 -in definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito; la sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello erariale, attenendosi al superiore principio, e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio
Sentenza Cassazione n. 27261/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris