CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2021
Cassazione n. 37161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena e l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 24 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Bologna quale Giudice dell'esecuzione che — in sede di rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte — ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto di due sentenze pronunziate a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro l'anzidetta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo .nnotiVo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge sia sostanziale che processuale quanto al diniego della continuazione tra la condanna del ricorrente per bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla ditta "[OSCURATO:PERSONA]" e quella di associazione per delinquere e bancarotta delle società "Ernil trans" e "Politrasporti di V. Andronico". I giudici dell'esecuzione avrebbero valorizzato e ritenuto dirimente lo iato temporale, senza procedere alla comparazione tra le sentenze di condanna onde verificare i presupposti di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen. Prosegue il ricorso osservando che i Giudici dell'esecuzione avrebbero ignorato che i veicoli oggetto della condotta bancarottiera per la ditta individuale erano poi stati venduti alla società Polistrasporti, che li aveva quindi distratti. L'enunciato con il quale la prima sezione penale giustificava l'annullamento con rinvio non poteva dirsi limitato alla continuazione tra il reato associativo e quello di estorsione aggravata. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia i medesimi vizi quanto al ricalcolo della pena a seguito dell'accoglimento parziale dell'istanza, giacché il provvedimento impugnato non recava motivazione quanto agli aumenti per i reati satellite; l'aumento, infatti, era stato unico per entrambi i reati di cui alla seconda sentenza — quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quello di cui all'art.216 legge fall. — e non erano stati resi noti i criteri utilizzati per la rideterminazione della pena. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata reputando fondato il secondo motivo di ricorso, in quanto la Corte territoriale aveva disatteso gli insegnamenti della sentenza delle Sezioni Unite del 24 giugno 2021. Il primo motivo di ricorso sarebbe, invece, manifestamente infondato giacché il transito dei veicoli dalla ditta individuale alla società oggetto del secondo fallimento non depotenzia il dato contrario del tempo trascorso e del diverso contesto (associativo e individuale) tra i due fatti illeciti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile siccome intempestivo. 1. Il termine per proporlo era quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., applicabile nella specie in forza del richiamo contenuto nell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 15547 del 10/12/2018, dep. 2019, Scaffa, Rv. 275668). Tale termine, trattandosi di procedimento in camera di consiglio, decorreva dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso, nel caso di specie avvenuta, sia per il condannato che per il suo difensore, il 26 febbraio 2021. Ne consegue che il ricorso, depositato 1'8 aprile 2021, è intempestivo. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C