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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 13590/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39203/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto altresì che detto motivo è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente aria [OSCURATO:PERSONA] i Stefano [OSCURATO:PERSONA] AfR 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39203/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto altresì che detto motivo è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente aria [OSCURATO:PERSONA] i Stefano [OSCURATO:PERSONA] AfR 2
Sentenza Cassazione n. 13590/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris