CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 26211/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza emessa in data 30 novembre 2023, ha confermato la pronuncia di condanna resa il 30 gennaio 2013 dal Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Marano di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati allo stesso ascritti. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con unico motivo, deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62, comma 1, n. 4 cod. pen. Il motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3 e 4 sent. app.), che ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità con riguardo all'incompatibilità dell'invocata attenuante con la fattispecie di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., contestata all'imputato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'de