CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36844/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta l'impugnazione proposta, con unico atto e comuni motivi, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che ha assolto i predetti per particolare tenuità del fatto dal delitto ex art. 639, comma 2, cod.pen.; dato atto che la Corte di Appello di Bologna, in ragione dell'inappellabilità della decisione, disponeva la trasmissione dell'impugnazione alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 568,comma 5, cod.proc.pen.; rilevato che le censure proposte hanno carattere squisitamente di merito in quanto vertono sull'apprezzamento dell'attività investigativa che ha condotto all'identificazione degli imputati quali autori dell'imbrattarnento e sull'attendibilità del riconoscimento effettuato dal teste di P.g. Masi; considerato che si tratta di rilievi non utilmente scrutinabili in questa sede in assenza dell'enucleazione di profili riconducibili alle categorie dell'art. 606 cod.proc.pen.; che, ad ogni buon conto, anche ove volesse ritenersi dedotto un vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove acquisite, v'è da rilevare che le dichiarazioni del teste Masi non hanno natura indiziaria, come sembra ritenere la difesa, che ne revoca in dubbio l'attendibilità, ma costituiscono prova dichiarativa che il Tribunale ha reputato del tutto affidabile in considerazione della costante presenza del dichiarante allo svolgimento dei fatti e dell'avvenuto riconoscimento dei prevenuti in termini di certezza; che non può, pertanto, darsi ingresso alle sollecitazioni difensive che tendono ad una non consentita rilettura del compendio acquisito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]