CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47368/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 20/01/2021, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di GENOVA in data 9/06/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato MOUSALI Youssef a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in plurimi episodi di rapine pluriaggravate e di lesioni personali aggravate, oltre che di simulazione di reato, commessi a GENOVA fra ottobre e novembre 2019, con la recidiva qualificata. MOUSALI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la CORTE territoriale valorizzato la confessione da lui resa. Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondato il motivo proposto, avendo il Collegio di appello, pur sinteticamente, acclarato l'assenza di condizioni oggettive e soggettive tali da consentire la concessione delle attenuanti generiche: dall'insieme della pronuncia si evince sia la concreta gravità dei fatti illeciti oggetto di giudizio sia la presenza di precedenti penali a suo carico. Si tratta di una valutazione in fatto, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 '[OSCURATO:PERSONA] Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M a ntoya no 30