CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 29927/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ina [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della parte civile, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui tre figli minori, che ha chiesto la liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione avverso la sentenza del 17 luglio 2023 emessa dal Tribunale di Agrigento, che condannava XXXXXXX per il reato di cui all’art. 570- bis cod. pen., per avere ritenuto non adempiuto l’onere formale del deposito - unitamente all’atto di impugnazione avverso una sentenza emessa in epoca successiva al 31 dicembre 2022 - della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato, onde procedere alla notifica del decreto di citazione a giudizio, come richiesto dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in vigore dal 31 dicembre 2022). 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione XXXXXXX, deducendo la violazione di legge, dovendosi ritenere esonerato da tale obbligo l’imputato in quanto, stante la presenza del medesimo al processo di primo grado, sarebbe stata manifesta la sua consapevolezza della esistenza del processo e il luogo di residenza (mai mutato) utile per le notifiche anche nella fase di appello. Inoltre, l'imputato avrebbe conferito il mandato ad impugnare il medesimo giorno della redazione dell'atto d'appello e la procura sarebbe stata allegata a seguire in calce con sottoscrizione autenticata dal difensore, nella quale veniva indicata la residenza dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. 2.E’ noto, invero, che in tema di impugnazioni, l’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., nel testo antecedente l’entrata in vigore (il 24 agosto 2024) dell’art. 2 co. 1 lett. o) legge 9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29927/2025 Roma, lì, 28/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. agosto 2024, n. 114 (cd. riforma Nordio), prevedeva che il difensore dell’imputato dovesse depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio. Ciò posto, occorre altresì ricordare quanto espresso da Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 -dep. 08/04/2025-, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855: «L’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione». 2.1. Orbene, nel caso in esame, non risulta che alcuna elezione o dichiarazione di domicilio sia mai stata formalizzata. Inoltre, il difensore, da parte sua, ha alluso alla sola conoscibilità del luogo per effettuare le notifiche in ragione di una residenza mai mutata, svilendo così la ratio sottesa all’art. 581-ter cod. proc. pen., volta ad assicurare ab origine e ai fini della vocatio in ius in sede di appello, il rapporto tra l’interessato e l’autorità che procede, per evitare la ripetizione di attività giudiziarie a causa di un difetto nelle notificazioni. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. L’imputato deve, infine, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]