CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/05/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato a causa della morte del ricorrente; udite le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Milano, con sentenza del 18 maggio 2021, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Lodi del 8 settembre 2020, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ex artt. 629 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 del DPR 309/90, rideterminava la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata della corte di appello, propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, con sei motivi di impugnazione e [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, con tre motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen. in relazione al capo a) di imputazione La persona offesa sarebbe stata ritenuta acriticamente credibile, senza valutarsi le doglianze difensive, riguardanti la personalità ed il vissuto della stessa e la genericità, le contraddizioni e carenze di riscontri per le relative dichiarazioni. Così redigendo una motivazione apparente e contraddittoria. La Corte avrebbe omesso di esplicitare la ratio della ritenuta maggiore persuasività delle soluzioni interpretative prescelte e non si sarebbe confrontata, sia con la disciplina del concorso di persone, sia con il carattere impreciso delle dichiarazioni della persona offesa, come, ad esempio, con riguardo al momento di cessazione delle cessioni di stupefacente. La corte avrebbe glissato su differenti versioni offerte dal Tanzarella, con incidenza sulla attendibilità. Vi sarebbe stato anche un immotivato avallo in ordine ai conteggi e si osserva che la dichiarazione della p.o. circa il versamento di euro 20.003in un anno, indicherebbe un ammontare compatibile con gli acquisti dichiarati, specie ove cessati al marzo 2018. E per i quali, fino al luglio del 2018 lo stesso non avrebbe mai lamentato il carattere indebito. Egualmente dovrebbe dirsi circa le spese sostenute dalla p.o. e la consistenza del suo patrimonio, così da poter essere assiduo consumatore di cocaina. La corte avrebbe anche sottovalutato la circostanza per cui gli estratti conto comprovano, per il periodo preso in considerazione, l'effettuazione da parte del Tanzarella di lavori nel proprio appartamento: dato quest'ultimo rilevante circa la natura dei rapporti interpersonali con gli Areni, posto lo svolgimento di lavori edili da parte di costoro su incarico della p.o. E in tal senso deporrebbero diversi elementi citrati in ricorso. Circa poi i versamenti effettuati, la corte avrebbe considerato solo le dichiarazioni della persona offesa, senza preoccuparsi di verificarne i riscontri con riguardo agli estratti conto. Si aggiunge che la violenza attribuita al solo [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe ripetuta nonostante i pagamenti avessero ricevuto significative interruzioni, ed estranea a dinamiche estorsive sarebbe altresì la circostanza per cui, nonostante il debito e la cessazione sopravvenuta delle cessioni di cocaina, l'Areni non ne avrebbe chiesto il saldo nonostante il trasferimento in Liguria. 2 ez In tale quadro, si lamenta la violazione dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. e la mancata valutazione della versione alternativa difensiva, rispetto a un debito che, nel 2017, sarebbe ammontato a circa 6330 euro, diminuito al 2018 ad euro 4450,00 senza estinguersi, per nuovi acquisti di sostanza. E senza essere saldato. In tale contesto, la somma di euro 20000 versata in un anno sarebbe compatibile con acquisti quotidiani di stupefacente. Si aggiunge che anche le frequentazioni tra p.o. e imputati evidenzierebbero un rapporto che andrebbe oltre il mero scambio tra denaro e droga. Neppure si sarebbero colti, in taluni scambi di messaggi, i reali rapporti di forza tra le parti. Quanto alla cessione di sostanze stupefacenti, il Tanzarella sarebbe l'unico ad addebitare ad [OSCURATO:PERSONA] il concorso con il padre al riguardo. E si rileva come in proposito avrebbe rilievo la contestazione della genericità del capo di imputazione, come tale in grado di fornire una ricostruzione fuorviante, non avendo tenuto conto di importanti circostanze riportate in ricorso. Infine, la determinazione del profitto non distinguerebbe tra quanto illegittimamente ricevuto dall'Areni e quanto pagato come corrispettivo della merce ricevuta. 2. Con il secondo motivo, deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea interpretazione degli artt. 110 e 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen. in punto di applicabilità dell'aggravante ad [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta la negata esclusione della suindicata aggravante in favore del ricorrente a fronte di assenza di motivazione. Nonostante la eccepita assenza del ricorrente al momento dell'episodio considerato, e la rilevanza dei criteri di imputazione delle circostanze aggravanti ancorchè oggettive, la corte non avrebbe spiegato l'applicabilità della citata aggravante nonostante la mancata prova della conoscenza, da parte del ricorrente, dell'incontro del luglio 2017 tra il padre e la p.o. E si aggiunge che in base agli atti, il ricorrente sarebbe estraneo all'estorsione quantomeno sino al giugno 2018, allorquando il padre detenuto lo incaricò di recuperare un credito nei confronti del Tanzarella. 3.Con il terzo motivo rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 110 cod. pen. con riguardo all'art. 73 commi 1 e 4 DPR 309/90. Si lamenta la mancata esclusione del concorso di persone nel reato di spaccio di cui al capo b), essendo distinte le cessioni addebitabili al ricorrente rispetto a quelle realizzate dal padre. La corte non avrebbe considerato le doglianze difensive in assenza di effettiva commistione o organizzazione comune circa gli acquisti, gli introiti, la clientela, le modalità e luoghi di approvvigionamento e detenzione. Laddove escluso il Tanzanella, tutti gli acquirenti avrebbero indicato un unico venditore, senza sovrapposizione tra padre e figlio. Sarebbe stata trascurata anche la ricostruzione difensiva in tema di taluni usi di gruppo. Peraltro, mancherebbero indicatori tipici della ritenuta organizzazione tra i due imputati. Si contesta anche l'interpretazione di contenuti di telefonate. 4.Con il quarto motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen. in ordine agli artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 e 5 DPR 309/90 con riguardo al capo b). Si rappresenta la mancanza di motivazione in ordine alla applicazione della fattispecie ex art. 73 comma 5 DPR 309/90. Si contesta la mancata considerazione delle doglianze difensive sul ridotto numero di cessioni e sui modesti quantitativi ceduti e si osserva che anche in caso di ritenuto concorso con il padre, non si potrebbe escludere l'applicazione della suindicata fattispecie. 5.Con il quinto motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 114 cod. pen. Si lamenta il mancato riconoscimento dell'intervenuto contributo trascurabile offerto dal ricorrente, illustrandone vari dati a supporto, tra cui anche messaggi scambiati tra la p.o. e il ricorrente. 6.Con il sesto motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen. in relazione al capo a), in punto di determinazione degli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. La corte non avrebbe illustrato le ragioni della propria scelta. Inoltre, quanto alla continuazione interna al capo b), essa avrebbe omesso ogni argomentazione rispetto alla doglianze difensive in punto di numero circoscritto di acquirenti, di quantità e qualità della droga, e circa il rapporto confidenziale che legava i consumatori. 7. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al capo a), riproducendo in maniera quasi pedissequa il primo motivo dedotto per [OSCURATO:PERSONA], per il quale si rinvia a quanto sopra già riportato. 8. Con il secondo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen. in relazione alla negata concessione delle attenuanti generiche. Nonostante la indicazione difensiva delle ragioni a supporto delle predette attenuanti, la corte le avrebbe trascurate.9. Con il terzo motivo, rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen. in punto di determinazione degli aumenti di pena ex art. 81 copv. cod. pen. 10. In ordine ad [OSCURATO:PERSONA] è poi sopraggiunta comunicazione per cui, in data 27.01.2022, l'imputato è deceduto dopo un lungo ricovero presso la struttura Ospedaliera di Lavagna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, la Corte ritiene che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia improcedibile, per la sopravvenuta morte dell'imputato, e va dunque annullata la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio. Invero, nelle more del procedimento, il 27 gennaio 2022 alle ore 16.55 è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta da certificato dell'Asl n. 4 della Regione Liguria. Per l'effetto, i reati contestati al medesimo sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio. Al riguardo, pur registrandosi, nella giurisprudenza di legittimità, l'uso di diverse formule di dispositivo in caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], rv. 217245; Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612) o dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782, in una ipotesi di ricorso del P.M. avverso sentenza di assoluzione dell'imputato medio tempore deceduto) - appare preferibile la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all'art. 620, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 4, Sentenza n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv. 242114). Pertanto, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di ( specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], rv. 217245). 2.Riguardo al primo motivo dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], esso è manifestamente infondato. Articolandosi in censure frammentarie quanto meramente rivalutative di dati, ovvero di dichiarazioni, peraltro non corrispondentemente allegate nella relativa integralità, in contrasto quindi sia con il principio per cuivdecisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); sia con quello per cui sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 de/ 11/04/2017 Rv. 270071 - 01, Schioppo). Né rientra tra i canoni di una corretta elaborazione del ricorso in cassazione, il mero rinvio - pure riscontrabile in ricorso - a doglianze proposte in sede di gravame - posto che in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 Ud. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 - 02-}i come anche la rivendicazione di vizi di motivazione senza specifica riconduzione del preciso deficit motivazionale rispetto a puntuali passaggi motivazionali ritenuti inficiati dal medesimo. Tanto perché, tra l'altro, i vizi della motivazione si pongono in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall' articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod.proc. pen.) è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.). A fronte di una così inammissibile articolazione critica, che non si confronta con la complessiva motivazione censurata - incorrendo in un difetto altresì di specificità estrinseca - si pone una motivazione che, con linearità e coerenza, valorizza le dichiarazioni della persona offesa come riscontrabili da plurimi dati processuali, espressamente richiamati in sentenza i illustra, correttamente, le ragioni, fattuali e giuridiche, del ritenuto concorso nel reato estorsivo, nonché evidenzia esplicitamente l'assenza di valide prove del fondamento lecito della pretesa creditoria posto che gli unici assegni con causale inerente lavori edili risulterebbero emessi in favore di persona diversa dall'imputato. Né può obiettarsi validamente la violazione di legge con riferimento all'art.192 cod. proc. pen., alla luce innanzitutto del noto principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr. sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 (dep. 15/09/2017) Rv. 271294 - 01 Cedrangolo). 3.Manifestamente infondato è anche il secondo motivo dedotto, relativo alla erronea interpretazione degli artt. 110 e 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen. in punto di applicabilità dell'aggravante ad [OSCURATO:PERSONA], posto che i giudici hanno espressamente escluso la predetta circostanza nei confronti del ricorrente, siccome peraltro contestata al solo [OSCURATO:PERSONA], oltre a illustrare, come sopra già evidenziato, le ragioni fattuali e giuridiche del concorso nel reato estorsivo. 4.E' inammissibile anche il terzo motivo, a fronte di una motivazione puntuale e coerente con cui, in sintesi si è rappresentata, alla luce delle emergenze processuali, una gestione pressocchè familiare della attività di spaccio, comprensiva quindi anche delle condotte del ricorrente, e rispetto alla quale ancora una volta si tenta di prospettare una personale valutazione di dati disponibili, peraltro citando genericamente taluni di essi - quali in particolare risultati testimoniali - in contrapposizione a quanto rilevato dalla corte, senza alcuna allegazione dimostrativa della diversa prospettazione fattuale che emergerebbe dai medesimi. 5.11 quarto motivo, riguardante il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla applicazione della fattispecie ex art. 73 comma 5 DPR 309/90, è inammissibile per considerazioni analoghe a quelle finora rilevate sulla elaborazione del ricorso, con particolare riferimento alla assenza di confronto (cfr. sul punto Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425) con una motivazione con la quale i giudici hanno correttamente valorizzato la rilevata gestione "familiare" delle plurime cessioni e, quindi, l'emersione, in una corretta considerazione - non atomistica - delle varie vendite, di profili di gravità e offensività complessiva idonei, alla luce anche della giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata in sentenza, ad escludere l'invocata riqualificazione dei fatti. 6. Il quinto motivo circa il mancato riconoscimento dell'intervenuto contributo trascurabile offerto dal ricorrente, è inammissibile alla luce delle già espresse considerazioni circa la adeguatezza della motivazione, tale anche con riferimento al ruolo, tutt'altro che marginale, come illustrato dai giudici, del ricorrente. Cui si contrappone ancora una volta una mera rivalutazione di fatti, senza la specifica ed effettiva deduzione di vizi rilevabili in questa sede. 7. Il sesto motivo, dedotto in punto di determinazione degli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., per cui la corte non avrebbe illustrato le ragioni della propria scelta, e quanto alla continuazione interna al capo b), avrebbe omesso ogni argomentazione rispetto alla doglianze difensive in punto di numero circoscritto di acquirenti, di quantità e qualità della droga, e circa il rapporto confidenziale che legava i consumatori, e' anche esso inammissibile. Quanto a questi ultimi rilievi, in ragione della già illustrata completezza argomentativa rilevabile in sentenza anche con riguardo alle condotte di cui al capo b), cui quindi, non può opporsi la mera mancata risposta a doglianze difensive, va richiamato a supporto di tale osservazione il principio per cui, con riferimento ai vizi di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Quanto poi alla deduzione della assenza di motivazione circa gli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen., va osservato, nel quadro della considerazione della complessiva motivazione elaborata - per cui la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487) - che la corte ha, seppur succintamente, attraverso il rinvio espresso al ruolo concretamente assunto dall'imputato - rispetto al quale, da una parte, ha in motivazione escluso una funzione meramente marginale, dall'altra ne ha delineato un'attività certamente non primaria nell'ambito delle condotte criminali emerse -, espressamente ritenuto di ridurre gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione, spiegandone quindi la ragione. Con esclusione, quindi, di ogni carenza motivazionale. Peraltro, a fronte di una riduzione di tali aumenti, non è dato rinvenire, né è illustrato dall'imputato, l'interesse alla motivazione dei medesimi. 8.Alla luce delle considerazioni sinora esposte, questa Corte ritiene che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati estinti per morte dell'impu