CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 26383/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la condanna inflitta a DE_,[OSCURATO:PERSONA] per i delitti: di cui agli artt. 61 n.5, 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 (capo A, fatto commesso in Rovereto il 27 ottobre 2019), 110, 624 bis, comma 1 (capo B, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 6 dicembre 2020); di cui agli artt. 110, 624 bis, comma 1, 2 e 3 (capo E, fatto commesso in Carpi il 30 ottobre 20:19); di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 (capo F, fatto commesso in Rovereto il 3 dicembre 2019); di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 (capo H, fatto commesso in Carpi il 17 agosto 2020); di cui agli artt. 56, 110, 624-bis (capo I, fatto commesso in Concordia il 19 ottobre 2020); di cui agli art. 110, 624-bis, comma 1, 2 e 3, e 625, comma 1, n. 5 (capo L, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 4 settembre 2020) e di cui agli artt. 56, 110 e 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen. (capo M, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] 1'11 dicembre 2020), tutti aggravati dalla recidiva ex art.99, comma 4 cod. pen., dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputata in relazione al reato a lei ascritto al capo F) per mancanza di querela, con conseguente rideterminazione della pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità della ricorrente, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - tanto è a dirsi per il riconoscimento fotografico dell'imputata realizzato dalle persone offese, ritenute assolutamente attendibili (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), con conseguente corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997 - dep. 10/04/1997, Falco, Rv. 207409; in termini Sez. 5„ n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 08/03/2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Gori, Rv. 239774) -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che censura la mancata riduzione del trattamento sanzionatorio sotto il profilo degli aumenti di pena applicati per la continuazione, è manifestamente infondato, posto che le Sezioni Unite di questa Corte, se hanno affermato che, «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite», hanno anche precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), di modo che, avuto riguardo a tale insegnamento, deve riconoscersi che la Corte di appello, una volta eliminato l'aumento di pena applicato per il capo F) e rideterminata la pena complessiva, non era tenuta ad alcuna specifica motivazione sugli ulteriori aumenti in quanto il motivo di appello al riguardo (cfr. pag. 36 dell'atto in data 27 dicembre 2022) era generico e non centrato sul dictum delle Sezioni Unite come riportato, tanto più che in primo grado gli aumenti di pena erano stati determinati in mesi due ed Euro 100,00 di multa per ciascun reato satellite; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]