CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 43094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. del P.G. in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA]. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 3/12/2021, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita per un totale di 626 giorni. [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato che in data 29/1/2018, la Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], aveva emesso nei suoi confronti ex artt. 384 e ss, c.p.p. provvedimento di fermo in quanto indagato al capo sub. 2) per i reati di cui agli artt. 56, 81 cpv., 110, 629, co. 2 in relazione all'art. 628, co. 2, n. 3 C.p., e 7 D.L. 13.05.1991, n. 152 con. nella legge 12.7.1991, n. 203, per avere - il SANZONE in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di esecutori, con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi- noso, avvalendosi della forza di intimidazione dell'organizzazione mafiosa denomi- nata "[OSCURATO:PERSONA]" ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, mediante minaccia consistita nel prospettare le loro richieste nell'interesse del mafioso LIGA Paolo, al fine di finanziare la latitanza o sostenere le spese relative alla sua detenzione posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere CALI' Cosimo a fornire un aiuto economico per il latitante Paolo LIGA. Non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla pro- pria volontà. Con l'aggravante di essersi avvalso delle condizioni di intimidazione e omertà previste dall'art. 416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafioso [OSCURATO:PERSONA]. Condotta contestata in epoca antecedente e prossima a Capodanno 2016. Con tale provvedimento, eseguito in data 31/1/2018, la Procura della Repub- blica presso il Tribunale di Palermo, disponeva il fermo del SANZONE presso l'O- spedale "[OSCURATO:PERSONA]" di Palermo, ove lo stesso era stato ricoverato. In data 31.01 .2018, dinanzi al GIP presso il Tribunale di Palermo, si celebrava l'udienza camerale nel corso della quale l'indagato si avvaleva della facoltà di non rispondere e, all'esito dell'udienza, a scioglimento della riserva assunta, veniva emessa ordi- nanza di non convalida di fermo ex art. 331 cod. proc. pen. in quanto il GIP rite- neva non ravvisabile, al momento del fermo, il pericolo di fuga In data 2/2/2018, con separato provvedimento, il GIP presso lì Tribunale di Palermo, emetteva ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ex art. 391, in relazione agli artt. 272 e ss c.p.p., notificata in data 7/2/2018, avverso la quale veniva proposto riesame che veniva rigettato il 23/2/2018. Il ricorrente veniva prosciolto dall'accusa con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GUP del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 12/5/2020.2. Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di indennizzo ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente ne- cessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Ci si duole dell'avvenuto rigetto sul presupposto errato della sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Si espone che nella motivazione della sentenza assolutoria non sussisterebbe alcun elemento per l'individuazione di tale colpa a carico del Sanzone. La decisione impugnata sarebbe fondata unicamente su elementi congetturali. Dopo aver richiamato i principi stabiliti da questa Corte cui deve attenersi il giudice della riparazione, il ricorrente evidenzia che quest'ultimo, discostandosene, avrebbe ipotizzato una condotta colposa, sinergica alla detenzione, vaga sia nei suoi contorni fattuali che nei suoi fondamenti probatori. Gli elementi congetturali valorizzati nell'ordinanza impugnata non consenti- rebbero di ricavare con certezza una condotta o una colposa inerzia addebitabile all'indagato. La Corte distrettuale avrebbe completamente omesso di individuare le even- tuali condotte e le circostanze di fatto che l'indagato avrebbe potuto e dovuto dichiarare nell'interrogatorio richiesto prima della conclusione delle indagini preli- minari. Si ricorda infine che il mero silenzio, la reticenza e la menzogna costituiscono modalità dell'esercizio del diritto di difesa e non ostano al riconoscimento del diritto alla riparazione. Si chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 28/6/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: , s ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell 'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente evi- denziata la condotta gravemente colposa del ricorrente, sintetizzabile in quattro punti, che ha dato causa o concorso in modo determinante a creare quella rappre- sentazione che ha dato origine alla detenzione e al suo mantenimento, ponendosi con rapporto di causa a effetto rispetto alla misura coercitiva: 1) l'avere intrecciato e mantenuto nel tempo un rapporto di stretta contiguità con diversi esponenti degli ambienti dell'organizzazione mafiosa; 2) l'avere mantenuto rapporti confidenziali (e non solo di amicizia ma anche di cointeressenza gestoria) soprattutto con l'e- sponente mafioso [OSCURATO:PERSONA], sia prima che durante la sua latitanza; 3) l'avere instaurato e condotto con tali soggetti molteplici conversazioni dagli equivoci con- tenuti tutt'altro che amicali, ma "affaristici", in quanto legati ad equivoche attività imprenditoriali nella gestione dei locali notturni e di somme di • denaro, le quali, anche ad avviso della Corte, senz'altro giustificavano allora la detta misura carce- raria; 4) quella di non avere reso immediatamente l'interrogatorio di garanzia, che non risulta in alcun modo essere stato impedito- dalle condizioni di salute del San- zone. Ebbene, pur espunto tale ultimo riferimento alla luce dello ius superveniens rappresentato del nuovo dettato normativo dell'art. 314 cod. proc. pen., secondo cui "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, co. 3, let- tera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" (così come novellato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Igs. 8 novembre 2021, n. 188 con decorrenza dal 14/12/2021), per cui non può più tenersi conto, quale causa osta- tiva all'indennizzo, del silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio e, dunque, evidentemente, anche del non essersi sottoposto ad interrogatorio, va evidenziato che nel provvedimento impugnato sono stato congruamente e logica- mente posti in evidenza come gli ulteriori elementi, sopra ricordati da 1 a 3, che hanno portato, motivatamente, al rigetto della richiesta di indennizzo. La Corte territoriale -va ribadito- ha rigettato l'istanza di riparazione per in- giusta detenzione, in considerazione della condotta del Sanzone gravemente im- prudente, di stretta contiguità con gli ambienti della criminalità organizzata di stampo mafioso (Liga, [OSCURATO:PERSONA], Cali, Bruno, Tarantino), già in epoca antecedente all'emissione nei suoi confronti dell'ordinanza di custodia cautelare, che ha sicura- mente determinato le condizioni oggettive perché venissero formulate, nei suoi confronti, le accuse. Si tratta di comportamenti certi e non smentiti da successive acquisizioni, nè dalle motivazioni della sentenza di assoluzione, addebitabili all'istante, concreta- mente idonei a far ritenere che il predetto si sia sottratto all'osservanza di ele- mentari regole di cautela con la conseguente creazione di una situazione di parte- cipazione ad una attività illecita che ha dato ragionevolmente luogo alla privazione della libertà personale. Il provvedimento impugnato, pertanto, opera un buon governo del dictum di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di riparazione per ingiusta de- tenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gra- vemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 dep, 2014, Calò, Rv. 258610; conf. Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007 dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782). E la natura dei rapporti, anche di cointeres- senza processuale, che legano ed hanno legato, come visto, l'odierno ricorrente ai soggetti con cui si frequentava, non possono far ritenere plausibile che egli non fosse a conoscenza delle attività criminose cui gli stessi fossero dediti. A fronte di tali argomentazioni le doglianze del ricorrente sono generiche, poi- ché si limitano a denunciare l'assenza di profili di colpa sia processuale, sia extra processuale, concentrandosi poi sul solo tema del silenzio dell'indagato e trascu- rando tutti gli altri elementi. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il r