CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31442/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Genova del 5/03/2020 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in riforma della sentenza del GIP del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena in ordine al reato di ricettazione (così riqualificata l'originaria contestazione di rapina aggravata in concorso), assolvendolo dall'ulteriore reato di lesioni personali aggravate. 1.1. Al riguardo, deduce il vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile essendo il motivo non consentito. Questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). Peraltro, nel caso in esame, l'esclusione di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. risulta dalla motivazione della sentenza impugnata ove si dà atto che è indubbia la disponibilità da parte dell'imputato del telefono oggetto della rapina in danno della p.o. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis