CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32569/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa I'll settembre 2025 dalla Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia oltre alla sanzione amministrativa accessoria; rilevato che il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per la intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e l'accettazione della stessa da parte dell'imputato; rilevato che questa Corte deve prendere atto che nelle more del giudizio il reato si è estinto per intervenuta remissione di querela; ritenuto che di conseguenza si impone l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali ex art. 340 comma 4 cod.proc.pen. P P.Q.M